CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 244 C.P.
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

 

1. Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

2. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini , ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); Facoltativo nell'ipotesi della competenza riservata al Tribunale
* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Consentito (384 c.p.p.)
* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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