CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XIII
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Capo I
 Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
(artt. 624 - 639-bis)

 

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Articolo 635-bis C.P.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

 

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OSSERVAZIONI

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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