FOCUS

Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

CASSAZIONE PENALE N. 33122/2026 – POLIZIA LOCALE E FALSO IDEOLOGICO: È ATTO PUBBLICO L’ACCERTAMENTO ANAGRAFICO NON CORRISPONDENTE AL VERO

 

⚖️ La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sopra riportata sentenza n. 33122, depositata l’8 settembre 2026, affronta una questione di particolare interesse per gli appartenenti alla Polizia Locale: la rilevanza penale dell’attestazione relativa a un accertamento anagrafico che non corrisponda all’attività effettivamente svolta dal pubblico ufficiale.

La vicenda trae origine dalla posizione di un’ispettrice di Polizia Locale sottoposta ad indagini per falso ideologico in atto pubblico. Secondo la ricostruzione accolta in sede cautelare, l’appartenente al Corpo aveva formalizzato l’accertamento della residenza di alcuni cittadini stranieri senza essersi recata presso l’abitazione indicata. L’ispettrice, impegnata nello stesso momento nei rilievi di un incidente stradale, avrebbe infatti visto i soggetti soltanto “da lontano”, dopo che un coindagato li aveva condotti nel luogo in cui ella si trovava.

La difesa sosteneva che una qualche attività di verifica fosse comunque stata effettuata e che, pertanto, la condotta potesse al più integrare un’irregolarità della procedura amministrativa, ma non una falsità ideologica ai sensi dell’art. 479 cod. pen. La Cassazione respinge tale impostazione, chiarendo quale sia il contenuto effettivo dell’accertamento demandato alla Polizia Locale.

 

🔎 L’accertamento anagrafico della Polizia Locale è un atto pubblico

Il primo passaggio decisivo della pronuncia riguarda la natura dell’atto. La Corte richiama il consolidato principio secondo cui, agli effetti della tutela penale, la nozione di atto pubblico è più ampia di quella desumibile dall’art. 2699 cod. civ.: vi rientrano non soltanto gli atti destinati direttamente a produrre effetti all’esterno, ma anche gli atti interni e preparatori che si inseriscono in un procedimento amministrativo e costituiscono il necessario presupposto delle successive determinazioni della pubblica amministrazione.

In questa prospettiva, l’accertamento effettuato dall’appartenente alla Polizia Locale nell’ambito del procedimento di iscrizione anagrafica possiede una precisa rilevanza pubblicistica. Esso è destinato a fornire all’ufficiale di anagrafe gli elementi necessari per verificare che il richiedente abbia effettivamente stabilito la propria dimora abituale nel luogo dichiarato.

Non si tratta, quindi, di una semplice attività informativa priva di autonoma rilevanza: l’attestazione dell’operatore entra nel procedimento amministrativo e assume valore probatorio in ordine all’attività di controllo compiuta. Proprio questa funzione rende penalmente rilevante l’eventuale divergenza tra quanto dichiarato nell’atto e quanto realmente verificato.

 

📌 Il punto centrale: vedere una persona “da lontano” non equivale a verificarne la dimora abituale

È questo il passaggio più significativo della sentenza sul piano operativo. La Cassazione esclude che possa essere considerato sufficiente, ai fini dell’accertamento anagrafico, il semplice contatto visivo con il richiedente avvenuto in un luogo diverso dall’abitazione dichiarata.

L’art. 19 del D.P.R. n. 223 del 1989 inserisce infatti l’accertamento nel procedimento diretto a verificare l’effettività della residenza, mentre l’art. 43 cod. civ. individua la residenza nel luogo della dimora abituale. Secondo la Corte, il controllo affidato alla Polizia Locale deve quindi essere concretamente rivolto ad accertare che la persona abbia stabilito proprio in quella determinata abitazione la propria dimora con carattere non meramente occasionale o temporaneo.

Da ciò discende un principio particolarmente netto: la verifica deve compendiarsi nell’accesso in situ, cioè presso il luogo dichiarato come residenza, al fine di accertare che il soggetto vi dimori effettivamente. Il mero fatto di vedere altrove il richiedente, anche personalmente e nello stesso giorno in cui viene formalizzato il controllo, non consente di attestare ciò che l’accertamento anagrafico è chiamato a certificare.

È proprio sotto questo profilo che, secondo la Cassazione, viene meno la tesi della mera irregolarità amministrativa. Se l’atto dà conto dell’avvenuto svolgimento dei controlli necessari sull’effettività della residenza, mentre l’accesso presso l’abitazione non è mai stato effettuato, non si è in presenza soltanto di una modalità imperfetta o irrituale di esecuzione della verifica: viene attestata un’attività diversa da quella realmente compiuta.

 

🔎 Dalla irregolarità amministrativa alla falsità ideologica

La distinzione tracciata dalla Corte assume particolare importanza pratica. Non ogni inosservanza delle modalità operative di un procedimento amministrativo determina automaticamente una falsità penalmente rilevante. Nel caso esaminato, tuttavia, il problema non consisteva semplicemente nel modo in cui il controllo era stato effettuato, bensì nella corrispondenza al vero del contenuto dell’attestazione sottoscritta dal pubblico ufficiale.

L’accertamento della residenza presuppone la verifica della dimora abituale presso uno specifico luogo. Se tale verifica non viene svolta e l’atto attesta invece che i controlli necessari sono stati effettuati, la divergenza riguarda direttamente il fatto rappresentato nel documento pubblico. È in questo passaggio che la condotta, nei limiti propri della fase cautelare esaminata dalla Corte, assume rilievo ai sensi dell’art. 479 cod. pen.

La Cassazione formula sul punto un espresso principio di diritto: costituisce atto pubblico l’accertamento compiuto dal personale della Polizia Municipale incaricato di verificare l’effettiva sussistenza della dimora abituale; integra il falso ideologico l’attestazione con cui, contrariamente al vero e in assenza dell’accesso in loco, si dichiari di avere effettuato i controlli necessari sull’effettività della residenza.

 

⚖️ Gli ulteriori profili cautelari

La pronuncia affronta anche le censure relative alle esigenze cautelari e alla durata della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, fissata in sei mesi. La Corte ritiene adeguatamente motivata la valutazione del pericolo di reiterazione, valorizzando, secondo quanto ricostruito dal Tribunale del riesame, la “facile e pronta disponibilità” manifestata dall’indagata nei confronti del coindagato e la permanenza della stessa nell’ufficio pubblico.

Quanto alla durata della misura interdittiva, la Cassazione osserva che il termine di sei mesi era sensibilmente inferiore al massimo di dodici mesi e che le ragioni della sua determinazione potevano essere ricavate dal complesso della motivazione relativa alle esigenze cautelari e al principio di adeguatezza e proporzionalità.

 

📌 Il principio operativo per l’appartenente alla Polizia Locale

La sentenza assume un rilievo che va oltre la specifica vicenda processuale. Quando l’appartenente alla Polizia Locale sottoscrive un atto nell’esercizio delle proprie funzioni, non certifica soltanto l’esito del controllo, ma anche fatti e attività che dichiara di avere personalmente compiuto o verificato.

Nel settore anagrafico ciò significa che non è possibile sostituire l’accertamento della dimora abituale con una verifica diversa e successivamente rappresentarla nell’atto come se fosse quella prescritta. La correttezza formale dell’atto non può essere disgiunta dalla veridicità della sua base fattuale: ciò che viene attestato deve corrispondere a ciò che il pubblico ufficiale ha realmente accertato.

La Cassazione, con la sentenza n. 33122/2026 offre pertanto un principio di particolare interesse per l’attività quotidiana della Polizia Locale: il confine tra irregolarità amministrativa e falso ideologico passa attraverso il contenuto dell’attestazione e la sua corrispondenza alla realtà. Quando l’atto certifica come eseguito un accertamento che, per il suo stesso oggetto, richiedeva una verifica in loco mai effettuata, la questione non riguarda più soltanto il corretto svolgimento della procedura, ma investe direttamente la veridicità dell’atto pubblico.

 

Gli scritti contenuti in questa sezione riflettono solo ed esclusivamente le opinioni dei singoli Autori


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