FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
IDENTIFICARE NON SIGNIFICA POTER AMMANETTARE: POTERI, PROPORZIONALITÀ E VERITÀ NEGLI ATTI. IL CONFINE TRACCIATO DALLA CASSAZIONE N. 37329/2026
Il rifiuto di dichiarare le proprie generalità può giustificare l’accompagnamento negli uffici di polizia. Ma quali mezzi possono essere impiegati per eseguirlo? Quando l’uso delle manette diventa penalmente illecito? E quale significato assume un’annotazione di servizio che descrive una resistenza smentita dalle immagini della bodycam?
La sentenza della Cassazione penale, Sezione 5, n. 37329/2026, pronunciata all’udienza del 15 settembre 2026 e depositata il 26 ottobre 2026, affronta questi interrogativi seguendo un percorso articolato. La Corte rigetta i ricorsi dei due agenti, ma corregge la qualificazione giuridica adottata nei gradi di merito: il fatto contestato come abuso d’ufficio e poi qualificato come abuso di autorità contro arrestati o detenuti viene ricondotto alla violenza privata aggravata. Rimane ferma la condanna per falso ideologico.
La decisione merita una lettura che tenga insieme due esigenze: la tutela della libertà personale e l’effettività dei poteri attribuiti agli operatori. Il punto centrale non è negare il potere di accompagnare, ma distinguere la sua esistenza dalla necessità e proporzionalità dei mezzi concretamente utilizzati.
Il fatto accertato e le contrapposte ricostruzioni
L’intervento nasce dalla segnalazione di oggetti lanciati in strada. La persona interessata, descritta in condizioni psicofisiche alterate, raccoglie il materiale, ma rifiuta di dichiarare le proprie generalità, affermando che sono indicate sul campanello. Mentre si dirige verso casa, viene ammanettata a un polso, portata a terra e tenuta premuta con un ginocchio; segue l’applicazione delle manette dietro la schiena e il trasferimento al Comando.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, anche sulla base della bodycam, la donna si muoveva lentamente, senza violenza né minaccia, e non manifestava un pericolo tale da giustificare quelle modalità di intervento. L’annotazione degli agenti riferiva invece un tentativo di divincolarsi con veemenza, rappresentato come ragione dell’ammanettamento.
Le difese sostenevano la pericolosità della persona, il rischio di fuga, la presenza di resistenza e l’assenza di una vettura con cella di sicurezza. Contestavano inoltre la qualificazione del reato e la rilevanza del falso. Si tratta di tesi difensive, da distinguere dai fatti ritenuti provati: la Cassazione non ha riconosciuto nelle immagini quella resistenza attiva che i ricorrenti chiedevano di valorizzare.
Il primo passaggio: quale potere di identificazione?
La Corte precisa che il caso non va ricondotto all’art. 349 del codice di procedura penale, relativo all’identificazione nell’attività di polizia giudiziaria, ma all’istituto preventivo richiamato dall’art. 11 della legge n. 191 del 1978. Nella ricostruzione della sentenza, quest’ultimo consente l’accompagnamento per identificare chi rifiuti le generalità o quando ricorrano sufficienti indizi della falsità delle dichiarazioni sull’identità o dei documenti esibiti.
La distinzione serve a individuare il titolo dell’intervento. Non equivale a una generale sostituibilità dei due istituti: prima di procedere, l’operatore deve riconoscere la situazione concreta e il potere che sta esercitando. Finalità preventiva e finalità investigativa non possono essere confuse nella motivazione dell’atto.
Nel caso esaminato la Cassazione non nega che il rifiuto potesse giustificare l’accompagnamento. La questione successiva è se il comportamento della donna rendesse necessaria quella specifica forma di coazione. È questo il passaggio che impedisce di dedurre automaticamente dalla legittimità dello scopo la legittimità di ogni mezzo impiegato per raggiungerlo.
Perché la Corte esclude l’abuso contro arrestati o detenuti
L’art. 608 del codice penale presuppone, secondo la ricostruzione sviluppata dalla Corte, che la persona sia già sottoposta a restrizione della libertà e affidata alla custodia del pubblico ufficiale. Le misure di rigore non consentite incidono su una libertà residua, aggravando una condizione restrittiva preesistente.
A sostegno sono richiamati, fra gli altri, Cassazione, Sezione 5, n. 22203 del 19 gennaio 2017, sul carattere aggiuntivo della restrizione, e Cassazione, Sezione 5, n. 26022 del 19 aprile 2018, sulla possibile concorrenza con percosse o lesioni quando la violenza incida anche sulla libertà residua del soggetto custodito.
Il difetto individuato nel caso concreto è temporale e strutturale: le manette sono state applicate per realizzare l’accompagnamento, prima che fosse in atto la restrizione della libertà assunta dai giudici di merito come presupposto del reato. Il semplice ordine orale di seguire gli agenti non viene considerato sufficiente a integrare quella situazione.
La Corte evita così di risolvere il caso attraverso un’estensione della nozione di arrestato o detenuto: manca, a monte, la condizione sulla quale dovrebbe innestarsi l’ulteriore misura di rigore. Sarebbe però eccessivo ricavare dalla decisione che un ordine verbale non possa mai assumere rilievo nella valutazione di una restrizione: la pronuncia riguarda la sequenza e le condizioni concretamente accertate.
La forza è ammessa anche davanti a resistenza passiva, ma deve essere graduata
Il passaggio più significativo per gli operatori è il richiamo a Cassazione, Sezione 6, n. 22529 del 18 marzo 2015. Il precedente, come riportato nella sentenza, ammette l’accompagnamento coattivo e l’impiego della forza muscolare quando venga opposta resistenza, anche passiva, purché la forza sia rigorosamente proporzionata al tipo e al grado della resistenza.
È richiamata anche Cassazione, Sezione 5, n. 38229 del 24 giugno 2008, relativa al blocco di una persona da parte di un vigile urbano per identificarla e contestarle un’infrazione al Codice della strada. Il richiamo conferma che la sentenza non afferma un divieto assoluto di intervento fisico.
La Corte collega il ragionamento all’art. 53 del codice penale: necessità, gradualità e proporzione delimitano l’uso dei mezzi di coazione. Fra strumenti ugualmente efficaci deve essere preferito quello meno lesivo. A sostegno sono richiamate Cassazione, Sezione 4, n. 854 del 15 novembre 2007, depositata nel 2008; Sezione 5, n. 41038 del 16 giugno 2014; Sezione 4, n. 35962 del 2 dicembre 2020.
Nel caso concreto la stessa Cassazione riconosce che l’indifferenza all’invito poteva legittimare una minima coazione per accompagnare la persona. Considera invece sproporzionati l’ammanettamento e le modalità esecutive accertate. Il giudizio negativo riguarda la risposta adottata rispetto alla condotta effettiva, non il solo uso astratto di uno strumento in dotazione.
Manette durante la traduzione e fase iniziale dell’intervento
La sentenza richiama l’art. 42-bis, quinto comma, dell’ordinamento penitenziario: nella traduzione l’impiego delle manette risponde alle condizioni di pericolosità, pericolo di fuga o particolari difficoltà ambientali previste dalla disposizione. La Corte utilizza tale disciplina come conferma della necessità di una valutazione concreta.
Occorre mantenere distinti il trasferimento di una persona già ristretta e la fase in cui si attua il primo accompagnamento. Il richiamo alle regole sulla traduzione non elimina l’esigenza di individuare il fondamento e i limiti della coazione iniziale. Analogamente, l’assenza di una cella di sicurezza è un elemento del contesto operativo, ma non viene riconosciuta dalla decisione come giustificazione automatica dell’ammanettamento.
Le difese invocavano anche la convinzione di agire per proteggere gli operanti e la persona accompagnata. La Corte esclude che le condizioni accertate potessero fondare la giustificata persuasione dell’assoluta necessità delle manette. Il ragionamento non identifica ogni errore di valutazione con un abuso volontario: nega, in questa vicenda, il supporto fattuale alla necessità prospettata.
La violenza privata: servono una condotta e un evento distinti
Escluso il presupposto dell’art. 608 del codice penale, la Corte qualifica il fatto ai sensi dell’art. 610 del codice penale, con l’aggravante dell’art. 61, numero 9, del codice penale. La violenza deve costringere la vittima a un comportamento ulteriore: non basta che l’evento coincida con il patire la violenza stessa.
Il limite è illustrato attraverso le Sezioni Unite n. 2437 del 18 dicembre 2008, depositata nel 2009, e i precedenti di Sezione 5 n. 47575 del 7 ottobre 2016 e n. 1215 del 6 novembre 2014, depositata nel 2015. Sono riferimenti che delimitano la fattispecie e potrebbero assumere rilievo critico se, in un altro caso, non fosse identificabile una costrizione distinta dalla mera aggressione.
Qui la Corte individua tale distinzione: l’ammanettamento è il mezzo; l’obbligo di salire sull’auto per essere condotta negli uffici è l’evento successivo e autonomo. La qualità professionale ha agevolato il fatto e fonda l’aggravante, secondo il principio richiamato da Cassazione, Sezione 5, n. 9102 del 16 ottobre 2019, depositata nel 2020.
Riqualificazione e diritto di difesa
Il percorso dall’abuso d’ufficio all’abuso di autorità e poi alla violenza privata rende centrale il contraddittorio sulla qualificazione giuridica. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36551 del 15 luglio 2010 e n. 31617 del 26 giugno 2015: rileva che l’imputato abbia avuto una concreta possibilità di difendersi sul fatto e sulla diversa definizione giuridica.
La tutela non si esaurisce nella coincidenza letterale dei capi d’imputazione. D’altra parte, la sentenza ricorda che una trasformazione radicale del fatto, priva di un nucleo comune con l’accusa, può compromettere la difesa. Nella vicenda esaminata valorizza la conoscenza del fatto storico, gli avvisi e il rinvio concessi nel merito. Inoltre, la Cassazione aveva espressamente avvertito le parti, all’udienza dell’8 giugno 2026, della possibile qualificazione come violenza privata.
Quanto alla procedibilità, la Corte considera la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 e ritiene soddisfatta la condizione di querela attraverso la costituzione di parte civile mantenuta nei successivi gradi. Il ragionamento si fonda sui precedenti espressamente citati, fra cui Sezioni Unite n. 40150 del 21 giugno 2018 e Sezione 3 n. 27147 del 9 maggio 2023; non afferma che qualsiasi partecipazione al processo equivalga sempre a querela.
La bodycam e il falso nell’annotazione di servizio
Il secondo nucleo della decisione riguarda l’art. 479 del codice penale. L’annotazione è considerata atto pubblico; la falsa descrizione della resistenza non è innocua perché incide proprio sui presupposti della legittimità dell’intervento.
I precedenti richiamati sul falso innocuo, tra cui Sezione 5 n. 5896 del 29 ottobre 2020, depositata nel 2021, e n. 2809 del 17 ottobre 2013, depositata nel 2014, richiedono che l’inesattezza non produca effetti sulla funzione documentale dell’atto. Qui l’attribuzione alla donna di una resistenza veemente mutava il significato della ricostruzione e la giustificazione dell’uso delle manette.
La Corte richiama inoltre Sezione 5 n. 17929 del 20 gennaio 2020 e n. 12547 dell’8 novembre 2018, depositata nel 2019: basta la consapevole e volontaria alterazione del vero, senza necessità di una specifica intenzione di nuocere. Ciò non trasforma ogni imprecisione in falso: restano necessari l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato. La disponibilità di una registrazione non rende innocua la falsa attestazione e non esclude da sola il dolo.
La carente formazione invocata dalla difesa è giudicata irrilevante rispetto alla capacità di comprendere che i fatti descritti non corrispondevano al vero. Questo passaggio riguarda il falso accertato: non costituisce una valutazione generale sull’importanza della formazione nell’impiego della forza.
Valutazione critica: le questioni che rimangono aperte
A giudizio dell’autore, il punto di forza della pronuncia è la separazione fra titolo del potere, mezzo impiegato e fedeltà della documentazione. Anche la correzione della qualificazione giuridica evita che la tutela della persona sia perseguita trascurando gli elementi costitutivi del reato.
Il nodo più delicato è la verifica della proporzionalità in un intervento dinamico. Un controllo rigoroso deve confrontarsi con le informazioni percepibili dall’operatore in quel momento e con le alternative realmente disponibili. Non basta immaginare, a posteriori, una tecnica meno invasiva: occorre valutarne l’efficacia concreta. La sentenza afferma questo criterio, ma il suo esito dipende dalla ricostruzione di merito, che qui descrive una persona passiva, priva di atteggiamenti aggressivi e senza tentativi di fuga.
Un ulteriore punto di attenzione riguarda la separazione tra ammanettamento e costrizione a salire in auto: è un passaggio necessario per la violenza privata e va dimostrato nella singola vicenda. I precedenti citati dalla stessa Corte offrono quindi anche strumenti per delimitare l’applicazione della decisione, senza dover costruire un contrasto giurisprudenziale che il testo non documenta.
Infine, la bodycam è una fonte probatoria da contestualizzare: la registrazione era parziale. L’analisi deve considerare ciò che mostra, il momento da cui riprende e gli eventuali segmenti non documentati. Nella pronuncia le immagini corroborano la ricostruzione accolta; non viene enunciata una regola di superiorità automatica del video su ogni altro elemento.
Principio operativo e conclusioni
Il rifiuto delle generalità può fondare l’accompagnamento; non determina automaticamente il livello di forza consentito. La scelta del mezzo richiede una valutazione concreta di resistenza, pericolo, necessità e alternative efficaci. L’annotazione deve poi ricostruire fedelmente la sequenza, distinguendo i comportamenti osservati dalle valutazioni operative.
La pronuncia non impone agli agenti di rinunciare all’adempimento del dovere e non vieta ogni coazione davanti a una resistenza passiva. Richiede che il sacrificio della libertà sia contenuto entro ciò che l’intervento rende necessario. È una garanzia per la persona e, quando i presupposti e le scelte siano correttamente documentati, anche per l’operatore chiamato a rispondere del proprio comportamento.
a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano
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