FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

SORPASSO DEI CICLISTI: IL METRO E MEZZO NON È UN ALIBI. QUANDO LA STRADA È STRETTA, LA SICUREZZA RESTA OBBLIGATORIA

 

La distanza laterale nel sorpasso di una bicicletta non è una questione risolvibile con una sola misura. Il riferimento a 1,5 metri introdotto dalla riforma del 2024 convive con l’obbligo di adeguare la manovra alla velocità e all’ingombro del veicolo. Per il conducente il problema è stabilire se possa sorpassare senza pericolo; per l’operatore è documentare i fatti che rendono la condotta conforme o contraria alla norma. Il presente approfondimento riguarda la disciplina vigente, non una nuova modifica dell’ottobre 2026.

 

🔎 La riforma non ha sostituito la prudenza con un numero

La legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata il 29 novembre ed entrata in vigore il 14 dicembre 2024, ha sostituito il comma 9-bis dell’art. 148 del Codice della strada. Il testo attuale riguarda il sorpasso dei velocipedi compiuto dai veicoli a motore e richiede un adeguato distanziamento laterale, collegato alla velocità rispettiva e all’ingombro del mezzo che sorpassa.

La disposizione considera espressamente la ridotta stabilità dei velocipedi e aggiunge la distanza di almeno 1,5 metri quando le condizioni della strada lo consentono. Il parametro numerico rende più riconoscibile la cautela richiesta, ma non assorbe la valutazione della manovra. Un’autovettura a bassa velocità e un veicolo pesante in rapido avvicinamento non pongono lo stesso problema di ingombro e di interazione con la bicicletta.

Il percorso normativo va letto anche rispetto alle regole generali già presenti: prima della riforma esistevano comunque i doveri di verificare la possibilità del sorpasso e di mantenere un’adeguata distanza laterale. La novità ha dato specifica evidenza alla vulnerabilità dei ciclisti, senza trasformare in lecite le manovre che prima sarebbero state pericolose.

 

🚗 Che cosa significa «ove le condizioni della strada lo consentano»

La clausola non può essere isolata dal resto dell’articolo. Da un lato, non è corretto cancellarla e presentare la misura di 1,5 metri come un precetto formulato senza condizioni. Dall’altro, non è corretto ricavarne un’autorizzazione a passare a qualsiasi distanza quando la carreggiata è stretta. Resta sempre dovuto un distanziamento adeguato e resta necessario che la manovra possa concludersi senza pericolo o intralcio.

Questa conclusione costituisce una lettura coordinata delle disposizioni, non il richiamo a una pronuncia qui commentata. Se lo spazio disponibile non permette un sorpasso sicuro, il conducente deve attendere condizioni favorevoli. L’impossibilità di rispettare il parametro numerico non dimostra, da sola, né che ogni sorpasso sia vietato né che il superamento ravvicinato sia consentito.

La distinzione è operativamente decisiva: una strada stretta richiede di valutare larghezza utile, velocità, ingombro del mezzo, posizione del ciclista e traffico opposto. Non basta annotare che la carreggiata era ridotta per concludere che la distanza mantenuta fosse adeguata. Occorre spiegare come la manovra si sia svolta concretamente.

 

⚖️ Prima la possibilità del sorpasso, poi la sua esecuzione

L’art. 148, comma 2, del Codice della strada impone verifiche preventive sulla visibilità, sulle manovre degli altri conducenti e sullo spazio libero necessario a completare il sorpasso. Il comma 3 disciplina l’esecuzione e il rientro, che non devono creare pericolo o intralcio. Il comma 9-bis non deroga a questi presupposti.

La presenza di una bicicletta non sospende quindi i divieti di sorpasso applicabili nel tratto percorso. Per ottenere il distanziamento laterale non è consentito presumere una deroga generale alla segnaletica o alle altre regole di circolazione. Se la manovra richiede uno spazio che non può essere legittimamente e sicuramente occupato, la soluzione è rinviarla.

Anche il rientro merita attenzione. Un sorpasso iniziato con spazio laterale sufficiente può diventare pericoloso se il conducente si riporta a destra troppo presto, costringendo il ciclista a frenare o a modificare bruscamente la traiettoria. La verifica non si esaurisce nel momento in cui i due veicoli sono affiancati: riguarda l’intera sequenza.

 

🔎 La velocità è parte della distanza di sicurezza

L’art. 141 del Codice della strada richiede di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada, del traffico e alle altre circostanze rilevanti. Nel sorpasso del ciclista, tale dovere si coordina con il criterio specifico del distanziamento laterale. Il rispetto del limite massimo non dimostra automaticamente che la velocità fosse adeguata.

Un fondo dissestato, un restringimento o un ostacolo sul margine possono incidere sullo spazio necessario al ciclista. Non occorre attribuire a ogni possibile oscillazione un identico significato: è necessario valutare le condizioni percepibili nel caso concreto. La ridotta stabilità della bicicletta è già un dato considerato dalla norma e non una circostanza eccezionale da ignorare finché non si verifica un contatto.

 

🚔 Che cosa documentare nel controllo su strada

Il verbale dovrebbe descrivere posizione e direzione dei mezzi, luogo del sorpasso, larghezza utile, ostacoli, traffico opposto, andamento della manovra e modalità di osservazione dell’agente. Quando si indica una distanza, è importante distinguere un dato misurato da una stima, spiegandone il fondamento. Una precisione numerica soltanto apparente non rende più solido l’accertamento.

Fotografie, riprese e rilievi, quando legittimamente acquisiti e pertinenti, possono aiutare a ricostruire ingombri e traiettorie. Un’immagine prospettica, tuttavia, non equivale automaticamente a una misurazione metrica. Se non è possibile determinare con attendibilità i centimetri di separazione, vanno descritti gli elementi osservati che dimostrano l’inadeguatezza del distanziamento o l’assenza dei presupposti del sorpasso.

Queste indicazioni sono proposte metodologiche dell’autore, non requisiti tecnici aggiunti alla legge. Il punto è evitare sia contestazioni stereotipate sia l’idea opposta che senza uno strumento di misura nessun accertamento sia possibile. La qualificazione deve corrispondere ai fatti effettivamente documentati.

 

📌 Attenzione al rinvio sanzionatorio

L’art. 148, comma 9-bis, del Codice della strada richiama le sanzioni amministrative del comma 16, primo periodo. Il rinvio è delimitato: non può essere trasformato nel richiamo indistinto a ogni conseguenza prevista dall’intero comma. Occorre tenere separata la violazione del distanziamento dalle eventuali ulteriori violazioni commesse durante la stessa manovra.

Prima di indicare una sospensione della patente o un’altra conseguenza accessoria, l’operatore deve individuarne l’esatta base normativa e i relativi presupposti. Allo stesso modo, la pluralità di norme astrattamente pertinenti non giustifica duplicazioni automatiche: vanno ricostruite le condotte e applicate le regole sul concorso.

 

Conclusioni

Il riferimento a 1,5 metri ha un valore comunicativo e preventivo importante: rende visibile uno spazio di protezione spesso sottovalutato. La clausola legata alle condizioni stradali introduce però un margine valutativo che richiede motivazione e può alimentare letture contrapposte. La soluzione non è eliminare per interpretazione una parte del testo, ma applicarlo insieme ai doveri generali di sicurezza. Per il conducente significa attendere quando la manovra non è sicura; per l’operatore significa descrivere perché il sorpasso accertato violava la regola.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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