CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 270 quinques C.P.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

 

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonchè della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies.

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) 

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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