CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

 

Articolo 108 CdS
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole

(Vedi art. 108 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 293 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
   2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di circolazione.
   3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate.
   4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
   5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
   6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali.

 

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OSSERVAZIONI

* È possibile immatricolare macchine agricole semoventi (trattrici agricole, macchine agricole operatrici a due o più assi, macchine agricole operatrici ad un asse) e trainate (macchine agricole operatrici, rimorchi agricoli) purché aventi massa complessiva non superiore a 6 t, anche a nome di colui che si dichiara proprietario o comproprietari.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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