CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

 

Articolo 105 CdS
Traino di macchine agricole

(Vedi art. 105 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 265, art. 266, art. 267 e art. 268 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8 (1).
   2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
   3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
   4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.

 

(1) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

Una macchina agricola trainata (rimorchio agricolo) avente massa complessiva non superiore a 1.500 kg, è considerata, ai sensi dell'art. 47 del C.d.S., a tutti gli effetti un veicolo e in quanto tale, deve essere munito di targa ripetitrice quando è trainata da una trattrice agricola.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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