CASSAZIONE PENALE N. 31662/2026 – ETILOMETRO NON SOTTOPOSTO A VERIFICA PERIODICA: LA MISURAZIONE NON È INUTILIZZABILE, MA VA VALUTATA NELLA SUA ATTENDIBILITÀ
🔎 La verifica periodica dell'etilometro e l'attendibilità dell'accertamento
La Corte di Cassazione, Sezione IV, con la sopra riportata sentenza n. 31662, depositata il 21 agosto 2026, affronta la questione dell'incidenza dell'omessa verifica periodica dell'etilometro sulla validità e sull'attendibilità della misurazione del tasso alcolemico effettuata ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada.
La vicenda trae origine dall'assoluzione pronunciata dal Tribunale nei confronti di un conducente accusato di essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, in orario notturno e provocando un incidente stradale. Il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità, rilevando che l'apparecchio utilizzato per la misurazione alcolemica era stato sottoposto all'ultimo controllo periodico nel 2009 e che gli elementi sintomatici rilevati nell'immediatezza non fossero sufficienti a stabilire oggettivamente il superamento della soglia penalmente rilevante.
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che l'assenza dei controlli periodici non potesse essere equiparata al malfunzionamento dell'apparecchio e, dall'altro, che il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri di integrazione istruttoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. per verificare il funzionamento dell'etilometro.
⚖️ L'alcoltest non costituisce una prova legale
La Corte rigetta il ricorso e, nel delineare il quadro giuridico della questione, ribadisce un principio ormai consolidato: l'individuazione normativa dell'alcoltest quale metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico non trasforma il relativo accertamento in una prova legale.
La previsione di uno specifico metodo di rilevazione risponde, infatti, all'esigenza di fornire al giudice un indice valutativo caratterizzato dal minor grado possibile di soggettività e arbitrarietà, senza tuttavia sottrarre il risultato al principio del libero convincimento.
Da tale premessa discende una conseguenza particolarmente importante. L'inosservanza delle modalità previste dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada non determina automaticamente la nullità dell'accertamento né rende, di per sé, inutilizzabile il risultato dell'etilometro. L'eventuale irregolarità può, invece, incidere sulla sua affidabilità e deve essere oggetto di una specifica valutazione da parte del giudice di merito.
🚗 Omologazione e controlli periodici: funzioni differenti
La sentenza distingue, inoltre, il controllo relativo al tipo di apparecchio, effettuato mediante l'omologazione, dalle verifiche periodiche riferite al singolo strumento, finalizzate ad accertarne la perdurante efficienza.
Gli esiti delle verifiche sono documentati nel libretto metrologico. L'attestazione di un controllo effettuato in epoca prossima all'accertamento costituisce un elemento idoneo a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento e, conseguentemente, l'affidabilità della misurazione.
La Cassazione precisa, tuttavia, che la semplice mancanza della verifica entro la cadenza annuale non consente, per il solo dato formale, di affermare che l'etilometro funzionasse irregolarmente. La Corte richiama precedenti nei quali era stata esclusa la possibilità di mettere in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio sulla sola base del mancato rispetto della periodicità delle verifiche.
Il punto decisivo è quindi rappresentato non dalla mera irregolarità formale, considerata isolatamente, ma dalla sua incidenza concreta sulla attendibilità del risultato della misurazione.
⚖️ La valutazione deve considerare ogni elemento disponibile
Spetta al giudice di merito compiere tale valutazione, verificando l'affidabilità dell'esito strumentale che si discosta dal modello previsto dalla normativa. Qualora il ragionamento sia sorretto da una motivazione logica ed esauriente, la valutazione compiuta in sede di merito non è normalmente suscettibile di essere sostituita in sede di legittimità.
La Corte individua anche gli elementi che possono concorrere alla formazione del convincimento giudiziale. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, il risultato del pretest, gli eventuali sintomi di ebbrezza, il comportamento tenuto durante la guida, le indicazioni testimoniali e l'assunzione di bevande alcoliche in un momento prossimo alla condotta di guida.
Ne deriva che l'attendibilità del dato alcolemico non deve essere necessariamente valutata in modo isolato. Il giudice può confrontare il risultato dell'etilometro con il complesso delle evidenze disponibili, purché esponga in maniera logicamente coerente le ragioni per le quali ritenga il dato strumentale attendibile oppure, al contrario, non sufficientemente affidabile ai fini dell'accertamento della responsabilità.
📌 Nel caso concreto, quindici anni senza verifiche hanno alimentato il dubbio
Applicando tali principi alla fattispecie esaminata, la Cassazione ritiene corretta la decisione assolutoria del Tribunale. A fronte di una specifica contestazione difensiva, il giudice di merito aveva considerato significativo il fatto che dal 2009 non fosse stata sostanzialmente effettuata alcuna verifica sulla funzionalità dell'apparecchio, mentre la misurazione nei confronti dell'imputato era intervenuta quindici anni dopo.
La Corte sottolinea che il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, aveva ritenuto tale situazione idonea a introdurre almeno un dubbio sul regolare funzionamento dell'etilometro al momento dell'accertamento. A ciò si aggiungeva la valutazione di insufficienza degli elementi sintomatici genericamente rilevati nell'immediatezza.
È dunque importante distinguere la regola generale dalla sua applicazione concreta: l'omessa verifica periodica non comporta automaticamente l'inattendibilità dell'etilometro; nella specifica vicenda, tuttavia, la protratta assenza di verifiche per un periodo di quindici anni, unitamente all'insufficienza degli altri elementi disponibili, ha consentito al giudice di merito di ritenere non superato il dubbio sulla prova della responsabilità.
⚖️ I poteri istruttori del giudice e l'art. 507 cod. proc. pen.
La seconda questione riguarda il mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria previsti dall'art. 507 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire ulteriori elementi per verificare il funzionamento dell'apparecchio prima di pronunciare l'assoluzione.
La Cassazione esclude la fondatezza della censura, ricordando che la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita sul mancato esercizio del potere istruttorio officioso, quando la stessa struttura argomentativa della pronuncia dimostri che gli elementi già acquisiti erano stati ritenuti sufficienti per assumere una decisione, positiva o negativa, sulla responsabilità.
📌 Il principio operativo per l'accertamento dell'ebbrezza
La pronuncia chiarisce, in definitiva, che la mancata osservanza della periodicità delle verifiche dell'etilometro non determina automaticamente la nullità, l'inutilizzabilità o l'inattendibilità della misurazione. Essa costituisce, piuttosto, un elemento che il giudice deve considerare nella complessiva valutazione dell'affidabilità del dato.
Per l'operatore della circolazione stradale, il rilievo pratico della decisione consiste quindi nella necessità di non confondere l'irregolarità relativa ai controlli periodici con la prova del concreto malfunzionamento dell'apparecchio. Al tempo stesso, quando la regolarità delle verifiche sia specificamente contestata, tale circostanza può assumere rilievo nella valutazione probatoria, soprattutto se accompagnata dall'assenza o dall'insufficienza di ulteriori elementi idonei a confermare il superamento della soglia penalmente rilevante.
📌 Conclusioni
La sentenza n. 31662/2026 riafferma quindi un equilibrio tra valore dell'accertamento strumentale e principio del libero convincimento: l'etilometro rappresenta uno strumento privilegiato di rilevazione, ma il suo risultato resta soggetto alla valutazione giudiziale di attendibilità. La mancanza delle verifiche periodiche non produce un automatismo invalidante, ma può contribuire, in presenza di ulteriori circostanze, a fondare un ragionevole dubbio sull'affidabilità della misurazione.
La decisione assume particolare interesse perché conferma che, nell'accertamento della guida in stato di ebbrezza, la regolarità formale dell'apparecchio e la concreta attendibilità del risultato costituiscono profili distinti, entrambi rilevanti nell'apprezzamento complessivo della prova.
Nota finale degli Autori: il presente approfondimento è stato redatto sulla base del testo della pronuncia sopra riportata.