CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione II
Disposizioni speciali
(artt. 215 - 235)
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Articolo 234 C.P.
Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
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1. Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
3. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.
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