CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO LA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPO II
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
(artt. 385 - 391-ter)
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Articolo 387 C.P.
Colpa del custode
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1. Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
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