Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 15746 del 13 luglio 2007

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 15746 del 13/07/2007
Circolazione Stradale - Art. 74 del Codice della Strada - Dati di identificazione - targhetta del costruttore - Numero di identificazione del telaio - Contraffazione, asportazione, sostituzione, alterazione, cancellazione - La norma sanziona espressamente chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, ma non anche chi circola alla guida di detti veicoli.


FATTI DI CAUSA

Con ricorso al G.d.P. di (Omissis) depositato il 27.2.03, (Soggetto 1) proprietario dell'auto Fiat (Omissis) tg. (Omissis) proponeva opposizione avverso il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 74 C.d.S., commi 1 e 6, perché circolava alla guida del suddetto veicolo che risultava avere la targhetta del costruttore portante un numero diverso da quello di identificazione del telaio.

Assumeva il (Soggetto 1), pur non contestando la contravvenzione, di nulla sapere del fatto, spiegando di avere portato, circa un anno prima dell'accertamento, la propria autovettura dal carrozziere (Soggetto 2) per eseguire riparazione e dove furono montati pezzi di ricambio recuperati da altra auto poi rottamata. Costituitasi, la prefettura di (Omissis) contestava l'assunto dell'opponente facendo presente che era stata disposta la restituzione del mezzo per consentire la regolarizzazione.

Il G.d.P. con sentenza del 17.5.2003 rilevato: che la contravvenzione era stata elevata legittimamente e che per l'attribuibilità della stessa è sufficiente la colpa; che per la corte di legittimità è sufficiente la coscienza volontà dell'azione e cioè la condotta volontaria e cosciente da parte dell'autore del fatto (CIRCOLAVA);

che, con riferimento alla buona fede, nessuno può invocare la propria ignoranza della legge; accertato che il veicolo de quo non era stato oggetto di furto, respingeva il ricorso applicando la sanzione nel minimo edittale. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione (Soggetto 1).

Nessuna difesa ha svolto la controparte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione: la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 C.d.S..

Per avere il G.d.P. erroneamente applicato la norma e la relativa sanzione ad un soggetto diverso da quello che poneva in essere il comportamento incriminato, per essere invece il carrozziere l'autore dell'infrazione.

Il ricorso è fondato.

Il G.d.P. infatti, nel ritenere legittimamente elevata al G. la contravvenzione per la violazione dell'art. 74 C.d.S., ha errato applicando la norma ad un soggetto diverso da quello cui essa attribuisce il comportamento sanzionato. Ai sensi dell'art. 74 C.d.S., il saetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile.

Nella specie, poiché il (Soggetto 1) è stato contravvenzionato per il solo fatto della circolazione; ne’ in alcun modo è stato contestato o messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato circa l'essergli stato il veicolo restituito con quella targhetta (il cui numero non corrispondeva a quello del telaio) dalla carrozzeria (specificatamente da lui indicata), cui lo aveva consegnato per le riparazione (tantè che dopo gli accertamenti il veicolo, prima sequestratogli, gli è stato restituito non risultando denunciato per furto il veicolo cui rispondevano i dati della targhetta applicata sul ciclomotore del (Soggetto 1); il ricorso va accolto per essere stata la norma erroneamente applicata.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio e stante la soccombenza l'intimata Prefettura di (Omissis) va condannata al pagamento, in favore del (Soggetto 1), delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;

condanna l'intimata Prefettura di (Omissis) al pagamento in favore del (Soggetto 1), delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per spese vive.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale