Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento(CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (UE) n. 165/2014

 

NOTA ORIENTATIVA 9

 

Questione: Armonizzazione della dichiarazione scritta relativa alla rimozione o rottura di un sigillo tachigrafico da parte di un addetto al controllo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 165/2014 1.

Articolo: Articolo 22, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014.

L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce condizioni specifiche alle quali un sigillo può essere rimosso o rotto.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, quarto comma, primo trattino e all'articolo 22, paragrafo 5, quarto, e si verifica un'operazione di rimozione o rottura del sigillo a fini di controllo, una dichiarazione scritta deve essere rilasciata dall'addetto al controllo che conduce l'operazione. Tale dichiarazione scritta deve contenere le informazioni minime previste dal suddetto quarto comma. La presente nota propone una forma standard di tale dichiarazione scritta, che può essere utilizzata in modo armonizzato in tutta l'Unione qualora tutte le autorità di controllo degli Stati membri lo decidano

Approccio da seguire:

Le informazioni per la dichiarazione scritta di cui all'articolo 22, paragrafo 5, quarto comma, sono fornite nell'allegato 1.

Le informazioni contrassegnate dal simbolo (*) sono obbligatorie, come previsto dall'articolo 22, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 165/2014. Altre informazioni di cui all'allegato 1 non sono obbligatorie ma possono essere ritenute utili a seconda della specifica operazione di sigillatura che deve essere eseguita dalle autorità di controllo.

L'allegato 2 fornisce un modello di modulo standard che può essere utilizzato e rilasciato dalle autorità di contrasto durante i controlli, coerentemente con l'allegato 1. Si raccomanda agli agenti di controllo di utilizzare questo modulo standard durante le loro operazioni. Si raccomanda al conducente di conservare la copia originale di questo documento a bordo del veicolo e che l'autorità che effettua l'operazione ne conservi una copia. Il retro del modulo standard contiene informazioni relative ai sigilli che possono essere di aiuto alle autorità di controllo durante il controllo della conformità dei sigilli presenti sui veicoli.

.

La presente nota di orientamento ha lo scopo di assistere i conducenti, le imprese e le autorità nell'applicazione del
regolamento (UE) n. 165/2014. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per interpretare
autorevolmente il diritto dell'Unione
.

.

.

(1) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, sui tachigrafi nel trasporto su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio sugli apparecchi di controllo nel trasporto su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561 /2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di alcune legislazioni sociali relative ai trasporti su strada Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

 

 

ALLEGATO 1

Informazioni suggerite per la dichiarazione scritta di cui all'articolo 22, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014

 

1.    (*) Stato membro dell'autorità di controllo
2.    (*) Nome dell'autorità di controllo
3.    (*) Nome del preposto al controllo
4.    (*) Numero della scheda di controllo
5.    (*) Data e ora di rimozione o rottura del sigillo

 

6.    Posizione della rimozione o rottura del sigillo (ad es. punto di controllo, direzione)
7.    (*) Numero di identificazione del veicolo (VIN)
8.    Numero di targa del veicolo (VRN)
9.    (*) Numero del sigillo rimosso o rotto: MMNNNNNNNN
             a.   Se applicabile, segno speciale sul sigillo rimosso o rotto
10.  (*) Se del caso, numero del nuovo sigillo apposto: MMNNNNNNNN
             a.   Se applicabile, contrassegno speciale sul nuovo sigillo (apposto dall'addetto al controllo)
11.   Data dell'ultima calibrazione valida
12.   Altre osservazioni

 

13.   Conducente del veicolo al momento del controllo
14.   Firma del conducente
15.   Firma dell'ufficiale (e timbro se disponibile)

.

 

 

(1) Il termine di otto giorni lavorativi per fornire una carta sostitutiva si applicherà a decorrere dal 2 marzo 2016. Fino a quel momento si applica l'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3821/85 che stabilisce che l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo.

 

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