FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

.RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE, IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA ALLA PROVA DEL SENATO: COSA CAMBIA, COSA RESTA DA SCRIVERE E QUALI SONO LE CRITICITÀ DELL’A.S. 1903.

 

La riforma dell’ordinamento della polizia locale è giunta a un passaggio parlamentare potenzialmente decisivo. Il disegno di legge A.S. 1903, recante «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale», è stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 maggio 2026, come A.C. 1716, ed è stato successivamente esaminato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato.

Il 22 settembre 2026 la Commissione ha concluso l’esame congiunto del disegno di legge governativo e degli A.S. 610, 704 e 883, conferendo al relatore, senatore Costanzo Della Porta, il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo trasmesso dalla Camera, senza modificazioni, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi.

Alla data del 28 settembre 2026, pertanto, la riforma non è ancora legge: manca il voto dell’Aula del Senato. Se Palazzo Madama approverà il testo senza introdurre modifiche, l’approvazione sarà definitiva; se, invece, sarà approvato anche un solo emendamento di contenuto normativo, il provvedimento dovrà tornare alla Camera.

Occorre inoltre chiarire sin dall’inizio un secondo aspetto: anche l’approvazione definitiva non produrrà immediatamente un nuovo ordinamento completo della polizia locale. Il Parlamento non sta approvando una disciplina autosufficiente destinata a sostituire subito la legge 7 marzo 1986, n. 65, ma una legge di delegazione. Le regole operative saranno definite, entro i confini tracciati dal Parlamento, attraverso uno o più decreti legislativi del Governo.

 

🕰️ Dalla legge quadro del 1986 alla riforma del 2026

La disciplina statale fondamentale è ancora contenuta nella legge n. 65/1986, concepita in un contesto istituzionale, organizzativo e sociale profondamente diverso da quello attuale. Nel frattempo sono cambiati il Titolo V della Costituzione, il sistema delle autonomie locali, le forme di sicurezza urbana e integrata, la tecnologia impiegata nei controlli e, soprattutto, la natura concreta dei compiti affidati agli operatori.

Accanto alle tradizionali funzioni di polizia amministrativa locale, il personale esercita funzioni di polizia stradale, di polizia giudiziaria e, quando ne ricorrono i presupposti, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. In materia di circolazione stradale il raccordo essenziale è costituito dall’art. 12 del Codice della strada, che individua gli organi ai quali compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Si tratta, tuttavia, di qualifiche e funzioni differenti, che non possono essere sovrapposte: l’esercizio di un servizio di polizia stradale non comporta automaticamente l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria o il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Numerosi tentativi di riforma avviati nelle legislature precedenti non sono giunti all’approvazione definitiva. La scelta compiuta nella XIX legislatura è stata diversa rispetto ai progetti diretti a sostituire integralmente e immediatamente la legge quadro: il Governo ha proposto una delega legislativa, rimettendo a successivi decreti il riordino della materia.

 

📜 Il testo originario e il lungo esame alla Camera

Il disegno di legge governativo A.C. 1716 è stato presentato il 16 febbraio 2024 e assegnato alla Commissione Affari costituzionali l’11 marzo 2024. L’esame è iniziato il 7 agosto 2024. Al progetto governativo sono state abbinate le proposte A.C. 125 Bordonali, A.C. 600 Rampelli, A.C. 875 Bergamini, A.C. 1727 Paolo Emilio Russo e, successivamente, A.C. 1862 Caramiello.

Il 3 dicembre 2025 la Commissione ha adottato l’A.C. 1716 quale testo base. Dopo audizioni, pareri ed emendamenti, l’esame referente si è concluso il 22 aprile 2026. La discussione in Assemblea è iniziata il 27 aprile e il testo è stato approvato il 14 maggio 2026, quindi trasmesso al Senato il giorno successivo.

Il passaggio in Commissione alla Camera ha ampliato sensibilmente il progetto originario. Il testo è passato da una delega più essenziale a una trama di principi e criteri direttivi molto più articolata. Tra le modifiche più significative si possono ricordare:

  • il riconoscimento dei compiti peculiari, delle attività e della specifica professionalità del personale;
  • una disciplina più dettagliata per il conferimento e la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza;
  • la valorizzazione dell’esperienza maturata nella polizia locale nelle procedure per l’individuazione del comandante e la previsione di commissioni tecniche con componenti dotati di esperienza nel settore;
  • l’istituzione, nei contratti collettivi del comparto Funzioni locali e nella separata area dirigenziale, di apposite sezioni dedicate alla polizia locale;
  • l’ampliamento delle tutele assistenziali, assicurative e infortunistiche, con riferimento alla causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza, all’equo indennizzo, alle classi di rischio e alle vittime del dovere;
  • la ricognizione dei rischi professionali da considerare nel Documento di valutazione dei rischi, compresi i servizi su strada, il rilevamento degli incidenti, il concorso nell’ordine pubblico, il degrado urbano e il contrasto allo spaccio;
  • la previsione del patrocinio legale per fatti di servizio connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica;
  • il collegamento delle sale operative con il NUE 112 e la disciplina dell’accesso al CED delle Forze di polizia, nonché della trasmissione dei dati prodotti dai corpi di polizia locale;
  • l’accesso ai sistemi informativi del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione;
  • una disciplina più ampia dell’armamento, degli strumenti di autodifesa, dell’addestramento e del porto delle armi;
  • l’inserimento, tra le dotazioni di tutela, dei dispositivi di videosorveglianza indossabili;
  • la definizione dei requisiti minimi per i concorsi e dei criteri per la consistenza delle dotazioni organiche;
  • un nuovo articolo sul coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e una clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome.

Non tutte le modifiche hanno comportato un ampliamento. Con riferimento al comandante, per esempio, durante l’esame referente è stato eliminato il richiamo al carattere esclusivo dell’incarico. Anche la disciplina del porto delle armi fuori dal territorio è stata resa più circoscritta rispetto alla formulazione originaria, collegandola a specifiche esigenze di servizio, mobilità e missione.

 

🏛️ Il passaggio al Senato e lo stato attuale

Alla Camera il progetto governativo è stato approvato con modificazioni e ha assunto al Senato il numero A.S. 1903. La 1ª Commissione di Palazzo Madama ne ha avviato l’esame congiunto il 27 maggio 2026, insieme agli A.S. 610, 704 e 883. Il 3 giugno l’A.S. 1903 è stato adottato come testo base.

Nel mese di giugno sono state svolte audizioni di rappresentanti delle associazioni professionali, delle organizzazioni sindacali e dell’ANCI. Dopo la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, l’esame è ripreso nel mese di settembre. Il 22 settembre la Commissione ha approvato il mandato favorevole al relatore sul testo della Camera senza modificazioni.

Questo dato è determinante: se la medesima scelta sarà confermata dall’Aula, non vi sarà navetta parlamentare e il voto del Senato sarà definitivo. Gli ordini del giorno accolti dal Governo, anche quando recepiscono questioni emerse nelle audizioni, non modificano la legge e non sono equivalenti a disposizioni normative. Essi impegnano politicamente il Governo e potranno orientare la redazione dei decreti legislativi, ma non offrono la stessa garanzia di un principio inserito nella delega.

 

⚙️ Cosa accadrà dopo l’eventuale approvazione definitiva

Dopo il voto conforme del Senato seguiranno la promulgazione del Presidente della Repubblica, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della legge. Da quel momento decorrerà il termine di dodici mesi entro il quale il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi di riordino.

Gli schemi dovranno essere predisposti su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze. Il procedimento prevede:

  • la previa acquisizione dell’intesa in Conferenza unificata;
  • il parere del Consiglio di Stato, da rendere entro quarantacinque giorni;
  • la trasmissione alle Camere, con relazione tecnica, per i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari;
  • un termine di sessanta giorni per il primo parere parlamentare;
  • in caso di rilievo di non conformità ai principi della delega e di mancato adeguamento del Governo, una nuova trasmissione e un parere definitivo entro dieci giorni;
  • la possibilità di emanare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive.

È inoltre prevista una proroga tecnica dei termini della delega quando quelli assegnati alle Commissioni parlamentari ricadano in prossimità della scadenza. Il percorso, quindi, non terminerà con il voto del Senato: la fase più delicata inizierà proprio con la scrittura dei decreti delegati.

 

👮 Qualifiche, funzioni e limiti territoriali

Uno degli obiettivi dichiarati è rendere più coerente il sistema delle qualifiche. Il Governo dovrà individuare le funzioni per le quali spettano le qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo al prefetto la competenza per quest’ultima.

Il testo, però, non trasforma la polizia locale in una Forza di polizia dello Stato e ribadisce la distinzione tra le rispettive funzioni. Le funzioni di polizia giudiziaria, quelle ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale continueranno a essere collocati, secondo i criteri della delega, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni.

La riforma apre a operazioni esterne in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell’ente o degli enti associati, a missioni di collegamento o rappresentanza, agli interventi per calamità e alle attività regolate da accordi tra amministrazioni. Non emerge, tuttavia, un generale superamento della territorialità.

Il lato positivo consiste nella volontà di ordinare una materia frammentata e di disciplinare con maggiore precisione la cooperazione. Il punto critico è che molte formule rinviano al decreto legislativo e ai regolamenti: fino alla loro adozione non sarà possibile stabilire con esattezza quanto cambierà nell’operatività quotidiana.

 

🛡️ Pubblica sicurezza: maggiori certezze, ma anche clausole delicate

La delega conserva in capo al prefetto il potere di conferire la qualità di agente di pubblica sicurezza e indica le condizioni ostative o di perdita: mancato godimento dei diritti civili e politici; determinate condanne, anche non definitive; misure di prevenzione; espulsione da Forze armate o corpi militarmente organizzati; destituzione o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione.

Particolarmente problematica appare la previsione riferita all’emersione di «altri elementi ostativi, concreti e rilevanti», anche in assenza di condanna penale, quando la condotta sia ritenuta lesiva dell’onore e del prestigio del Corpo o socialmente pericolosa, anche in rapporto al porto d’armi.

La finalità preventiva è comprensibile, considerata la delicatezza delle funzioni e dell’armamento. La formulazione, tuttavia, richiederà criteri rigorosi, un procedimento trasparente, pieno contraddittorio e adeguate garanzie contro valutazioni eccessivamente discrezionali. Concetti come «prestigio» e «pericolosità sociale», se non accompagnati da presupposti oggettivi e da rimedi effettivi, possono produrre applicazioni disomogenee.

 

🎖️ Il comandante: professionalità, selezione e precarietà dell’incarico

La riforma demanda ai decreti legislativi la definizione delle funzioni e dei requisiti di accesso alla qualifica di comandante. Dovranno essere valorizzate la professionalità e l’esperienza maturata con pieno merito nel Corpo di appartenenza. La selezione dovrà essere pubblica e affidata a commissioni tecniche, composte anche da personale con significativa esperienza nella polizia locale.

Il riconoscimento della competenza maturata nel settore è un elemento positivo, perché contrasta l’idea che la direzione di un Corpo possa essere assimilata a qualunque incarico amministrativo. Rimangono, però, alcune questioni.

L’incarico è previsto a tempo determinato e il riferimento alla sua esclusività, presente nel testo originario, è stato soppresso. Sarà quindi necessario comprendere come verranno tutelate l’autonomia tecnico-operativa, la continuità del comando e la separazione rispetto a funzioni potenzialmente incompatibili. Anche il richiamo ai titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica è poco definito e dovrà essere coordinato con l’autonomia organizzativa degli enti territoriali e con la disciplina generale della dirigenza.

 

💶 Contratto, trattamento accessorio e specificità professionale

Il testo riconosce espressamente la specifica professionalità del personale e affida alla contrattazione collettiva, nell’ambito di apposite sezioni del comparto Funzioni locali e della separata area dirigenziale, la possibilità di destinare risorse al trattamento accessorio e alla valorizzazione professionale.

Il riconoscimento politico e ordinamentale è rilevante, ma la formulazione non equivale all’istituzione automatica di un comparto autonomo, né garantisce di per sé nuovi trattamenti economici. La contrattazione potrà operare nell’ambito dei fondi e delle risorse concretamente disponibili. Senza stanziamenti aggiuntivi e senza atti di indirizzo coerenti, il risultato potrebbe restare prevalentemente organizzativo.

 

🚑 Tutele assicurative, causa di servizio e vittime del dovere

Tra gli aspetti più favorevoli vi è il criterio direttivo che richiede disposizioni assistenziali, assicurative e infortunistiche specifiche, con particolare attenzione:

  • all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  • al rimborso delle spese di degenza;
  • all’equo indennizzo;
  • all’istituzione di classi di rischio coerenti con i compiti svolti;
  • all’applicazione, quando ne ricorrano i presupposti, della disciplina sulle vittime del dovere e sui loro familiari.

Il testo riconosce finalmente che i rischi non sono assimilabili a quelli di un ordinario ufficio amministrativo. Il limite è ancora una volta attuativo e finanziario: occorrerà verificare quali tutele saranno effettivamente introdotte, con quali requisiti e usando quali risorse. La copertura richiamata dal disegno di legge utilizza un fondo da 20 milioni di euro annui destinato a interventi di riforma della polizia locale; la sua adeguatezza rispetto a una platea nazionale e a prestazioni potenzialmente onerose dovrà essere attentamente valutata.

 

⚖️ Patrocinio legale: una tutela importante ma circoscritta

Il personale che agisca come agente di pubblica sicurezza oppure come ufficiale o agente di polizia giudiziaria potrà avvalersi, per fatti di servizio connessi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, di un professionista di fiducia con spese a carico dell’ente oppure dell’avvocatura dell’ente, se costituita. In caso di responsabilità per fatto doloso è previsto il diritto di rivalsa.

La misura risponde a un’esigenza concreta, ma il suo perimetro appare limitato: non copre necessariamente tutte le vicende giudiziarie derivanti dal servizio, bensì quelle collegate alle qualifiche indicate e all’uso di armi o mezzi di coazione. I decreti legislativi dovranno chiarire anticipazione delle spese, scelta del difensore, eventuali conflitti di interessi, fase procedimentale di attivazione e conseguenze delle diverse formule di proscioglimento.

 

🖥️ NUE 112, CED, PRA e Motorizzazione: il salto informativo

Il collegamento tra il NUE 112 e le sale operative dei corpi, l’accesso al CED delle Forze di polizia e l’interoperabilità con PRA e Motorizzazione rappresentano uno dei passaggi più significativi della riforma. Informazioni tempestive e complete possono aumentare sicurezza degli operatori, efficacia dei controlli e capacità di cooperazione.

La delega contempla anche la trasmissione al CED di atti, informative, documenti e dati essenziali delle notizie qualificate di reato prodotti dai corpi di polizia locale. Ciò può superare l’attuale asimmetria per cui la polizia locale contribuisce quotidianamente alla sicurezza senza disporre sempre di strumenti informativi equivalenti alle responsabilità esercitate.

Le criticità sono almeno tre. In primo luogo, l’accesso è sottoposto ai principi di necessità, selettività soggettiva e oggettiva e sicurezza informatica. In secondo luogo, opera un principio di onerosità a carico degli enti locali, salvo eventuali finanziamenti o cofinanziamenti: il rischio è che comuni con diverse capacità finanziarie dispongano di livelli operativi differenti. In terzo luogo, occorreranno regole rigorose su profilazione degli accessi, tracciamento, conservazione, protezione dei dati e responsabilità.

 

📹 Body-cam, armamento e strumenti di autotutela

La delega include l’armamento individuale e di reparto, le armi comuni da sparo, le armi a impulsi elettrici e gli strumenti di autodifesa. Dovranno essere disciplinati addestramento, uso, porto, tenuta, custodia, sospensione e revoca dell’affidamento.

Tra i contenuti minimi dei regolamenti di servizio compaiono inoltre caschi, scudi, dispositivi di autotutela e apparecchi di videosorveglianza indossabili. L’inserimento delle body-cam può tutelare sia gli operatori sia i cittadini e offrire una ricostruzione oggettiva degli interventi. Non è, però, sufficiente prevederne astrattamente l’uso: serviranno regole uniformi sull’attivazione, sull’informazione agli interessati, sull’accesso alle immagini, sulla conservazione e sull’utilizzabilità nei procedimenti.

Quanto alle armi a impulsi elettrici e agli altri strumenti coercitivi, la disciplina statale dovrà evitare frammentazioni locali e stabilire standard di formazione, certificazione, controllo sanitario e rendicontazione degli impieghi.

 

🧑‍🏫 Formazione, concorsi e dotazioni organiche

La formazione rientra nel coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali. Il testo mira a individuare principi generali nazionali, lasciando alle regioni gli ambiti coerenti con le rispettive competenze. Sono inoltre previsti requisiti minimi per l’accesso ai concorsi pubblici e criteri per determinare la dotazione organica complessiva e le qualifiche del personale, tenendo conto di popolazione residente e stagionale, estensione e morfologia del territorio e condizioni socio-economiche.

La previsione può ridurre le differenze più marcate tra territori e favorire standard professionali comuni. Tuttavia, le dotazioni dovranno essere determinate nei limiti delle risorse e delle facoltà assunzionali vigenti. In assenza di strumenti finanziari e assunzionali aggiuntivi, il criterio rischia di fotografare la carenza di personale anziché correggerla.

 

✅ I principali elementi positivi

La riforma presenta diversi profili meritevoli di valutazione favorevole:

  • affronta finalmente in modo organico una disciplina risalente al 1986;
  • riconosce la specificità professionale e la pluralità delle funzioni della polizia locale;
  • rafforza il coordinamento senza confondere la polizia locale con le Forze di polizia dello Stato;
  • pone al centro sicurezza, formazione, addestramento e protezione degli operatori;
  • apre all’integrazione delle sale operative e all’accesso a banche dati indispensabili;
  • introduce criteri per le tutele assicurative, infortunistiche e legali;
  • valorizza l’esperienza professionale interna nell’accesso al comando;
  • ricerca standard comuni per concorsi, regolamenti e dotazioni organiche;
  • prevede il coinvolgimento della Conferenza unificata e il controllo parlamentare sugli schemi attuativi.

Soprattutto, il provvedimento riconosce sul piano legislativo una realtà già evidente sul piano operativo: la polizia locale non è soltanto l’apparato incaricato delle violazioni stradali, ma un presidio territoriale con funzioni amministrative, giudiziarie, stradali e di sicurezza urbana.

 

⚠️ Le criticità e le questioni ancora aperte

Accanto ai punti di forza, il disegno di legge presenta limiti che non devono essere sottovalutati.

Primo: quasi tutto dipende dai decreti legislativi. La delega indica la direzione, ma il contenuto effettivo dei diritti, delle tutele e dei poteri sarà definito dal Governo. Una formulazione politicamente ambiziosa può tradursi in una disciplina prudente o minimale.

Secondo: il problema delle risorse. Numerose misure richiedono finanziamenti: banche dati, dotazioni, formazione, assicurazioni, patrocinio, trattamento accessorio e incremento degli organici. Il ricorso a risorse già esistenti, ai fondi contrattuali e alle facoltà assunzionali vigenti può limitare fortemente l’effettività della riforma.

Terzo: permane il rischio di diseguaglianze territoriali. Una cornice nazionale è necessaria, ma i servizi restano dipendenti da enti con dimensioni, bilanci e capacità organizzative molto differenti. L’onerosità degli accessi e delle innovazioni tecnologiche potrebbe accentuare, anziché ridurre, tali divari.

Quarto: alcune formule sono ampie o indeterminate. I criteri per la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, i titoli per il comando, le modalità operative fuori territorio e l’uso delle body-cam richiedono disposizioni precise per evitare discrezionalità e conflitti interpretativi.

Quinto: la disciplina del comandante non risolve ogni problema. La durata determinata e l’eliminazione dell’esclusività dell’incarico possono incidere su autonomia, continuità e incompatibilità. La valorizzazione dell’esperienza interna è positiva, ma non coincide con una riserva della funzione agli appartenenti alla polizia locale.

Sesto: gli ordini del giorno non sostituiscono la legge. Molte richieste delle rappresentanze sono state trasformate in impegni rivolti al Governo. Il loro accoglimento è politicamente significativo, ma non assicura che siano integralmente tradotte nei decreti.

Settimo: manca ancora la prova dell’attuazione. La riforma potrà essere giudicata compiutamente soltanto dopo l’adozione dei decreti legislativi, degli eventuali correttivi, dei regolamenti e degli atti contrattuali necessari.

 

📌 Cosa non bisogna affermare prematuramente

Nel comunicare la riforma è opportuno evitare alcune semplificazioni:

  • non è ancora corretto affermare che la legge sia definitivamente approvata, finché non interviene il voto dell’Aula del Senato;
  • l’approvazione della legge delega non renderà immediatamente operative tutte le misure annunciate;
  • la polizia locale non diventerà automaticamente una Forza di polizia dello Stato;
  • non viene automaticamente istituito un comparto contrattuale autonomo;
  • non viene generalizzata senza limiti la competenza territoriale;
  • l’accesso alle banche dati non sarà indiscriminato e potrà comportare costi per gli enti;
  • le nuove tutele economiche e previdenziali dovranno essere concretamente disciplinate e finanziate.

 

🔎 I passaggi da monitorare

Dopo il voto del Senato occorrerà seguire almeno cinque passaggi:

  1. la promulgazione e la pubblicazione della legge;
  2. la costituzione del confronto tecnico e istituzionale per la redazione degli schemi;
  3. l’intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato;
  4. i pareri delle Commissioni parlamentari, verificando se gli schemi rispettino integralmente i principi della delega;
  5. l’adozione dei decreti legislativi, dei correttivi, dei regolamenti attuativi e degli atti contrattuali.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle relazioni tecniche, perché consentiranno di verificare se alle affermazioni di principio corrispondano risorse effettive.

 

Conclusioni

Il disegno di legge A.S. 1903 rappresenta il tentativo più avanzato degli ultimi decenni di aggiornare la cornice nazionale della polizia locale. Il testo approvato dalla Camera è più ampio e articolato rispetto alla proposta governativa originaria: riconosce la specificità professionale, affronta qualifiche, comando, tutele, sicurezza sul lavoro, patrocinio, formazione, armamento, tecnologia, banche dati e coordinamento istituzionale.

Il giudizio, tuttavia, non può essere esclusivamente celebrativo. La legge delega è l’inizio della riforma, non il suo punto di arrivo. I risultati dipenderanno dalla qualità dei decreti legislativi, dalla precisione delle garanzie, dalla disponibilità delle risorse e dalla capacità di conciliare una cornice nazionale uniforme con le competenze regionali e l’autonomia degli enti locali.

Se il Senato approverà il testo senza modifiche, il Parlamento avrà compiuto un passaggio storico. Subito dopo, però, sarà necessario vigilare affinché il riordino non si limiti a una ricognizione dell’esistente e affinché al riconoscimento delle responsabilità operative corrispondano strumenti, tutele, organici e risorse adeguati.

Stato del procedimento al 28 settembre 2026: A.S. 1903 approvato dalla Camera il 14 maggio 2026; esame concluso dalla 1ª Commissione del Senato il 22 settembre 2026 senza modificazioni; provvedimento in attesa dell’esame e del voto dell’Assemblea del Senato.

 

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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