CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

 

Articolo 92 CdS
Estratto dei documenti di circolazione o di guida

(Vedi art. 92 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.
   2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni.
   3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

 

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OSSERVAZIONI

* L'entrata in vigore del DU (Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo) ha escluso la possibilità di rilasciare la carta di circolazione provvisoria ma, qualora l'UMC o lo studio di consulenza si trovi nell'impossibilità di emettere il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo finalizzato alla sola circolazione in strada del veicolo (e non anche all'immatricolazione dello stesso), può essere emesso dai suddetti soggetti rispettivamente un estratto della carta di circolazione o una ricevuta sostitutiva.
* La ricevuta dello studio di consulenza, rilasciata in caso di trasferimento di proprietà e cambio d'uso di un veicolo al nuovo proprietario che acquista un veicolo usato immatricolato (anche per conto di terzi) per adibirlo ad (*** autovettura da piazza ***), non è da ritenersi valida ai fini della circolazione del veicolo per il quale è destinato (taxi) poiché la procedura prevede anche la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'intestatario.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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