Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 42488 del 31 ottobre 2012

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42488 del 31/10/2012
Circolazione stradale - Artt. 186 e 187 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Nozione di incidente - Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, la nozione di "incidente" comprende anche l'urto del veicolo contro un ostacolo o la fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessario l'accertamento di danni a persone o cose. È sufficiente una significativa turbativa della circolazione, potenzialmente idonea a provocare danni, quale indice della maggiore pericolosità della condotta di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, a seguito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e) con l'aggravante di aver causato un incidente, in relazione a fatto avvenuto il (Omissis).

2. A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Milano confermava l'impugnata decisione e, in risposta alle deduzioni dell'appellante, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi:
 a) non poteva dubitarsi che proprio il (Soggetto 1) fosse la persona alla guida dell'auto che era finita contro un guard-rail, avendo egli reso dichiarazioni in tal senso ai verbalizzanti giunti sul posto per gli accertamenti di rito; peraltro le modalità dell'incidente apparivano assolutamente compatibili con la condotta di guida di un conducente che aveva perso il controllo dell'auto per ragioni riconducibili allo stato di ebbrezza, né il (Soggetto 1) aveva riferito agli operanti di essersi trovato a bordo dell'auto come passeggero oppure sul luogo del fatto solo come testimone; inoltre se il (Soggetto 1) fosse stato un passeggero dell'auto avrebbe certamente conosciuto l'identità del conducente;
 b) i verbalizzanti non avevano rinvenuto sul posto altre auto oltre quella finita contro il guard-rail né gli astanti avevano accennato ad altre autovetture allontanatesi;
 c) l'urto dell'auto contro il guard-rail consentiva di attribuire all'evento la qualifica di "incidente stradale", e ciò ai fini della configurabilità della contestata aggravante, dovendo ritenersi che ne fossero derivati danni all'auto ed al manto stradale quand'anche di lieve entità.

3. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo censure che possono così riassumersi:
 a) inutilizzabilità - perché di natura asseritamente patologica e quindi rilevante anche nel rito abbreviato - delle dichiarazioni rese dal (Soggetto 1) nell'immediatezza del fatto ad Agenti della Polizia Municipale avvertiti dai Carabinieri dell'incidente avvenuto (auto contro un guard-rail) e dagli Agenti stessi verbalizzate;
 b) inattendibilità delle dichiarazioni del (Soggetto 1) (secondo cui si sarebbe trovato lui alla guida, procedendo ad una velocità di circa 120 km/h, e perdendo poi il controllo dell'auto, sbandando, per evitare in curva la collisione con altro veicolo proveniente dall'opposta direzione) perché rilasciate in condizioni di stato confusionale come dagli stessi verbalizzanti precisato, e come desumibile anche dall'impugnata sentenza; non potrebbe escludersi che altro soggetto si trovasse alla guida dell'auto rinvenuta sul posto (e poi allontanatosi dopo l'incidente), e che il (Soggetto 1) fosse un passeggero dell'auto o addirittura una persona che si trovava per strada per caso;
 c) non sarebbe configurabile la contestata aggravante di aver provocato un incidente stradale, non potendo considerarsi tale l'urto dell'auto contro un guard-rail non avendo i verbalizzanti dato atto di danni né all'auto né al guard-rail.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

4.1 E' infondato il primo motivo di doglianza. E' sufficiente evocare al riguardo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350 c.p.p., comma 7, sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari" (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008 Cc. - dep. 13/01/2009 - Rv. 241884).

Il principio così affermato riflette quanto precedentemente precisato ancora dalle Sezioni Unite quanto alla individuazione della inutilizzabilità di atti rilevante nel giudizio celebrato con rito abbreviato; il riferimento è alla sentenza T. (Sez. Un. n. 16/2000) con la quale le Sezioni Unite ebbero modo di precisare quanto segue: mentre non rilevano nel procedimento abbreviato né l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova - cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p. - né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, deve viceversa attribuirsi piena rilevanza alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzabilità è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. Orbene, posto che la inutilizzabilità patologica concerne dunque esclusivamente gli atti assunti contra legem - e precisato altresì (Sez. 3, 24 gennaio 2006 - 22 febbraio 2006, n. 6757, Rv. 233106) che essa è ravvisabile soltanto con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato, va anche in questa sede ribadito, come è stato ripetutamente osservato, che il quadro delineato dalla sentenza T. a proposito del giudizio abbreviato e del regime delle inutilizzabilità ha una valenza e portata di carattere generale. In applicazione di tali principi, non può dunque parlarsi di inutilizzabilità patologica in relazione alle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria (conf. Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011 Ud. - dep. 06/03/2012 - Rv. 252279, proprio con specifico riferimento alla ritenuta utilizzabilità nel giudizio abbreviato di dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria).

4.2 Parimenti priva di fondamento è la seconda censura, posto che la Corte distrettuale ha spiegato le ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dal (Soggetto 1) ai verbalizzanti, sottolineando in particolare la piena compatibilità delle stesse con la dinamica dell'incidente e con una condotta di guida in condizioni di alterazione per lo stato di ebbrezza; inoltre se il (Soggetto 1) fosse stato un passeggero dell'auto avrebbe certamente conosciuto l'identità del conducente: trattasi di motivazione priva di qualsiasi connotazione di illogicità.
D'altra parte, mette conto evidenziare, "ad abundantiam", che il (Soggetto 1) ben avrebbe potuto chiedere un abbreviato condizionato quanto meno al suo esame.

4.3 Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso, concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata. La Corte distrettuale ha disatteso l'assunto difensivo osservando che lo sbandamento dell'auto ed il conseguente urto contro il guard-rail sono circostanze oggettive tali da integrare la nozione di "incidente", e precisando, altresì, che danni, pur se in ipotesi non rilevanti, certamente furono riportati dall'auto, dal guard-rail e dal manto stradale, a nulla rilevando che non siano stati descritti e menzionati dai verbalizzanti; anche al riguardo si tratta di motivazione assolutamente logica ed adeguata: nella nozione di incidente stradale sono certamente da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale.

Peraltro, ai fini dell'aggravante "de qua" il legislatore non ha previsto quale presupposto né i danni alle persone né i danni alle cose; deve trattarsi dunque di una qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni: situazione - assolutamente riscontrabile nella concreta fattispecie - ritenuta evidentemente dal legislatore rivelatrice di effetti particolarmente pericolosi derivati dall'uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S.) o sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).

5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2012.

 

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