Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione prima, sentenza n. 20707 del 22 settembre 2006

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 20707 del 22/09/2006
Circolazione stradale - Artt. 200 e 201 Codice della Strada e artt. 383 e 385 del Regolamento C.d.S. - Verbale di contestazione - Modello prestampato - Forma - Validità - Diritto di difesa - Non è necessario notificare il verbale in originale o copia autentica quando l’autonoma verbalizzazione contiene tutti gli elementi prescritti e rende completa la contestazione. Quale che sia la forma usata, la validità dell’atto dipende dalla sua idoneità a garantire il diritto di difesa; solo l’accertata inidoneità può determinarne la nullità.


FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Verona la (Soggetto 1) s.r.l. proponeva opposizione al verbale di accertamento notificatole dalla Polizia Municipale di (Omissis) per violazione dell'art. 201 C.d.S.

L'opponente deduceva la genericità del verbale quanto alla descrizione dei fatti e delle circostanze in cui si sarebbe concretizzata la violazione e chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità per carenza di motivazione.

Costituitosi il contraddittorio, il Comune di (Omissis) chiedeva il rigetto dell'opposizione, che veniva invece accolta dal Giudice di Pace con sentenza del 22 novembre-5 dicembre 2001 contro la quale il Comune di (Omissis) ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

La (Soggetto 1) s.r.l. ha resistito notificando controricorso, ulteriormente illustrato con memoria successiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso il Comune di (Omissis) ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, in relazione al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 383 e 385, nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto il Giudice di Pace, erroneamente interpretando le disposizioni del C.d.S. che disciplinano la materia in esame, ha ritenuto che la notificazione del verbale di accertamento relativo a violazioni di tali disposizioni debba essere effettuata unicamente mediante invio dell'originale o di copia conforme.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente giova precisare che il ricorrente, deducendo l'esistenza nell'atto notificato dalla Polizia Municipale di (Omissis) di tutti gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità della contestazione secondo le norme del C.d.S., ha per ciò stesso censurato la sentenza impugnata sia sotto il profilo dell'argomento formale (notifica dell'atto non in originale ovvero in copia autentica) sia con riguardo all'argomento sostanziale (affermata non corrispondenza dell'atto notificato al contenuto prescritto dalla norma). Non trova dunque alcun riscontro la tesi sviluppata dal resistente nella memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile avendo il ricorrente censurata una soltanto delle due "rationes decidendi" poste dal Giudice di Pace a fondamento della propria decisione. Ciò posto, si osserva che in base al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385, comma 4 (Regolamento del Codice della Strada), è prevista espressamente la possibilità di notificare "verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati", purché su modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o del comando nonché (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383, comma 4) le stesse indicazioni contenute nel modello VI.1 allegato al Regolamento e cioè: i dati di tempo (data e ora nelle quali si è verificato l'illecito); i dati di luogo (indicazione precisa della località nella quale è stato accertato l'illecito); i dati identificativi del trasgressore o dell'obbligato solidale ex art. 196 C.d.S.; la menzione della norma violata; una sommaria descrizione dei fatti.

Poiché tutti i dati appena elencati figurano nell'atto redatto, nella specie, tramite modulo conforme al modello VI.1 e recante l'intestazione del Comando, nessun dubbio può sussistere sulla validità della contestazione, anche se il verbale non è stato notificato in uno degli originali o in copia autentica ma in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 383, comma 4, contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato (cfr., tra le altre, Cass. 26 marzo 2003, n. 4459; 25 ottobre 1999, n. 11949).In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (così, tra le altre, Cass. 26 marzo 2003, n. 4459, citata).

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata.

Sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (la sola questione dedotta dalla società (Soggetto 1) con l'opposizione innanzi al Giudice di Pace essendo quella relativa alla genericità del verbale quanto alla descrizione dei fatti e delle circostanze in cui si sarebbe concretizzata la violazione) detta opposizione deve essere rigettata, con la condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, respinge l'opposizione proposta dalla s.r.l., con la condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso a Roma, il 20 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006.

 

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