CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
Capo IV
Dei delitti contro l'assistenza familiare
(artt. 570 - 574-ter)
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Articolo 572 bis C.P.
Confisca (1)
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1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato
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(1) Articolo inserito per effetto della Legge 2 dicembre 2025 n. 181, in vigore dal 17.12.2025
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