Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento(CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (UE) n. 165/2014

 

NOTA ORIENTATIVA 7

 

Questione: Significato di "arco di 24 ore".

Articolo: Articolo 8, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 561/2006

Approccio da seguire:

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento un nuovo periodo di riposo giornaliero deve essere effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo (periodo di riposo regolare oppure periodo di riposo giornaliero o settimanale ridotto). Il successivo arco di 24 ore comincia dal momento in cui termina l'effettuazione di un periodo di riposo giornaliero o settimanale "qualificabile come tale". Per periodo di riposo "qualificabile come tale" si intende un periodo di riposo di durata minima legale effettuato nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo qualificabile come tale. Tale periodo di riposo qualificabile come tale può aver termine dopo l'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo se la sua durata totale è superiore al minimo prescritto dalla normativa.

Al fine di determinare il rispetto delle disposizioni in materia di tempi di riposo giornaliero, i soggetti preposti ai controlli dovrebbero prendere in esame tutti gli archi di 24 ore successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale.

Si raccomanda ai soggetti preposti ai controlli, nel caso di periodi di attività successivi a un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, durante i quali i conducenti non effettuano un periodo di riposo giornaliero qualificabile come tale:

1. di suddividere i suddetti periodi di attività in archi consecutivi di 24 ore, a partire dalla fine dell'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale,

e

2. di applicare le disposizioni in materia di periodi di riposo giornalieri a ciascuno di questi periodi di riferimento di 24 ore.

Se la fine di un siffatto arco di 24 ore cade in un periodo di riposo in corso, che non è un periodo di riposo qualificabile come tale in quanto la sua durata minima legale non è stata completata entro l'arco di 24 ore, ma continua nel successivo arco di 24 ore e raggiunge in un momento successivo la durata minima prescritta, il calcolo del successivo arco di 24 ore inizia dal momento in cui un conducente termina il suo periodo di riposo di durata complessiva di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero.

Allorché è individuato un periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale, l'esame del successivo arco di 24 ore inizia dalla fine di tale periodo di riposo giornaliero o settimanale qualificabile come tale (dalla fine del pertinente periodo di riposo se il periodo di riposo effettuato è in realtà più lungo del periodo di tempo minimo previsto).

Questo metodo di calcolo dovrebbe consentire alle autorità preposte ai controlli di individuare e sanzionare tutte le violazioni delle disposizioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.

Per i conducenti in caso di multipresenza dovrebbe essere utilizzato un metodo di calcolo analogo, sostituendo l'arco di riferimento di 24 ore con un arco di 30 ore, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

 

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