Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 29206 del 20 luglio 2007

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29206 del 20/07/2007
Circolazione Stradale - Art. 141 del Codice della Strada - Velocità definita in relazione alle diverse condizioni e circostanze di qualsiasi natura - La regola cautelare contenuta nell'art. 141 C.d.S. appartiene al novero di quelle c.d. "elastiche" ed impone di tenere una velocità prudenziale, ma non definisce quale essa sia attraverso parametri rigidi in quanto la norma vuole che essa sia definita in relazione alle condizioni e circostanze concrete nelle quali si pone l'atto della guida e va dimostrata con tutte le peculiarità del caso concreto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità di L. D. C. per l'omicidio colposo di C. A., commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in (OMISSIS) il (OMISSIS).

L'impatto era avvenuto perché il C. (alla guida di un'autovettura Renault 5) si era immesso sulla strada statale 16, percorsa dal D. C. (alla guida di un autocarro), non osservando il segnale di STOP. La Corte di merito aveva, tuttavia, confermato la responsabilità dell'imputato (determinando il concorso di colpa della vittima nella misura del settanta per cento) perché questi, nonostante vi fosse una fitta nebbia (con visibilità ridotta a 20 - 30 metri) e stesse avvicinandosi ad un incrocio, aveva tenuto una velocità non adeguata ai luoghi ed alle condizioni (come era dimostrato dal fatto che l'autocarro da lui condotto avesse finito la propria corsa contro il muro perimetrale di una costruzione posta sulla destra "entrandovi con l'intera cabina").

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.

La sentenza impugnata - osserva il ricorrente - fonda il giudizio di responsabilità su una circostanza indimostrata (la velocità inadeguata ai luoghi) e che si pretende di desumere, in modo del tutto assertivo, dalla "posizione di quiete dell'autocarro dopo l'urto" ovvero dalla non meglio precisata "natura dei danni riportati" dall'autocarro medesimo.

Avrebbe, per conto, il giudice d'appello dovuto procedere a valutazioni cinematiche (sulle tracce di frenata, sulle deformazioni subiti dai veicoli, ecc.) che tenessero conto "dell'apporto dell'energia cinetica dell'autovettura antagonista".

La Corte non spiegherebbe, poi, da quali elementi abbia dedotto che, in, caso di velocità ridotta, l'incidente non si sarebbe verificato perché l'imputato avrebbe potuto effettuare una manovra di emergenza.

Non spiegata, ed anzi in contraddizione con l'affermazione secondo cui "di gran lunga preponderante" era stato il concorso della vittima, sarebbe, infine, la determinazione della percentuale del concorso di colpa dell'imputato individuata nel 30 per cento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è fondato.

Come sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte di merito, in punto di affermazione di responsabilità, è generica e lacunosa e, soprattutto, non risponde adeguatamente alle censure sviluppate, che meritavano maggiore approfondimento.

Ne consegue che la sentenza impugnata non contiene le informazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, così precludendo ogni possibilità di controllo.

Le carenze motivazionali sono oltremodo vistose anche perché la regola cautelare che si assume violata (del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 141) appartiene al novero di quelle, c.d. elastiche, che necessitano, per la loro applicazione, di un legame, più o meno esteso, con le circostanze del caso concreto (e si intreccia con la violazione di una regola cautelare rigida, che fissa con assoluta precisione lo "schema di comportamento" cui si deve attenere il destinatario, strutturata, nella specie, nella forma del comando STOP). In altre parole, per stabilire se la velocità tenuta in concreto fosse stata o meno pericolosa, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare e valutare tutte le peculiarità del caso concreto (caratteristiche dei veicoli e delle strade, condizioni di traffico, intensità delle frenate, urti rilevati, danni cagionati, apporto dell'energia cinetica dell'autovettura investitrice, ecc.) per giungere, tra l'altro, a stabilire, una volta accertata la violazione della regola cautelare, l'efficienza causale della medesima.

4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, nonché per il regolamento tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, anche per il regolamento tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007.

 

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