CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 270 quinques.1 C.P.
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

 

1. Chiunque, al di fuori dei casi di  cui agli  articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione  beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente  dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) 

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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