FOCUS
Brevi approfondimenti di natura giurisprudenziale e normativa afferenti la circolazione stradale e le norme ad essa collegate
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
CASSAZIONE PENALE N. 32702/2026 – ART. 187 C.D.S. E GIUDICATO PENALE: LA SENTENZA INTERPRETATIVA DELLA CONSULTA NON RIAPRE L’ACCERTAMENTO IN SEDE ESECUTIVA
⚖️ La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sopra riportata sentenza n. 32702, depositata il 2 settembre 2026, affronta una questione di particolare interesse nel rapporto tra il reato previsto dall’art. 187 del Codice della strada, il giudicato penale e gli effetti di una successiva pronuncia interpretativa della Corte costituzionale.
La vicenda trae origine da una sentenza irrevocabile di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata applicata, in relazione al reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Successivamente il condannato aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di dichiarare la pena non eseguibile, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026 e sostenendo che il titolo irrevocabile fosse fondato su un criterio applicativo non più conforme all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 187 del C.d.S..
🔎 Il nodo centrale: interpretazione costituzionale e stabilità del giudicato
Il punto decisivo individuato dalla Cassazione non riguarda direttamente una nuova verifica della positività tossicologica o delle modalità concrete della guida, ma la natura e gli effetti della sentenza n. 10/2026 della Corte costituzionale.
La Consulta, secondo quanto ricostruito dalla Suprema Corte, ha ricondotto l’art. 187 del C.d.S. a una lettura costituzionalmente conforme, precisando che la responsabilità penale non può essere fondata sul solo dato dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Occorre che sia accertata anche la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la sicurezza della circolazione stradale. In termini probatori, deve risultare, in un momento cronologicamente prossimo alla guida, la presenza nei liquidi corporei di sostanze che, per qualità e quantità e in rapporto alla matrice biologica considerata, siano generalmente idonee, secondo le conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psicofisiche e delle normali capacità di controllo del veicolo.
La Cassazione pone però in evidenza un passaggio essenziale: la Corte costituzionale ha raggiunto tale risultato attraverso una pronuncia interpretativa di rigetto, e non mediante una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 187 del C.d.S.. La norma incriminatrice, pertanto, non è stata espunta dall’ordinamento.
⚖️ La pronuncia interpretativa di rigetto non ha efficacia demolitoria
Da questa qualificazione discende il principio centrale della sentenza n. 32702/2026. La pronuncia interpretativa della Consulta rappresenta un criterio ermeneutico particolarmente autorevole e deve orientare l’interpretazione della disposizione nei procedimenti nei quali la regiudicanda sia ancora pendente; non produce, tuttavia, l’effetto di caducare automaticamente i giudicati penali già formatisi.
La Corte richiama, sul punto, il principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui il giudice che intenda discostarsi dall’interpretazione costituzionalmente conforme indicata dalla Consulta non può attribuire alla norma un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione, ma deve eventualmente sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale.
Tale vincolo opera, però, sul piano dell’interpretazione della legge nei giudizi ancora aperti. Non si converte in una causa sopravvenuta di revoca o ineseguibilità di una sentenza ormai irrevocabile.
La Cassazione individua il fondamento normativo di questa distinzione nell’art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che collega la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della condanna alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata. Si tratta, quindi, di un meccanismo riferibile a una pronuncia di accoglimento avente efficacia caducatoria, non a una decisione interpretativa di rigetto che lascia formalmente integra la disposizione.
📌 Il limite dei poteri del giudice dell’esecuzione
È proprio su questo terreno che il ricorso viene respinto. Il condannato non aveva dedotto una sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice né una dichiarazione di illegittimità costituzionale idonea a travolgere il titolo. Chiedeva, invece, che il Giudice dell’esecuzione verificasse nuovamente se la condotta oggetto della sentenza irrevocabile fosse concretamente pericolosa e se gli elementi probatori originariamente acquisiti fossero sufficienti alla luce dei criteri indicati dalla Consulta.
Secondo la Cassazione, una simile operazione eccede i limiti dell’incidente di esecuzione. L’art. 673 cod. proc. pen. consente infatti la revoca del titolo irrevocabile quando venga meno la previsione legale del fatto come reato per abrogazione o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Non consente, invece, di procedere a una nuova valutazione del fatto storico o di riesaminare il percorso probatorio attraverso il quale il giudice della cognizione abbia ritenuto integrato il requisito dell’offensività.
La sede esecutiva, dunque, non può trasformarsi in una sorta di revisione extra ordinem del giudicato, finalizzata a stabilire se, applicando successivamente un diverso criterio interpretativo, l’accertamento della responsabilità avrebbe potuto condurre a un esito differente.
🚗 Art. 187 C.d.S.: il nuovo parametro di offensività non consente di riaprire il fatto già accertato
La decisione presenta un particolare interesse per l’applicazione dell’art. 187 del C.d.S. dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026. Il parametro della concreta pericolosità della condotta assume rilievo nell’accertamento del reato e impone di verificare elementi ulteriori rispetto alla mera positività tossicologica. Ma la Cassazione precisa che tale evoluzione interpretativa non consente di rimettere automaticamente in discussione gli accertamenti ormai coperti dal giudicato.
Per questa ragione sono state ritenute inammissibili anche le ulteriori doglianze riguardanti la concentrazione delle sostanze nei liquidi corporei, la tempistica del prelievo, l’assenza di manovre irregolari o di sinistri, lo stato di agitazione del condannato, le condizioni della carrozzeria e la mancata adozione di misure immediatamente inibitorie. Si tratta, infatti, di profili che incidono sulla valutazione del fatto e del materiale probatorio, non sull’esistenza di una causa legale di ineseguibilità della pena.
La Corte aggiunge, per completezza, che il Giudice dell’esecuzione aveva comunque preso in considerazione il parametro dell’offensività delineato dalla Consulta e aveva richiamato una pluralità di elementi fattuali ritenuti convergenti verso una situazione di concreto pericolo per la sicurezza della circolazione. Anche tale circostanza confermava, però, che le censure del ricorrente miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.
📌 Il principio operativo ricavabile dalla pronuncia
La sentenza n. 32702/2026 consente quindi di tracciare una distinzione particolarmente netta. Da un lato, nei procedimenti ancora pendenti l’art. 187 del C.d.S. deve essere interpretato alla luce del parametro costituzionale dell’offensività concreta indicato dalla Corte costituzionale; dall’altro, una pronuncia interpretativa di rigetto non costituisce, da sola, il presupposto per revocare o dichiarare ineseguibile una condanna ormai irrevocabile.
Il superamento del giudicato in sede esecutiva resta confinato alle ipotesi previste dalla legge e, in particolare, ai casi nei quali intervenga una vera e propria dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata. Il giudice dell’esecuzione non può quindi rivalutare la responsabilità, il fatto storico o la sufficienza del materiale probatorio sulla base di una successiva evoluzione interpretativa che non abbia eliminato la norma incriminatrice dall’ordinamento.
La pronuncia assume così particolare rilievo nel delicato rapporto tra il nuovo assetto interpretativo dell’art. 187 del C.d.S. e il principio di stabilità del giudicato, chiarendo che la tutela dell’offensività concreta opera pienamente nei giudizi ancora aperti, ma non determina, in assenza di una decisione costituzionale demolitoria, una generalizzata riapertura dei procedimenti definitivamente conclusi.
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