FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

PORTIERA APERTA, PERICOLO IN STRADA: PARCHEGGIARE REGOLARMENTE NON BASTA. GLI OBBLIGHI DI CHI SCENDE DAL VEICOLO

 

Un veicolo può essere parcheggiato regolarmente e diventare pericoloso nel momento in cui viene aperta una portiera. Il rischio riguarda chi passa sulla carreggiata, ma anche pedoni e persone che utilizzano lo spazio accanto all’auto. La sicurezza della discesa richiede una verifica distinta dalla regolarità della sosta: occupare correttamente uno stallo non attribuisce una precedenza nell’apertura delle porte.

 

🔎 Un obbligo che riguarda anche i passeggeri

Il comma 7 dell’art. 157 del Codice della strada vieta a chiunque di aprire le porte, scendere dal veicolo o lasciare le porte aperte senza avere prima verificato l’assenza di pericolo o intralcio per gli altri utenti. Non è una prescrizione limitata al conducente. Il passeggero che aziona la propria portiera rientra nel riferimento a «chiunque»: la sua condotta deve essere considerata autonomamente.

Questa formulazione è utile perché collega l’obbligo al comportamento e non soltanto alla posizione occupata nell’abitacolo. Sarebbe però scorretto ricavarne una responsabilità automatica del conducente per qualsiasi gesto di un passeggero. Eventuali ulteriori responsabilità richiedono una specifica base e l’accertamento delle circostanze: la presenza al posto di guida non risolve da sola ogni questione.

 

Aprire, scendere e lasciare aperto: tre momenti da controllare

La disposizione seleziona tre momenti: apertura, discesa e permanenza della porta aperta. Un controllo iniziale non esaurisce la prudenza se poi la situazione cambia. Il veicolo sopraggiunto mentre si cercano oggetti nell’abitacolo può rendere pericoloso uno spazio che era libero al momento della prima apertura. Occorre quindi considerare anche quanto dura l’ingombro.

La regola ha una funzione preventiva. Non serve aspettare un urto per riconoscere un possibile pericolo o intralcio; allo stesso tempo, la semplice constatazione di una porta aperta non dimostra ogni elemento della violazione. Posizione, spazio occupato, transito degli altri utenti e possibilità effettive di controllo permettono di qualificare il fatto senza automatismi.

Neppure un’apertura parziale è necessariamente innocua: il punto è l’interferenza concreta con il passaggio, non un’ampiezza minima misurata in centimetri. Il comma non stabilisce un angolo consentito che renda sempre lecita la manovra. Una porta appena socchiusa può essere irrilevante in una situazione e costituire ostacolo in un’altra.

 

🚲 Il rischio non riguarda soltanto chi passa sulla carreggiata

Il caso più intuitivo è il ciclista che sopraggiunge accanto ai veicoli fermi. L’apertura può imporre una deviazione improvvisa, con rischio anche senza contatto diretto. Ma il dovere riguarda tutti gli utenti: un motociclista, un pedone o una persona su sedia a ruote non diventano meno rilevanti perché si trovano sul lato apparentemente protetto del veicolo.

Aprire verso il marciapiede può ridurre alcuni rischi rispetto al lato del traffico, ma non garantisce automaticamente la sicurezza. Un passaggio stretto, una carrozzina o un pedone già vicino richiedono la stessa attenzione concreta. La raccomandazione di scegliere, quando possibile e sicuro, il lato più protetto è un consiglio operativo dell’autore, non un’esenzione dall’obbligo di controllo.

 

La fermata per far scendere qualcuno non autorizza ogni manovra

L’art. 157, comma 1, lettera b), del Codice della strada definisce la fermata anche in relazione alla salita e discesa delle persone, mantenendo il requisito dell’assenza di intralcio e della presenza del conducente pronto a ripartire. La possibilità di una breve fermata non autorizza però a far scendere i passeggeri senza verificare ciò che accade attorno al veicolo.

Vanno pertanto separate due domande: il veicolo poteva fermarsi in quel luogo? La porta poteva essere aperta in quelle condizioni? Una risposta favorevole alla prima non anticipa la seconda. Il pagamento del parcheggio, la brevità della discesa o l’accensione delle quattro frecce non sostituiscono l’accertamento richiesto prima dell’apertura.

 

Specchi e avvisi elettronici: strumenti di aiuto

Specchi, osservazione diretta e controllo degli spazi laterali possono aiutare a individuare chi arriva. È utile abituare anche i passeggeri ad attendere e verificare prima di azionare la maniglia. Queste sono modalità pratiche per perseguire il risultato imposto dalla norma: il testo non prescrive una specifica mano con cui aprire o una sequenza universale di movimenti.

Anche eventuali avvisi elettronici devono essere considerati un aiuto. Non si può dedurre che una porta sia apribile soltanto perché non è comparso un allarme: disponibilità, funzionamento e limiti del sistema variano con il veicolo. La valutazione giuridica rimane centrata sulle condizioni reali e sulla condotta, senza attribuire al silenzio del dispositivo un valore autorizzativo.

 

⚖️ Che cosa deve emergere dall’accertamento

Per l’operatore, scrivere soltanto che il soggetto «apriva la portiera» rischia di descrivere un gesto ordinario senza spiegare la violazione. Il verbale dovrebbe individuare la persona che agiva, la porta interessata, la posizione del veicolo, l’utente coinvolto e gli elementi del pericolo o dell’intralcio osservati. Sono criteri di buona documentazione, non nuovi elementi normativi introdotti dal commento.

Se il controllo segue un incidente, occorre ricostruire la sequenza: quando la porta è stata aperta, da quanto tempo era in quella posizione, da dove arrivava l’altro utente e quali possibilità di percezione esistevano. Dichiarazioni, immagini e riscontri materiali vanno valutati insieme. Il danno alla portiera, da solo, non racconta necessariamente tutta la dinamica.

 

Sanzione e responsabilità per il sinistro sono questioni distinte

La sanzione amministrativa prevista per la violazione e l’eventuale responsabilità per un incidente sono piani distinti. Il comma 8 dell’art. 157 del Codice della strada contiene la previsione sanzionatoria applicabile al comma 7; non attribuisce automaticamente una quota di responsabilità civile né stabilisce che qualsiasi lesione sia conseguenza penalmente imputabile di quell’apertura.

Il rispetto degli obblighi degli altri utenti può assumere rilievo nella ricostruzione del sinistro, ma non cancella preventivamente il controllo richiesto a chi apre. Viceversa, l’esistenza dell’obbligo sulla portiera non consente di ignorare ogni altra condotta concorrente. Senza il testo di una specifica pronuncia non si attribuisce qui alla giurisprudenza una soluzione generale sulla ripartizione delle responsabilità.

 

📌 Conclusioni

La forza della disciplina è nella sua concretezza: protegge il passaggio prima che avvenga un incidente e coinvolge chi compie effettivamente la manovra. La criticità applicativa nasce quando si sostituisce l’osservazione con formule standard, oppure si presume che la sosta lecita renda lecita qualsiasi discesa. Controllare prima di aprire, limitare l’ingombro e verificare il passaggio anche mentre la porta resta aperta sono comportamenti coerenti con questa finalità.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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