FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
A cura di Palumbo Salvatore

 

DECRETO-LEGGE N. 162/2026 – CARBURANTI, BOLLO AUTO 2027 E AUTOTRASPORTO: DAL TAGLIO DELLE ACCISE ALL’ESENZIONE PER I VEICOLI FINO A 80 kW, TUTTE LE MISURE DEL NUOVO PROVVEDIMENTO

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 216 del 17 settembre 2026, è stato emanato il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante «Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale».

Il provvedimento rende quindi definitive, almeno nella loro prima formulazione normativa e in attesa della conversione parlamentare, alcune delle misure che nelle ultime ore erano state oggetto di anticipazioni, prima fra tutte la particolare esenzione dal bollo auto prevista per il 2027 per determinate autovetture, motocicli e ciclomotori.

Su quest'ultima misura Circolazione-Stradale.it aveva già pubblicato, poche ore prima dell'emanazione del decreto, il Focus «Bollo auto 2027 - Via libera del Governo all'esenzione, a determinate condizioni, per le autovetture fino a 80 kW e per taluni veicoli a due ruote: requisiti, limiti ed iter del Decreto-Legge» (https://www.circolazione-stradale.it/Focus/Focus-2026/20260917-Esenzione-bollo-auto).

Con la pubblicazione del D.L. n. 162/2026 è ora possibile esaminare il contenuto effettivo della disciplina, che va però ben oltre il bollo auto: riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio, interventi per l'autotrasporto, esenzione dalla tassa automobilistica, misure per i lavoratori frontalieri, borse di studio universitarie e finanziamento della Fondazione Milano-Cortina 2026 compongono un provvedimento articolato in otto articoli.

 

⛽ 1. GASOLIO: NUOVA RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCISA

Il primo intervento riguarda direttamente il costo del carburante. L'art. 1 del D.L. n. 162/2026, richiamando l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ridetermina temporaneamente l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio utilizzati come carburante prevista dall'Allegato I al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle accise.

La misura è articolata in due periodi:

🔹 dal 18 al 25 settembre 2026: 572,90 euro per mille litri;
🔹 dal 26 settembre al 5 ottobre 2026: 622,90 euro per mille litri.

Non si tratta, dunque, di una modifica strutturale dell'imposizione fiscale sui carburanti, ma di un intervento temporalmente circoscritto, destinato a contenere nell'immediato gli effetti dell'aumento dei prezzi energetici.

Per il primo dei due periodi, la medesima aliquota di 572,90 euro per mille litri viene inoltre applicata, alle condizioni stabilite dalla disposizione, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali come carburanti.

La disposizione si inserisce in una sequenza di interventi adottati nel corso del 2026 sul costo dei carburanti e conferma il ricorso alla leva fiscale quale strumento immediato di contenimento delle oscillazioni dei prezzi alla pompa.

 

🚛 2. AUTOTRASPORTO: PROLUNGATO L'INTERVENTO FINO AD OTTOBRE

Il comma 4 dell'art. 1 interviene inoltre sulle misure già previste dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Il periodo originariamente indicato dalla norma, «da marzo a settembre», viene esteso sostituendolo con «da marzo a ottobre».

Per finanziare la proroga viene ulteriormente incrementata di 21,2 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa già modificata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157.

Per il settore dell'autotrasporto si tratta quindi di un ulteriore tassello della disciplina emergenziale adottata per attenuare l'incidenza del costo dei carburanti sull'attività professionale.

 

🚗 3. BOLLO AUTO 2027: L'ESENZIONE ORA È NEL DECRETO-LEGGE

È l'art. 2 a contenere una delle disposizioni di maggiore interesse per la generalità dei proprietari di veicoli: per il 2027 viene introdotta un'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato.

Un primo elemento deve essere immediatamente chiarito: non si tratta dell'abolizione generalizzata del bollo auto.

L'agevolazione è circoscritta alle persone fisiche che soddisfano le condizioni previste dalla norma e riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

 

⚙️ 4. AUTOVETTURE: LA SOGLIA DEGLI 80 kW

Per le autovetture, l'esenzione riguarda le persone fisiche che nel 2027 risultino soggetti passivi della tassa automobilistica per una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e aventi potenza non superiore a 80 kW.

Gli 80 kW corrispondono a circa 109 CV, ma ai fini dell'applicazione della norma è naturalmente il dato espresso in kW a costituire il parametro giuridicamente rilevante.

La potenza del veicolo è uno degli elementi risultanti dalla carta di circolazione/documento unico e costituisce già un parametro utilizzato in numerose disposizioni della disciplina della circolazione stradale.

L'esenzione può riguardare una sola autovettura. Se il soggetto possiede più veicoli aventi i requisiti previsti, la scelta non è lasciata al contribuente: la norma stabilisce direttamente quale debba beneficiare dell'agevolazione.

In particolare:

🔹 viene considerata l'autovettura avente la minore potenza in kW;
🔹 in caso di pari potenza, beneficia dell'esenzione quella per la quale sarebbe dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

È dunque confermato quanto anticipato nel precedente approfondimento: il limite degli 80 kW costituisce una vera e propria soglia di accesso al beneficio, non un criterio di riduzione progressiva dell'imposta.

 

🏍️ 5. MOTOCICLI E CICLOMOTORI: UN BENEFICIO SUBORDINATO

Una disciplina specifica è prevista per motocicli e ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina.

In questo caso, tuttavia, il legislatore introduce una condizione ulteriore particolarmente importante: l'interessato non deve risultare soggetto passivo della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.

In altri termini, la presenza di un'autovettura che può accedere al beneficio impedisce di utilizzare l'esenzione sul motociclo o ciclomotore.

Anche qui opera il principio dell'unico veicolo agevolabile.

In presenza di più motocicli, l'esenzione viene attribuita a quello con la minore potenza espressa in kW e, in caso di parità, al motociclo per il quale sarebbe dovuta la tassa di importo inferiore.

Per più ciclomotori, invece, il criterio cambia: il beneficio spetta al ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota.

⚠️ ATTENZIONE – NON È UN'ESENZIONE GENERALIZZATA

La formulazione definitiva dell'art. 2 conferma quindi la cautela già espressa nel precedente Focus: il “bollo auto abolito” di cui si è parlato in alcune anticipazioni è, in realtà, un'esenzione limitata al 2027, riservata alle persone fisiche, applicabile a un solo veicolo e subordinata a precisi requisiti relativi ad alimentazione e potenza.

🛡️ 6. UN REQUISITO DA NON TRASCURARE: IL VEICOLO DEVE ESSERE REGOLARMENTE ASSICURATO

L'art. 2, comma 1, contiene un ulteriore requisito che merita particolare attenzione anche dal punto di vista della circolazione stradale: il beneficio riguarda un solo veicolo regolarmente assicurato.

Il richiamo assume particolare rilievo alla luce dell'art. 193 del Codice della strada, che disciplina l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli, oltre che della disciplina contenuta nel Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

La regolarità assicurativa non rappresenta pertanto un elemento meramente accessorio della nuova agevolazione fiscale: è una delle condizioni espressamente indicate dal legislatore per l'accesso all'esenzione.

 

🗺️ 7. REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

Il comma 4 dell'art. 2 disciplina specificamente l'applicazione dell'agevolazione nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

In tali territori l'esenzione opera previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

Per compensare complessivamente la riduzione del gettito regionale derivante dall'agevolazione, il decreto prevede per il 2027 un trasferimento di 2.293,5 milioni di euro.

La ripartizione tra Regioni e Province autonome dovrà essere stabilita entro il 31 marzo 2027 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

👷 8. LAVORATORI FRONTALIERI E ZONE DI CONFINE

L'art. 3 interviene sul fondo previsto dalla legge 13 giugno 2023, n. 83 per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche.

Per gli anni 2026 e 2027 le risorse vengono assegnate a Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano secondo un criterio correlato al numero dei lavoratori frontalieri residenti nei rispettivi territori.

La disposizione fornisce inoltre un'interpretazione del requisito percentuale previsto dall'art. 10, comma 5, della legge n. 83/2023: almeno il 4 per cento per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno il 3 per cento per quelli con popolazione inferiore a tale soglia.

 

📅 9. DIFFERIMENTO AL 1° DICEMBRE 2026

L'art. 4 interviene sulla decorrenza del contributo previsto dall'art. 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La data precedentemente fissata al 1° ottobre 2026 viene differita al 1° dicembre 2026, con oneri stimati in 40,8 milioni di euro per il 2026.

 

🎓 10. BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE: 288 MILIONI DI EURO

Il Capo II cambia settore e introduce misure in materia di diritto allo studio.

L'art. 5 incrementa di 288 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026 il fondo previsto dall'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

Si tratta di un intervento espressamente destinato alle borse di studio universitarie, inserito dal Governo tra le esigenze considerate straordinarie e urgenti nel preambolo del decreto.

 

🏅 11. MILANO-CORTINA 2026: 150 MILIONI ALLA FONDAZIONE

L'art. 6 autorizza il trasferimento di 150 milioni di euro alla Fondazione Milano-Cortina 2026, con la finalità espressamente dichiarata di garantirne l'equilibrio di bilancio.

La Fondazione dovrà trasmettere all'Autorità politica delegata in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio finale di liquidazione, una relazione dettagliata sull'impiego delle risorse.

Le somme eventualmente non necessarie al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio dovranno essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

💶 12. LE COPERTURE: UN PROVVEDIMENTO DA OLTRE DUE MILIARDI NEL 2027

L'art. 7 contiene la complessa disciplina finanziaria dell'intervento.

Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni richiamate dalla norma sono quantificati in 611,8 milioni di euro per il 2026, 2.362 milioni per il 2027 e 38 milioni per il 2028.

La parte economicamente più consistente è legata proprio all'esenzione dalla tassa automobilistica, per la quale, come visto, vengono previste risorse destinate a compensare la perdita di gettito delle Regioni e delle Province autonome.

 

🏛️ 13. IL DECRETO È IN VIGORE, MA ORA DEVE ESSERE CONVERTITO DAL PARLAMENTO

Dal punto di vista dell'iter normativo è essenziale distinguere la situazione odierna dalle anticipazioni circolate prima della pubblicazione.

Il D.L. n. 162/2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: non siamo quindi più in presenza di una semplice proposta o di una misura soltanto annunciata dal Governo.

L'art. 8 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che venga presentato alle Camere per la conversione in legge.

Essendo stato pubblicato il 17 settembre 2026, il testo dell'art. 8 conduce quindi all'entrata in vigore dal 18 settembre 2026.

⚠️ NOTA EDITORIALE SULLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Alla data di pubblicazione del presente approfondimento, la scheda informativa del provvedimento presente sul portale della Gazzetta Ufficiale riporta l'indicazione «Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2026». Tuttavia, il testo dell'art. 8, comma 1, del medesimo decreto-legge stabilisce espressamente che il decreto entra in vigore «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Considerata la pubblicazione nella G.U. del 17 settembre 2026, dal dato normativo testuale risulta pertanto il 18 settembre 2026. La discrasia merita di essere segnalata e verificata alla luce di eventuali successive rettifiche ufficiali.

Come ogni decreto-legge, il provvedimento dovrà essere convertito in legge dalle Camere entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione. Nel corso dell'esame parlamentare il testo potrà essere modificato, integrato o soppresso in alcune sue parti.

Questo aspetto assume particolare importanza soprattutto per l'esenzione dal bollo auto prevista per il 2027: il beneficio è oggi contenuto in una disposizione formalmente adottata e pubblicata, ma il suo assetto definitivo dovrà essere verificato all'esito della conversione parlamentare.

✅ IN SINTESI

Il D.L. n. 162/2026 segna il passaggio dalle anticipazioni all'atto normativo. La riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio opera immediatamente secondo le finestre temporali indicate dall'art. 1; l'esenzione dal bollo auto è invece costruita per il 2027 e riguarda, alle condizioni previste, una sola autovettura a benzina o gasolio fino a 80 kW oppure, in assenza di un'autovettura agevolabile, determinati motocicli o ciclomotori. Il testo deve ora affrontare il procedimento parlamentare di conversione, durante il quale il quadro potrà ancora essere modificato.

🔎 14. DALLE ANTICIPAZIONI ALLA NORMA: PERCHÉ È IMPORTANTE LEGGERE IL TESTO UFFICIALE

La vicenda offre anche un esempio particolarmente significativo del modo in cui devono essere lette le anticipazioni normative.

Il precedente approfondimento pubblicato da Circolazione-Stradale.it aveva volutamente evidenziato come non fosse corretto parlare semplicemente di «abolizione del bollo auto», perché già dalle informazioni allora disponibili emergevano condizioni, limiti soggettivi e requisiti tecnici.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale consente ora di verificare puntualmente tali condizioni e dimostra ancora una volta che tra l'annuncio di una misura e la disciplina effettivamente contenuta nell'atto normativo possono esistere differenze decisive.

È proprio per questa ragione che, soprattutto quando una novità interessa milioni di automobilisti, imprese o operatori professionali, occorre distinguere con precisione tra indiscrezione, deliberazione governativa, pubblicazione del decreto-legge, entrata in vigore e successiva conversione parlamentare.

Per il D.L. n. 162/2026 il primo passaggio è ormai compiuto: il testo è stato emanato e pubblicato. Adesso l'attenzione si sposta sulle Camere e sulle eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione.


Riferimenti:

 

a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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