Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2539 del 6 marzo 1996

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2539 del 06/03/1996
Circolazione Stradale - Art. 141 del Codice della Strada - Velocità - Anche una velocità inferiore al limite massimo prescritto dalla legge sulla circolazione stradale nei centri abitati non è da ritenere sempre prudenziale; al contrario, il limite massimo di velocità non deve essere confuso con l'obbligo di adeguare la velocità del veicolo alle particolari circostanze di tempo e di luoghi, tuttavia anche una velocità inferiore può ben risultare inadeguata alle circostanze e costituire ragione di responsabilità penale per colpa, se si ponga come causa di infortunio alle persone.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- che con la predetta decisione fu confermata la sentenza resa in prime cure dal Pretore in (Omissis) affermativa della penale responsabilità dell'odierno ricorrente a riguardo dell'accusa di lesioni colpose plurime, di varia entità prodotte, a seguito di infortunio del traffico, in danno di (Soggetto 1) (conducente di autoveicolo venuto a urto con quello guidato dal ricorrente), di (Soggetto 2) e di (Soggetto 3) e (Soggetto 4), tutti trasportati sull'automobile guidato dal (Soggetto 1);

2.- che dall'accertamento in fatto risulta: a)che l'urto tra i detti veicoli si verificò sull'area della Piazza (Omissis) del Comune di (Omissis), la quale, secondo i giudici del merito, assume fisionomia topografica autonoma rispetto alla confluente via (Omissis), nonostante una fila di lampioni dell'illuminazione pubblica disposta in modo tale da far ritenere come segnante un ideale proseguimento della strada, nella mancanza di qualsiasi segnalazione sia verticale che orizzontale e nella irrilevanza di una dichiarazione, rilasciata dal sindaco dopo l'incidente, secondo la quale la via (Omissis) proseguirebbe attraversando l'area dalla Piazza (Omissis);

b) che l'autoveicolo del (Soggetto 4) proveniva da sinistra rispetto al senso di marcia seguito dall'altro mezzo che, invece, attraversava la piazza;

c) che, stante la particolare conformazione dei luoghi, il traffico veicolare, che si svolgeva sulla piazza, doveva osservare le comuni regole quanto a precedenza, a mente del disposto dell'art. 105 del codice della strada del 1959, l'epoca del fatto in vigore, con la conseguenza che spettava al (Soggetto 4) consentire all'altro veicolo di passare per primo;

d) che, considerato quanto avanti e tenuto conto del massiccio ingombro di autovetture in sosta su tutta l'area della piazza, entrambi i conducenti avevano obbligo di procedere a velocità molto bassa e comunque prudenziale, tale da mettersi in grado di adeguatamente governare l'automezzo anche a fronte di disattenzione, errori e violazioni di legge da parte di altri utenti; e) che entrambi gli automobilisti erano venuti meno a quest'ultimo dovere sicché, tenuto in conto la complessiva loro condotta, al (Soggetto 1) doveva addebitarsi un concorso di colpa pari al 30 per cento, con le relative conseguenze quanto a risarcimento dei danni;

3.- che <M. C.> personalmente ricorre per cassazione denunziando, con due mezzi, violazione degli artt. 102 e 105 del codice della strada abrogato e plurimi vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio (compresa la definizione della topografia dei luoghi) e alla concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, non richiesta ne' gradita;

4.- che, in particolare, con il primo profilo del primo mezzo di annullamento il deducente sostiene che le regole dettate dall'art. 105 del codice della strada hanno efficacia e possono essere applicate solo in relazione e connessione con le particolari disposizioni impartite dall'ente proprietario dello spazio pubblico sul quale il traffico si svolge, con la conseguenza che, ove tale segnalazioni non sussistano, le regole codicistiche non potrebbero trovare applicazione; nel caso di specie, infatti, sulla piazza (Omissis), evidenzia il deducente, come la sentenza del giudice di appello riconosce, non esisteva alcuna segnaletica né verticale ne' orizzontale;

5.- che, come la corte territoriale ha ben posto in rilievo, siffatta conclusione confligge con la disposizione di legge, la quale regola tutte le ipotesi di precedenza senza che la sua operatività possa essere precondizionata da qualsivoglia tipo di segnaletica, che può ben mancare senza che ciò tolga vigore alla disposizione stessa; basti, al riguardo, evidenziare che le predette regole valgono anche per regolare il traffico veicolare in spazi privati se soggetti a circolazione veicolare; ne segue che la doglianza sul punto risulta infondata;

6.- che anche il secondo profilo del primo mezzo è infondato, perché si basa sull'assunto che una velocità inferiore al limite massimo prescritto dalla legge sulla circolazione stradale nei centri abitati (50 Km-h.: art. 103 comma 1 predetto codice della strada) sia da ritenere sempre prudenziale; al contrario, come anche su questo punto esattamente ha rilevato il Giudice a quo, il limite massimo di velocità non deve essere confuso con l'obbligo di adeguare la velocità dell'automezzo alle particolari circostanze di tempo e di luoghi, prescritto dall'art. 102 comma 1 detto codice, sicché, mentre quel limite non può mai essere superato, tuttavia anche una velocità inferiore può ben risultare inadeguata alle circostanze e costituire ragione di responsabilità penale per colpa, se si ponga come causa di infortunio alle persone;

7.- che il secondo mezzo di annullamento va dichiarato inammissibile in quanto la relativa doglianza non era stata compresa nei motivi di appello e, per questo, non era stata portata alla cognizione del giudice del gravame; trattasi, quindi, di questione non dedotta nella fase del giudizio di merito (art. 606 comma 3 c.p.p.);

8.- che il ricorso va complessivamente rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615, 616 codice procedura penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.

Cosi deciso in Roma, 15 febbraio 1996

DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 6 MAR. 1996.

 

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