FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CASSAZIONE PENALE N. 25400/2026 – TENTATA CONCUSSIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE: RICHIESTA DI DENARO PER OMETTERE I CONTROLLI E RILEVANZA DEI RISCONTRI ALLE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA.
La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sopra riportata sentenza n. 25400, depositata il 7 luglio 2026, affronta una vicenda di tentata concussione contestata a un capitano della Polizia locale, al quale era stato addebitato di avere richiesto la somma di 5.000 euro prospettando, in cambio, l'omissione dei dovuti controlli su opere edilizie abusive.
Il procedimento offre un interessante spunto non soltanto con riferimento agli artt. 56 e 317 c.p., ma soprattutto sul piano processuale, per il rilievo assunto dalle dichiarazioni della persona offesa e dai relativi elementi di riscontro, nonché per i requisiti di specificità che devono caratterizzare il ricorso per cassazione.
🚗 La contestazione: 5.000 euro per omettere i controlli
Secondo l'imputazione, il pubblico ufficiale aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a indurre la persona offesa a corrispondergli 5.000 euro, al fine di consentire alla figlia di quest'ultima di completare alcune opere edilizie abusive.
La condotta contestata consisteva, in particolare, nella prospettazione dell'omissione dei controlli dovuti da parte del competente ufficio antiabusivismo.
Il risultato perseguito non si era tuttavia realizzato per il rifiuto della persona offesa. Successivamente, secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, l'imputato avrebbe sollecitato più sopralluoghi presso il manufatto abusivo in corso di realizzazione, che veniva infine sottoposto a sequestro.
La Corte d'appello aveva dichiarato il reato di tentata concussione estinto per prescrizione, confermando però le statuizioni civili pronunciate nei confronti dell'imputato.
È importante precisare che la Cassazione non formula nella sentenza un nuovo principio sostanziale sui requisiti costitutivi della tentata concussione: il giudizio di legittimità riguarda essenzialmente le censure rivolte alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri valorizzati dai giudici di merito.
🔎 Le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi di riscontro
La difesa contestava il giudizio di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, sostenendo che questa fosse animata da astio nei confronti dell'imputato.
Veniva inoltre censurata la rilevanza delle intercettazioni utilizzate dai giudici di merito: secondo il ricorrente, le conversazioni captate avrebbero riguardato altre imputazioni e non la contestazione di tentata concussione oggetto del procedimento.
La Cassazione rileva, tuttavia, che la Corte territoriale aveva fornito una puntuale motivazione sul punto.
Le dichiarazioni della persona offesa non erano state considerate isolatamente, ma erano state poste in relazione con diversi elementi: le captazioni ambientali del 4 febbraio 2016 e, soprattutto, le dichiarazioni rese dagli agenti e dai funzionari della Polizia locale in ordine alle ragioni che avevano determinato la decisione di effettuare un sopralluogo presso il cantiere della figlia della persona offesa.
Il quadro probatorio preso in considerazione dai giudici di merito risultava, pertanto, articolato su una pluralità di elementi convergenti.
⚖️ Perché le contestazioni difensive sono state ritenute aspecifiche
Il punto decisivo della pronuncia riguarda proprio il modo in cui tali risultanze erano state contestate con il ricorso per cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il ricorrente non aveva spiegato concretamente per quale ragione la persona offesa dovesse ritenersi portatrice di un interesse capace di comprometterne l'attendibilità.
Allo stesso modo, non era stato chiarito perché le captazioni valorizzate dai giudici di merito non fossero riferibili anche al reato oggetto del procedimento. Le conversazioni contestate, inoltre, non erano state riportate né specificamente indicate nel ricorso.
Mancava, infine, una critica puntuale agli ulteriori contributi dichiarativi richiamati dalla Corte d'appello e, in particolare, alle dichiarazioni degli appartenenti alla Polizia locale che avevano corroborato la ricostruzione accusatoria.
Non è quindi sufficiente contrapporre genericamente una diversa interpretazione degli elementi probatori alla valutazione compiuta dal giudice di merito: occorre confrontarsi specificamente con le ragioni sulle quali la decisione impugnata è fondata.
🔎 Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata
Su questo aspetto la Sezione VI richiama un principio consolidato, facendo riferimento anche alle Sezioni Unite n. 8825/2016.
La funzione tipica dell'impugnazione è quella di formulare una critica argomentata nei confronti del provvedimento impugnato.
I motivi devono pertanto indicare, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna richiesta.
Il ricorso deve, in altri termini, instaurare un confronto effettivo con la motivazione della decisione censurata.
Quando invece il motivo si limita ad affermazioni generiche, senza spiegare perché le argomentazioni del giudice siano erronee o viziate, viene meno la stessa funzione critica propria dell'impugnazione.
È precisamente ciò che la Cassazione ravvisa nel caso esaminato: alle specifiche argomentazioni della Corte d'appello sui riscontri alle dichiarazioni della persona offesa non era stata contrapposta una critica altrettanto specifica.
🚗 Tentata concussione e posizione del pubblico ufficiale
Sotto il profilo sostanziale, la vicenda rimane comunque significativa per la particolare condotta attribuita all'imputato.
La contestazione riguardava infatti un pubblico ufficiale appartenente alla Polizia locale che avrebbe richiesto una somma di denaro prospettando l'omissione di controlli rientranti nell'attività istituzionale, con riferimento alla realizzazione di opere edilizie abusive.
Il mancato conseguimento della somma, determinato dal rifiuto della persona offesa, aveva condotto alla contestazione della fattispecie nella forma tentata, ai sensi degli artt. 56 e 317 c.p.
Occorre tuttavia mantenere distinti il fatto contestato e l'effettivo contenuto decisorio della pronuncia: la Cassazione non procede a una nuova verifica degli elementi costitutivi della concussione né formula un autonomo principio di diritto sulla configurabilità del tentativo, ma prende atto del quadro motivazionale formatosi nei precedenti gradi e dichiara inammissibili le censure con cui esso era stato impugnato.
📌 Il principio operativo
La sentenza n. 25400/2026 assume particolare interesse sotto due profili tra loro collegati.
Da un lato, la vicenda mostra la rilevanza che possono assumere, nell'accertamento di una condotta contestata come tentata concussione, le dichiarazioni della persona offesa quando siano inserite in un quadro probatorio corroborato da ulteriori elementi, quali captazioni e dichiarazioni di altri soggetti.
Dall'altro, la pronuncia ribadisce una regola processuale fondamentale: chi intende contestare in Cassazione l'attendibilità della fonte dichiarativa o la valenza dei relativi riscontri non può limitarsi ad affermazioni generiche, ma deve confrontarsi puntualmente con gli specifici elementi sui quali il giudice di merito ha costruito la propria motivazione.
Nel caso concreto, il ricorrente non aveva indicato adeguatamente né le ragioni dell'asserito interesse inquinante della persona offesa, né quelle per cui le captazioni non avrebbero riguardato la tentata concussione, né, infine, perché gli ulteriori contributi dichiarativi non fossero idonei a confermare la ricostruzione accusatoria.
Conclusioni
La Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni sulle spese processuali, sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende e sulla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
La pronuncia offre così un utile Focus sulla contestazione di tentata concussione attribuita a un appartenente alla Polizia locale, ma il suo insegnamento più direttamente riconducibile alla ratio decidendi è processuale: la critica alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei relativi riscontri deve essere specifica, argomentata e concretamente confrontata con la motivazione impugnata; una censura generica non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori