CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo I
Delle misure di sicurezza personali

Sezione II
Disposizioni speciali

(artt. 215 - 235)

 

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Articolo 233 C.P.
Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province

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1. Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice.

2. Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

3. Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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