CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUINTO
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA
CAPO I
Della modificazione e applicazione della pena
(artt. 131 bis - 140)
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Articolo 133 bis C.P.
Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
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1. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.
2. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
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