FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

DATI DEL CONDUCENTE: PAGARE LA MULTA NON CHIUDE TUTTO. I SESSANTA GIORNI DA NON CONFONDERE CON LA DECURTAZIONE DEI PUNTI

 

Il verbale arriva al proprietario, la sanzione viene pagata e la pratica sembra conclusa. Se però il conducente non è stato identificato e la violazione comporta perdita di punti, può restare un adempimento distinto: comunicare chi fosse alla guida. L’equivoco nasce dalla sovrapposizione fra responsabilità economica e conseguenze personali sulla patente. Il presente approfondimento riguarda la disciplina vigente e le cautele organizzative, non una nuova disposizione entrata in vigore nell’ottobre 2026.

 

🔎 Il proprietario e il conducente non sono la stessa posizione

L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada stabilisce che la comunicazione della violazione all’anagrafe deve essere effettuata a carico del conducente responsabile. Se questi non è stato identificato, il proprietario o l’altro obbligato in solido individuato dalla norma deve fornire all’organo procedente i dati personali e della patente di chi guidava al momento del fatto.

La solidarietà prevista dall’art. 196 del Codice della strada riguarda invece il pagamento della somma dovuta, secondo i presupposti stabiliti dalla disposizione. Non consente di presumere che il proprietario fosse necessariamente il conducente. Da questa separazione deriva la funzione della richiesta: attribuire le conseguenze personali alla persona corretta, evitando che il pagamento effettuato da uno dei soggetti coinvolti venga scambiato per un’identificazione.

 

📅 Sessanta giorni dalla notifica: il termine del destinatario

La comunicazione deve essere fornita entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. Non dalla data in cui si consulta il saldo punti, né dal giorno del pagamento. La gestione della scadenza richiede di conservare gli elementi della notifica e di leggere integralmente la richiesta contenuta o allegata al verbale, verificando destinatario, riferimenti e modalità di trasmissione.

Il pagamento non sostituisce la dichiarazione, neppure quando chi versa la somma sia anche la persona che guidava. Il collegamento fra pagamento e conducente non può essere ricavato dal solo nome di chi esegue l’operazione. Se il destinatario era alla guida, deve comunque assolvere l’adempimento identificativo richiesto, senza ritenere che l’ufficio lo deduca automaticamente dalla ricevuta.

Una comunicazione riferita a un verbale diverso o priva degli elementi necessari può creare difficoltà di abbinamento e istruttoria. Per questo è utile controllare numero dell’atto, targa, data del fatto e dati della patente, conservando copia del contenuto inviato e prova della trasmissione. Sono cautele pratiche dell’autore, non nuovi requisiti formali introdotti dalla legge.

 

⚖️ Trenta giorni per l’ufficio: un passaggio differente

L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada prevede anche un termine di trenta giorni per la comunicazione della violazione all’anagrafe da parte dell’organo competente. Questo termine si collega alla definizione della contestazione e alla conoscenza degli eventi che la determinano: pagamento, conclusione dei ricorsi o decorso dei termini per proporli.

I due termini non vanno sovrapposti. I sessanta giorni riguardano la risposta identificativa del destinatario; i trenta giorni riguardano la successiva attività dell’ufficio alle condizioni previste dalla norma. Attendere la variazione del saldo punti prima di rispondere significa quindi confondere fasi diverse. Anche il mancato aggiornamento immediato del saldo non dimostra, da solo, che la comunicazione sia stata inutile o che la procedura sia terminata.

Il rapporto fra ricorso contro il verbale e obbligo informativo richiede una trattazione specifica: qui non viene risolto attraverso l’equazione semplicistica «ricorso uguale silenzio consentito». In presenza di un’impugnazione occorre verificare la situazione concreta, gli atti e le pertinenti indicazioni dell’autorità procedente, senza dedurre una sospensione generalizzata dalla sola distinzione fra i due termini.

 

📄 Il motivo deve essere giustificato e documentato

La norma sanziona l’omessa comunicazione senza giustificato e documentato motivo. Questa formulazione impone di distinguere la mancata risposta da una rappresentazione circostanziata dell’impossibilità di identificare il conducente. Non significa, però, che qualsiasi dichiarazione di mancato ricordo esoneri automaticamente dall’obbligo o dalla sanzione.

Il destinatario che prospetta un impedimento deve descriverne le ragioni e fornire gli elementi disponibili a sostegno. L’ufficio deve valutarli senza trasformare ogni risposta negativa in un’esenzione né ogni impossibilità dichiarata in un rifiuto deliberato. La valutazione va riferita ai fatti del caso: non è possibile promettere in astratto che una determinata formula standard sarà sempre sufficiente.

Il Focus non indica un catalogo di giustificazioni sicuramente ammesse. Suggerisce invece di affrontare tempestivamente la richiesta e documentare quanto effettivamente accaduto. Indicare una persona a caso per chiudere la pratica non è un’alternativa corretta all’incertezza: la comunicazione deve essere veritiera e riferita al momento preciso della violazione.

 

🚗 Veicoli aziendali: la risposta richiede organizzazione

Quando il proprietario è una persona giuridica, la disposizione individua nel legale rappresentante o in un suo delegato il soggetto tenuto a fornire i dati entro lo stesso termine. La presenza di più utilizzatori non elimina da sola l’adempimento. Un sistema interno che permetta di ricostruire assegnazioni e utilizzi rende la risposta più affidabile.

Registri di consegna, turnazioni e documenti di assegnazione possono costituire strumenti utili, da gestire nel rispetto delle regole applicabili alla protezione dei dati personali. Non si afferma che questa disposizione imponga indistintamente a ogni impresa un particolare registro o un sistema di geolocalizzazione. La proposta è organizzativa: conservare informazioni pertinenti, senza introdurre controlli sproporzionati o raccolte indiscriminate di dati.

 

📌 La seconda contestazione ha un oggetto autonomo

L’omissione ingiustificata può determinare una distinta sanzione pecuniaria. Non costituisce il pagamento sostitutivo dei punti e non autorizza l’amministrazione a decurtarli al proprietario in quanto tale. L’oggetto della seconda contestazione è l’inadempimento informativo, da accertare nei suoi presupposti.

Prima di procedere, l’ufficio dovrebbe verificare la notifica, il soggetto obbligato, la scadenza, le comunicazioni pervenute e le ragioni eventualmente documentate. Una risposta già acquisita ma non correttamente associata alla pratica non deve essere trattata come inesistente. La tracciabilità amministrativa tutela sia l’efficacia del controllo sia il destinatario da duplicazioni evitabili.

 

Conclusioni

Il sistema consente di separare il debito pecuniario dall’identità della persona cui attribuire i punti. La criticità è la comprensibilità delle richieste: moduli poco chiari e canali frammentati possono favorire errori, pur senza cancellare gli obblighi di legge. Per il cittadino la regola operativa è leggere anche la parte identificativa del verbale e documentare la risposta; per l’ufficio è rendere verificabili richiesta, notifica, scadenza e istruttoria. Pagamento e comunicazione dei dati restano adempimenti distinti.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.


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