FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

TELEFONO ALLA GUIDA: LA PATENTE SI FERMA GIÀ ALLA PRIMA VIOLAZIONE. QUANDO LA SOSPENSIONE BREVE SI AGGIUNGE A QUELLA ORDINARIA

 

L’uso del telefono durante la guida può determinare conseguenze sulla patente anche senza precedenti specifici. La riforma del 2024 ha previsto una sospensione ordinaria già alla prima violazione e l’ha coordinata con la sospensione breve collegata al punteggio. Per applicare correttamente il sistema occorre separare condotta, saldo punti, precedenti e procedimento: la parola «sospensione» indica qui due meccanismi distinti, che in determinate condizioni si sommano.

 

🔎 Dal divieto alla nuova risposta sanzionatoria

L’art. 173, comma 2, del Codice della strada vieta durante la marcia l’uso degli apparecchi indicati dalla disposizione quando comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. La norma menziona smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, oltre agli apparecchi radiotelefonici, e disciplina separatamente le cuffie sonore e l’impiego consentito di viva voce o auricolare.

La legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata il 29 novembre ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha inasprito il comma 3-bis: alla prima violazione del divieto si applicano la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e la sospensione da quindici giorni a due mesi. Se lo stesso soggetto commette un’ulteriore violazione nel biennio, le misure diventano da 350 a 1.400 euro e da uno a tre mesi. La sospensione ordinaria non richiede dunque, come presupposto generale, che il conducente sia già stato sanzionato.

 

📱 Che cosa osservare prima di qualificare il fatto

Il controllo deve ricostruire l’utilizzo concretamente osservato. Non serve sapere chi fosse il destinatario di una chiamata per descrivere che il conducente teneva l’apparecchio e lo utilizzava durante la marcia. Viceversa, la sola presenza del telefono nell’abitacolo non dimostra la violazione. Sono rilevanti la condotta, le modalità d’impiego e il rapporto con l’allontanamento delle mani previsto dalla norma.

L’uso consentito di viva voce o auricolare resta subordinato alle condizioni indicate dalla disposizione, comprese le adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie e il funzionamento senza impiego delle mani. La presenza di un supporto sul cruscotto o di un collegamento Bluetooth non trasforma automaticamente qualsiasi operazione manuale in un’attività consentita. Sul piano dell’accertamento, occorre descrivere ciò che è avvenuto senza sostituirlo con una generica formula sulla «distrazione».

 

⚖️ La sospensione breve guarda al saldo già risultante

L’art. 218-ter del Codice della strada include questa violazione fra quelle che possono determinare la sospensione breve. Per la patente italiana conta il punteggio risultante dall’anagrafe al momento dell’accertamento, inferiore a venti per effetto di decurtazioni subite: sette giorni quando i punti sono almeno dieci e meno di venti; quindici giorni quando sono meno di dieci.

Non si deve anticipare la decurtazione relativa al fatto appena contestato per costruire il presupposto della sospensione breve. Se il saldo rilevante è di venti punti, quel presupposto manca, anche se dalla violazione potranno derivare ulteriori conseguenze sul punteggio. Resta invece applicabile la sospensione ordinaria prevista per il telefono. La soglia dei venti punti non è quindi una franchigia rispetto a ogni sospensione della patente.

La misura breve si applica soltanto ai conducenti identificati nel momento in cui hanno commesso la violazione. Per le patenti estere il legislatore detta un sistema specifico fondato sui punti di penalizzazione: non è corretto trasferire automaticamente le soglie del saldo italiano. Il raddoppio della durata breve richiede inoltre che il conducente abbia provocato un incidente, comprendendo anche la fuoriuscita stradale senza coinvolgimento di altri: il semplice coinvolgimento non coincide con il presupposto descritto dalla legge.

 

📌 Due periodi, una sequenza espressamente regolata

L’art. 218, comma 2, del Codice della strada disciplina espressamente il coordinamento per questa fattispecie: dopo la scadenza della sospensione breve, la patente viene trasmessa alla prefettura del luogo della violazione entro cinque giorni. Dalla medesima scadenza decorre il periodo fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello breve. Non si tratta di scegliere la misura più favorevole né di farle decorrere automaticamente insieme.

La fase breve non è subordinata a un’ordinanza prefettizia: la patente ritirata viene conservata presso l’ufficio o comando dell’accertatore secondo le regole proprie dell’istituto. Per il telefono, tuttavia, la fine di quella fase non comporta la restituzione ordinaria del titolo al conducente, perché deve proseguire il procedimento relativo alla sospensione disposta dal prefetto. Il verbale e le comunicazioni devono rendere comprensibile questa successione.

Un esempio chiarisce il risultato senza sostituirsi alla decisione dell’autorità competente: alla prima violazione, un conducente con diciotto punti, identificato nel momento del fatto e senza incidente provocato, ricade nella sospensione breve di sette giorni e nella sospensione ordinaria da determinare fra quindici giorni e due mesi. Se il prefetto applica il minimo di quindici giorni, i due periodi conducono complessivamente a ventidue giorni, ferme le ulteriori condizioni del caso.

 

🔎 Nel biennio la regola va riletta

Il comma 9 dell’art. 218-ter del Codice della strada contiene una disposizione specifica per le violazioni ripetute nel biennio: la sospensione breve si applica solo se la sospensione accessoria non sia già prevista per le violazioni considerate. In presenza dell’ulteriore violazione dell’uso del telefono ricadente nel regime biennale, opera pertanto la sospensione ordinaria aggravata, senza aggiungere automaticamente una nuova sospensione breve.

Non basta chiedere genericamente se il conducente abbia «già preso multe»: occorre verificare il precedente pertinente e i presupposti giuridici del regime applicabile. Anche un saldo basso e un precedente specifico sono dati diversi: il primo riguarda la misura breve, il secondo l’ulteriore violazione nel biennio. Confonderli può alterare sia la durata sia la gestione della patente ritirata.

 

🚔 Il principio operativo

È utile seguire una sequenza documentabile: descrivere la condotta; verificare identificazione e saldo rilevante; accertare eventuali precedenti pertinenti; valutare l’incidente provocato; indicare le basi del ritiro e la destinazione del documento. Questa è una proposta organizzativa dell’autore, non un nuovo protocollo ministeriale. Le spiegazioni al conducente dovrebbero chiarire soprattutto che il termine della fase breve può non coincidere con la possibilità di riprendere la guida.

 

Conclusioni

La riforma rende più incisiva la risposta all’uso manuale dei dispositivi, ma il coordinamento fra due sospensioni aumenta gli adempimenti e il rischio di informazioni inesatte. Il vantaggio preventivo dipende anche da atti chiari e procedure coerenti. Alla prima violazione la sospensione ordinaria sussiste indipendentemente dal saldo; quella breve richiede i suoi specifici presupposti e, quando applicabile, si aggiunge secondo la sequenza stabilita dalla legge.

 

 

a cura di Palumbo Salvatore, Sovrintendente Scelto della Polizia Locale di Milano

 

Avvertenza
Il presente contributo ha finalità di informazione e approfondimento. Le valutazioni espresse sono riferibili all’autore e non impegnano l’Amministrazione di appartenenza. Per l’applicazione ai singoli casi occorre fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle pertinenti indicazioni delle autorità competenti.


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