FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

SCATOLA NERA DI BORDO: CHE COSA REGISTRA L’EDR E PERCHÉ NON BASTA COLLEGARSI AL VEICOLO PER ACCERTARE UN’INFRAZIONE

 

La progressiva diffusione dei registratori di dati di evento, conosciuti come EDR (Event Data Recorder), pone una questione concreta per chi ricostruisce incidenti e svolge controlli stradali: quali informazioni possono essere recuperate e a quali condizioni? Nel 2026 il tema riguarda anche i nuovi tipi di autobus e autocarri pesanti. L’obbligo di dotazione, la possibilità tecnica di estrarre i dati e il titolo giuridico per utilizzarli sono tre questioni distinte. Confonderle significa attribuire al dispositivo poteri e funzioni che la disciplina europea non gli assegna.

 

🔎 Dal requisito di sicurezza alle regole tecniche

Il regolamento (UE) 2019/2144 del 27 novembre 2019 ha inserito l’EDR nel quadro dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli. La scelta risponde all’esigenza di conoscere meglio gli incidenti e valutare l’efficacia delle misure di protezione. Il registratore conserva parametri del periodo prossimo alla collisione: fra questi, velocità, frenata e funzionamento dei sistemi di sicurezza. Non è, per questa sola funzione, un archivio completo degli spostamenti o delle condotte del conducente.

Il regolamento delegato (UE) 2022/545 del 26 gennaio 2022 ha definito le prescrizioni per le categorie M1 e N1, richiamando il regolamento ONU n. 160. Per i mezzi pesanti, il regolamento delegato (UE) 2024/2220 del 26 luglio 2024 ha introdotto le regole riferite alle categorie M2, M3, N2 e N3 e al regolamento ONU n. 169. La successione degli atti mostra il passaggio dalla previsione generale a requisiti tecnici differenziati per categoria.

 

📅 Le scadenze non riguardano indistintamente tutto il parco circolante

Il calendario distingue il rilascio dell’omologazione di un nuovo tipo dalla successiva immatricolazione dei veicoli nuovi. La data di immatricolazione, isolatamente considerata, non descrive l’intero regime applicabile: vanno esaminati categoria, omologazione e possibili deroghe. Le disposizioni considerate non introducono un obbligo generale di installazione retroattiva sui veicoli già circolanti.

Categorie Nuovi tipi Veicoli nuovi
M1 e N1: autovetture e veicoli merci leggeri 6 luglio 2022 7 luglio 2024 nel calendario generale; l’art. 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/545 indica il 6 luglio 2024 per le proprie prescrizioni tecniche.
M2 e M3: autobus; N2 e N3: veicoli merci oltre 3,5 t 7 gennaio 2026: scadenza già operativa 7 gennaio 2029: scadenza futura prevista dal calendario europeo


La differenza testuale fra le date di luglio 2024 va mantenuta visibile, senza correggere arbitrariamente uno dei due atti. Il quadro resta quello delle omologazioni e dei veicoli nuovi, ferme le disposizioni sulle deroghe: non quello di un divieto sopravvenuto di circolazione per tutti i mezzi precedentemente immatricolati.

 

🚗 EDR e dispositivi assicurativi: verificare la funzione concreta

L’espressione “scatola nera” può indicare strumenti diversi. Un dispositivo installato nell’ambito di un contratto assicurativo può avere caratteristiche e servizi ulteriori rispetto all’EDR previsto dall’omologazione. Perciò la denominazione commerciale non prova né l’equivalenza tecnica né l’identità delle condizioni di accesso. Analogamente, la presenza dell’EDR su un autocarro non consente di trattarlo come se fosse il tachigrafo.

Sul piano operativo, prima di cercare un dato occorre individuare quale sistema lo avrebbe generato. Il quesito riguarda una collisione, un tragitto, una registrazione video o il tempo di guida? Sono esigenze differenti. Il presente approfondimento riguarda l’EDR regolamentare: eventuali informazioni conservate da altri apparati devono essere valutate secondo la propria disciplina.

 

⚖️ Accessibilità tecnica e legittimità dell’acquisizione

Il regolamento delegato (UE) 2022/545 prevede il recupero attraverso il connettore normalizzato del veicolo e, se questo non funziona dopo l’urto, mediante collegamento diretto al registratore. Stabilisce inoltre protezioni contro la manipolazione e limita le interfacce attraverso le quali i dati possono essere recuperati. Una presa diagnostica accessibile non costituisce, da sola, un’autorizzazione giuridica alla lettura.

Il regolamento (UE) 2019/2144 collega la disponibilità dei dati per le autorità nazionali alla legislazione nazionale o dell’Unione e alle finalità di ricerca e analisi dell’incidente. Per gli organi indicati dall’art. 12 del Codice della strada, il requisito tecnico europeo non introduce quindi un autonomo potere generalizzato di estrazione durante qualsiasi controllo. L’acquisizione deve essere ricondotta al procedimento e ai poteri concretamente esercitabili.

 

🔎 Un dato numerico richiede comunque interpretazione

Come valutazione operativa dell’autore, il risultato di una lettura dovrebbe essere accompagnato dall’indicazione dell’apparato, dello strumento impiegato, delle modalità di estrazione e del significato dei parametri. Occorre chiarire quale evento sia stato memorizzato e quale rapporto temporale abbiano i valori rispetto all’urto. La precisione apparente di un numero non sostituisce la verifica della sua origine e del suo significato.

Un valore di velocità può contribuire alla ricostruzione; non descrive, da solo, visibilità, precedenze, posizione degli altri utenti o possibilità di evitare l’incidente. È quindi ragionevole confrontarlo con rilievi, danni, tracce e ulteriori elementi disponibili. Questa è un’indicazione metodologica, non un nuovo criterio legale di prova né una conclusione attribuita a una pronuncia.

 

🔐 Protezione dei dati e verifica del funzionamento

Il sistema europeo richiede dati anonimizzati, protezione da abusi e limiti alla registrazione di informazioni identificative. Sul piano applicativo, tuttavia, l’inserimento di un rapporto tecnico in un fascicolo riferito a persone determinate richiede attenzione al contesto del trattamento. La protezione incorporata nel dispositivo non rende irrilevanti finalità, destinatari e modalità di gestione dei dati acquisiti.

Va inoltre distinta l’estrazione dei dati dell’incidente dalla verifica del funzionamento del sistema. L’art. 5 del regolamento delegato (UE) 2022/545 contempla controlli dello stato operativo e, alle condizioni tecniche indicate, della funzionalità e dell’integrità del software ai fini dei controlli tecnici periodici. Non equivale a una prescrizione di lettura di ogni evento durante ogni revisione.

 

📌 Benefici, criticità e principio operativo

Il beneficio potenziale è una ricostruzione più documentata, capace anche di smentire attribuzioni erronee di responsabilità. Le criticità riguardano competenze specialistiche, strumenti compatibili e corretta interpretazione. Nella valutazione dell’autore, l’aumento dei veicoli dotati di EDR potrà rendere più utile la formazione degli operatori; non rende superfluo il rilievo tradizionale né consente di automatizzare il giudizio sulla condotta.

Prima si identifica il sistema e si verifica il presupposto giuridico dell’acquisizione; poi si documentano estrazione e interpretazione. La semplice assenza del dispositivo su un veicolo precedente alle scadenze non dimostra una violazione. Anche un’anomalia richiede l’individuazione dell’obbligo effettivamente applicabile: non è corretto ricavare automaticamente una sanzione dalla sola esistenza della normativa di omologazione.

 

Conclusioni

L’EDR amplia le possibilità di conoscenza degli incidenti. Per utilizzarlo correttamente servono tre verifiche: regime tecnico del veicolo, legittimità dell’acquisizione e attendibilità dell’interpretazione. Il registratore fornisce elementi da valutare; l’accertamento delle responsabilità resta un’attività giuridica e tecnica che richiede il confronto con l’intera vicenda.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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