FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

NEOPATENTATI E AUTO POTENTI: NON BASTA GUARDARE I 105 kW. DATA DI RILASCIO DELLA PRIMA PATENTE, RAPPORTO POTENZA/TARA ED ECCEZIONI DA VERIFICARE

 

Dal 14 dicembre 2024 la disciplina delle auto guidabili dai neopatentati è diventata più favorevole quanto alle soglie di potenza, ma più lunga nella durata. La modifica ha generato una formula apparentemente semplice — «fino a 105 kW» — che, isolata dal resto della disposizione, può condurre a controlli sbagliati. Per stabilire se un veicolo sia guidabile occorre verificare anzitutto quando è stata conseguita la patente e, per le autovetture M1, applicare congiuntamente il limite di potenza specifica e quello di potenza massima.

 

🔎 La data spartiacque è il 14 dicembre 2024

La legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata il 29 novembre 2024 ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha modificato l’art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada. La legge precisa che la nuova disciplina si applica ai titolari di patenti conseguite a decorrere dalla propria entrata in vigore.

Non è quindi corretto applicare retroattivamente il nuovo periodo triennale a chi aveva conseguito la patente B prima del 14 dicembre 2024. Per tali conducenti resta rilevante il precedente regime, che prevedeva la limitazione di potenza per il primo anno. Alla data del presente approfondimento quel periodo annuale risulta, in via ordinaria, già decorso anche per una patente conseguita il 13 dicembre 2024. La riforma non ha riaperto né prolungato una limitazione ormai regolata dalla disciplina anteriore.

Per le patenti B conseguite dal 14 dicembre 2024, invece, la verifica accompagna i primi tre anni dal rilascio. Il giorno esatto del conseguimento non è dunque un dato accessorio: determina il regime applicabile e permette di calcolarne la scadenza.

 

🚗 Due soglie per i veicoli M1

Secondo l’art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada, nei primi tre anni il titolare di patente B non può guidare autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Per i veicoli della categoria M1, comprese le autovetture elettriche e ibride plug-in, opera anche l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW.

Le condizioni devono essere lette insieme. Un’autovettura M1 da 104 kW non è automaticamente ammessa: occorre che non superi anche 75 kW/t. Allo stesso modo, un rapporto potenza/tara entro 75 kW/t non basta se la potenza massima del veicolo M1 supera 105 kW. Il valore di 105 kW non sostituisce il rapporto potenza specifica/tara, ma si aggiunge ad esso.

Il limite assoluto di 105 kW è riferito ai veicoli M1. Per gli altri autoveicoli guidabili con patente B resta centrale il limite generale di 75 kW/t, da verificare in relazione alla corretta classificazione e ai dati tecnici del mezzo. Parlare genericamente di «cilindrata» è improprio: la disposizione considera potenza e rapporto con la tara, non il volume del motore.

 

⚡ Elettriche e ibride plug-in: il controllo richiede cautela

La disposizione include espressamente, nella categoria M1, i veicoli elettrici e gli ibridi plug-in. Anche per essi valgono quindi il rapporto massimo di 75 kW/t e il tetto di 105 kW. La tecnologia di propulsione non costituisce, da sola, un’esenzione.

Il servizio “Neopatentati” del Portale dell’automobilista consente la verifica mediante targa, ma contiene un’avvertenza specifica: per un veicolo ibrido plug-in l’esito potrebbe non essere corretto e deve essere controllato anche utilizzando i dati del documento di circolazione. Il servizio costituisce uno strumento operativo molto utile, ma la stessa amministrazione invita a non affidarsi acriticamente al solo risultato informatico in quella particolare ipotesi.

 

👥 L’accompagnatore qualificato elimina la limitazione di potenza

La nuova formulazione dell’art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada prevede che le limitazioni di potenza non si applichino se accanto al conducente si trova, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare da almeno dieci anni di patente valida per la stessa categoria oppure di patente valida per una categoria superiore.

La mera presenza di un passeggero esperto non è sufficiente. Devono essere verificati posizione a fianco del conducente, funzione di istruttore, età, validità, categoria e anzianità della patente. L’eccezione è costruita su requisiti cumulativi e non trasforma qualsiasi accompagnatore adulto in un soggetto idoneo.

Resta inoltre l’esenzione per i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate secondo la disposizione richiamata dalla norma, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Anche qui la sola destinazione astratta del mezzo non basta: la presenza dell’avente diritto costituisce un presupposto espresso.

 

🛣️ Potenza e velocità sono limitazioni autonome

Il comma 2 dell’art. 117 del Codice della strada stabilisce, per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti A2, A, B1 e B, il limite di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Questo vincolo non coincide con quello relativo alla potenza del veicolo.

Un neopatentato può quindi trovarsi alla guida di un’autovettura ammessa sotto il profilo della potenza e violare comunque il limite speciale di velocità. Viceversa, rispettare 100 o 90 km/h non rende guidabile un veicolo che supera le soglie del comma 2-bis. Le due verifiche hanno oggetto autonomo e devono essere svolte separatamente.

L’eccezione dell’accompagnatore è inserita nel comma dedicato alla potenza: non deve essere estesa, senza base normativa, ai limiti di velocità del comma 2. La presenza dell’istruttore consente, ricorrendo tutti i requisiti, la guida del veicolo altrimenti escluso, ma non autorizza a superare i limiti speciali imposti al neopatentato.

 

⚖️ Le conseguenze non sono soltanto pecuniarie

La violazione dei limiti di velocità o di potenza previsti dall’art. 117 del Codice della strada espone il titolare di patente italiana alla sanzione amministrativa pecuniaria da 165 a 660 euro e alla sospensione della validità della patente da due a otto mesi. L’esatta qualificazione del fatto assume quindi un rilievo concreto sulla possibilità di continuare a guidare.

Nel verbale è opportuno rendere verificabili almeno la data di conseguimento della patente, il regime temporale applicato, la categoria e i dati di potenza del veicolo, nonché l’eventuale presenza e i requisiti dell’accompagnatore. La motivazione non dovrebbe ridursi alla formula «veicolo non consentito» quando i parametri decisivi possono essere indicati in modo chiaro.

 

📌 Il principio operativo

La sequenza corretta è: controllare la data della patente; individuare il regime applicabile; calcolare il periodo residuo; verificare categoria e dati tecnici del veicolo; applicare entrambe le soglie se si tratta di M1; esaminare le eventuali eccezioni; controllare separatamente i limiti speciali di velocità. Il solo dato dei 105 kW non consente né di autorizzare né di escludere la guida.

 

Conclusioni

La riforma ha ampliato la scelta dei veicoli utilizzabili dalle famiglie, innalzando le soglie, ma ha esteso da uno a tre anni la durata della limitazione per le nuove patenti. Il punto critico è la coesistenza di regimi temporali e parametri diversi. Un controllo affidabile non parte dalla potenza pubblicizzata dal costruttore, ma dalla data della patente e dai dati tecnici pertinenti. Per le patenti B conseguite dal 14 dicembre 2024, un’autovettura M1 è consentita soltanto se non supera né 75 kW/t né 105 kW, salvo una delle eccezioni espressamente previste.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.


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