FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
BAMBINI IN AUTO: IL SEGGIOLINO NON BASTA. DUE PROTEZIONI, DUE OBBLIGHI E UN CONTROLLO DA NON RIDURRE ALL’APPARENZA
Nei tragitti verso scuola, negli accompagnamenti affidati ai nonni e nei trasferimenti quotidiani, la presenza di un seggiolino non esaurisce la verifica della sicurezza del bambino. Il sistema di ritenuta protegge durante la marcia; il dispositivo antiabbandono contrasta un rischio diverso, legato all’allontanamento del conducente. Confondere i due strumenti significa trascurare obblighi che possono concorrere sullo stesso veicolo. Non si tratta di una nuova disposizione dell’ottobre 2026, ma di una disciplina vigente che merita una lettura operativa.
🚗 Il primo controllo riguarda il bambino, non l’oggetto
L’art. 172, comma 1, del Codice della strada richiede, per i bambini di statura inferiore a 1,50 metri, un sistema di ritenuta omologato e adeguato. Il criterio dell’altezza non può essere sostituito da una regola informale legata all’età scolare: il compimento di sei, dieci o dodici anni non determina da solo la cessazione dell’obbligo.
Il seggiolino deve inoltre essere utilizzato in conformità alle caratteristiche e alle istruzioni che ne delimitano l’impiego. La semplice presenza sul sedile non dimostra che il bambino sia correttamente assicurato. Occorre considerare il dispositivo effettivamente impiegato, la sua idoneità al minore, l’ancoraggio e il funzionamento delle cinture. Le istruzioni del costruttore servono a verificare la corretta installazione, non a introdurre arbitrariamente obblighi diversi dalla legge.
Il comma 2 pone sul conducente il dovere di assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta. Un’attrezzatura acquistata regolarmente può diventare inadeguata per deterioramento o perché non è più compatibile con le caratteristiche del bambino. Sul piano preventivo, controllare fibbie, cinture e fissaggi prima del viaggio è più utile che limitarsi a conservare la ricevuta d’acquisto.
🔎 Dal seggiolino all’allarme: perché il legislatore è intervenuto
La legge 1° ottobre 2018, n. 117 ha inserito nella disciplina stradale l’obbligo di utilizzare un dispositivo destinato a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli chiusi. La scelta normativa ha aggiunto una protezione alla sicurezza passiva: non soltanto limitare le conseguenze di un urto, ma segnalare una situazione pericolosa che può verificarsi quando il conducente lascia il veicolo.
Le caratteristiche tecniche sono state definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 7 novembre 2019. È quindi necessario distinguere la norma che impone il comportamento dalle specifiche che consentono di valutare il dispositivo. Un prodotto commercialmente presentato come antiabbandono non soddisfa l’obbligo soltanto in ragione del nome.
📌 Sotto i quattro anni: quando l’obbligo si aggiunge
L’art. 172, comma 1-bis, del Codice della strada riguarda il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 che trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato con il sistema di ritenuta. Il veicolo deve essere immatricolato in Italia oppure, se immatricolato all’estero, essere condotto da un residente in Italia.
Questi presupposti devono essere verificati separatamente. Il limite dei quattro anni concerne l’antiabbandono; quello di 1,50 metri riguarda il sistema di ritenuta. Al quarto compleanno cessa il requisito anagrafico dell’allarme previsto da questa disposizione, ma non per questo il bambino può viaggiare senza seggiolino. Analogamente, l’obbligo non dipende dalla stagione, dalla durata del tragitto o dall’intenzione di lasciare il bambino in auto.
Il conducente può essere un genitore, un nonno o un’altra persona: il rapporto familiare non sostituisce i presupposti della norma. Per un’auto con targa estera è rilevante la residenza del conducente, non la sola cittadinanza. Prima di formulare una contestazione occorre dunque acquisire gli elementi che rendono applicabile il comma, evitando di presumere l’obbligo dalla semplice presenza di un minore.
⚙️ Non basta averlo comprato: deve funzionare
L’allegato A del decreto ministeriale n. 122/2019 richiede l’attivazione automatica a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni del conducente, e un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione. L’allarme deve richiamare tempestivamente l’attenzione con segnali visivi e acustici oppure visivi e aptici; se il dispositivo è alimentato a batteria, deve segnalare una carica residua bassa.
È inoltre essenziale che l’interazione con il veicolo o con il sistema di ritenuta non ne alteri le caratteristiche di omologazione. Ne deriva un criterio pratico: un accessorio aggiunto non deve compromettere proprio il seggiolino che dovrebbe integrare. Prima dell’impiego occorre verificare compatibilità e istruzioni, senza improvvisare posizionamenti che interferiscano con cinture, fibbie o seduta.
⚖️ Airbag ed eccezioni: leggere anche le condizioni
L’art. 172, comma 5, del Codice della strada vieta il trasporto con seggiolino rivolto all’indietro su un posto protetto da airbag frontale, salvo che quest’ultimo sia disattivato, anche automaticamente in maniera adeguata. Non è corretto tradurre questa regola in un divieto assoluto di collocare qualsiasi seggiolino davanti: la verifica riguarda orientamento, airbag e compatibilità dell’installazione.
Il comma 4 prevede una specifica deroga al sistema di ritenuta nei taxi e nelle autovetture adibite a noleggio con conducente: il bambino non deve occupare un sedile anteriore e deve essere accompagnato da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni. Questa disciplina non si estende all’automobile privata soltanto perché il viaggio è occasionale, breve o svolto per accompagnare un’altra famiglia.
🚔 Responsabilità e verbalizzazione
L’art. 172, comma 10, del Codice della strada sanziona il mancato uso dei sistemi di ritenuta o del dispositivo di allarme. Per il mancato uso riferito al minore, la disposizione individua il conducente oppure, se presente al momento del fatto, la persona tenuta alla sua sorveglianza. Non basta indicare indistintamente tutti gli adulti presenti: occorre ricostruire il ruolo rilevante nella fattispecie accertata.
La descrizione deve chiarire quale obbligo è stato violato: bambino non assicurato, dispositivo inadeguato o mancato utilizzo dell’allarme, con i relativi elementi di fatto. La possibile pluralità di irregolarità richiede di qualificare ciascuna condotta e applicare le regole sul concorso, senza assumere automaticamente che due dispositivi mancanti comportino sempre due sanzioni.
📌 Il principio operativo
Un controllo efficace procede dal minore al veicolo e infine ai dispositivi: altezza ed età, categoria e immatricolazione, eventuale residenza del conducente, idoneità del seggiolino, corretta installazione e uso dell’antiabbandono. Questa sequenza è una proposta organizzativa dell’autore, non un nuovo protocollo ministeriale. Consente di documentare i presupposti ed evitare contestazioni fondate sulla sola apparenza.
Conclusioni
Le due protezioni rispondono a rischi differenti e non sono intercambiabili. L’allarme è un supporto preventivo, non una garanzia assoluta e neppure un’autorizzazione a lasciare il bambino nel veicolo. La tecnologia offre un presidio ulteriore, ma comporta attenzione a batterie, compatibilità e manutenzione. Il risultato più utile nasce dall’unione fra dispositivi conformi, corretta installazione e responsabilità degli adulti.
Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori