CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XI
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

Capo IV
 Dei delitti contro l'assistenza familiare
(artt. 570 - 574-ter)

 

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Articolo 572 C.P.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi

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1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli  anni diciotto.  (1)

4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato

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(1) Comma abrogato per effetto della legge 15 ottobre 2013 n. 119

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
* Arresto: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* Fermo di Polizia Giudiziaria: Consentito (384 c.p.p.)
* Applicazione delle misure cautelari: consentite (280 - 287 c.p.p.)
* Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo e quarto comma in caso di gravi lesioni e gravissime; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) in caso di morte

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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