CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)
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Articolo 243 C.P.
Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
2. Se la guerra segue, si applica la pena [di morte] (1); se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
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