REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO IV
Veicoli a motore e loro rimorchi

§ 1. Disposizioni sulla circolazione di macchine agricole eccezionali
(Artt. 104 - 105 Codice della Strada)

Articolo 265 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

(Vedi art. 104, art 105 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 104 del Codice della Strada)

   1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..
   2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

 

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