FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
PEDONI VICINO ALLE STRISCE: LA PRECEDENZA NON COMINCIA CON IL PRIMO PIEDE SULLA CARREGGIATA
Aspettare che il pedone occupi materialmente la carreggiata prima di rallentare significa impostare la guida su una soglia sbagliata. La disciplina degli attraversamenti protegge anche la fase che precede l’ingresso sulle strisce. Il problema operativo consiste nel riconoscere tempestivamente la situazione e nel documentarla correttamente: la precedenza deve consentire l’attraversamento, senza costringere la persona a conquistarsi lo spazio davanti al veicolo.
🔎 La tutela comprende le immediate prossimità
L’art. 191, comma 1, del Codice della strada, per il traffico non regolato da agenti o semafori, impone ai conducenti di dare precedenza ai pedoni presenti sull’attraversamento o nelle sue immediate prossimità, rallentando gradualmente e fermandosi. La seconda situazione ha un significato autonomo: non occorre che il pedone abbia già impegnato le strisce.
La formulazione mette al centro la prevenzione. Un conducente che mantiene invariata la marcia confidando che il pedone attenda può impedire proprio l’esercizio della precedenza. Il rallentamento deve preparare un arresto utile e riconoscibile, senza trasferire sulla persona a piedi il rischio di interpretare se il veicolo si fermerà davvero.
Non è richiesto al pedone un gesto convenzionale della mano per ottenere la precedenza. Un cenno può facilitare la comunicazione, ma non costituisce il presupposto legale dell’obbligo. Analogamente, la mancata ricerca del contatto visivo non autorizza il conducente a ignorare una presenza chiaramente percepibile presso l’attraversamento.
La prossimità non si misura con una distanza inventata
Il comma non stabilisce un numero di metri che delimiti automaticamente l’area protetta. Non è quindi corretto trasformare una distanza scelta dall’operatore in una soglia normativa. Occorre ricostruire la relazione concreta tra posizione della persona, attraversamento e percorso del veicolo.
La vicinanza alle strisce, l’orientamento del corpo, il movimento verso il margine e l’attesa possono concorrere a descrivere la situazione. Sono elementi di osservazione, non requisiti aggiuntivi da esigere tutti insieme. Sarebbe altrettanto improprio equiparare senza spiegazioni qualsiasi presenza su un lungo marciapiede alla presenza nelle immediate prossimità dell’attraversamento.
La forza della disposizione è la capacità di adattarsi ai luoghi; la criticità è il rischio di applicazioni stereotipate. Una clausola elastica richiede una motivazione concreta, non una distanza arbitraria né una formula prestampata. Fotografie e descrizione degli spazi possono rendere verificabile ciò che l’agente ha osservato.
🚗 La svolta richiede un controllo specifico
Il secondo periodo dell’art. 191, comma 1, del Codice della strada riguarda chi svolta verso un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento. Anche qui la tutela comprende chi transita sulle strisce e chi si trova nelle immediate prossimità, quando il passaggio non sia vietato al pedone.
Guardare soltanto il traffico veicolare proveniente da un lato può lasciare fuori dal controllo proprio la zona in cui terminerà la svolta. La verifica deve accompagnare lo sviluppo della manovra. È una conseguenza operativa della prescrizione: l’attraversamento non diventa irrilevante perché il conducente ha già iniziato a cambiare direzione.
La presenza di semafori impone invece di ricostruire le indicazioni effettivamente applicabili ai diversi flussi. Non si può utilizzare la regola degli attraversamenti non regolati per cancellare quella regolazione. Il richiamo al passaggio non vietato evita di presentare la precedenza come un’autorizzazione pedonale incondizionata.
Fuori dagli attraversamenti cambia la regola, non scompare la sicurezza
Sulle strade sprovviste di attraversamenti, il comma 2 dell’art. 191 del Codice della strada impone di consentire a chi abbia già iniziato ad attraversare, impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in sicurezza. La situazione è diversa dalla tutela anticipata prevista presso le strisce.
Il comma 5 dell’art. 190 del Codice della strada richiede infatti al pedone che si accinge ad attraversare in zona sprovvista di attraversamenti di dare precedenza ai conducenti. Le due prescrizioni si coordinano: una riguarda l’inizio del passaggio, l’altra la protezione della persona che ha già impegnato la carreggiata.
L’eventuale errore del pedone non costituisce un permesso di proseguire contro un ostacolo umano ormai percepibile. Per contro, la protezione accordata durante l’attraversamento non rende automaticamente regolare qualsiasi scelta iniziale della persona a piedi. Accertamento della violazione e ricostruzione di un eventuale sinistro richiedono valutazioni distinte.
Persone con disabilità, bambini e anziani
Il comma 3 dell’art. 191 del Codice della strada contiene una tutela specifica per le persone con disabilità riconoscibili nelle condizioni indicate dalla disposizione. L’arresto è richiesto quando attraversano o si accingono ad attraversare: la previsione non è testualmente limitata alle strisce.
Per bambini e anziani viene richiesto di prevenire anche pericoli derivanti da comportamenti scorretti o maldestri, quando ragionevolmente prevedibili nella situazione concreta. Non si tratta di prevedere qualsiasi evento immaginabile, ma di considerare segnali e circostanze effettivamente presenti, senza assumere che tutti gli utenti reagiscano con identica rapidità.
⚖️ Che cosa descrivere nel verbale
La contestazione dovrebbe individuare l’attraversamento, la posizione del pedone, il percorso del veicolo e la condotta osservata. Se la persona non era ancora sulle strisce, è particolarmente utile precisare dove si trovava e perché quella posizione rientrava nelle immediate prossimità. Scrivere soltanto che il conducente non dava precedenza può lasciare inespressa la situazione che fonda l’obbligo.
Vanno inoltre chiariti l’eventuale impianto semaforico, l’intervento di agenti e la presenza di una svolta. Per il comma 2 conta l’avvenuto impegno della carreggiata; per la tutela speciale occorrono gli elementi pertinenti alla fattispecie. Sono indicazioni dell’autore per documentare il fatto, non nuove condizioni legislative.
Non occorre un investimento per accertare la mancata precedenza. Un pedone costretto a interrompere il passaggio o a rinunciarvi può offrire elementi significativi, da descrivere insieme alla condotta del conducente. Al tempo stesso, un eventuale incidente non dimostra da solo ogni profilo di responsabilità: dinamica, visibilità e possibilità di reazione devono essere ricostruite.
📌 Principio operativo e conclusioni
Avvicinarsi alle strisce significa controllare anche i loro margini, preparandosi a dare effettivamente precedenza. Attendere l’ingresso del pedone in carreggiata riduce la prevenzione a una frenata tardiva. Per l’operatore, la corrispondente priorità è documentare la situazione concreta e scegliere il comma pertinente, mantenendo distinti attraversamento protetto, strada sprovvista di attraversamenti e tutela speciale degli utenti più vulnerabili.
a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano
Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.
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