Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento(CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85

 

NOTA ORIENTATIVA 2

 

Questione: Registrare il tempo impiegato dal conducente per raggiungere un luogo che non è quello consueto per prendere in consegna o cedere il controllo di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.

Articolo: 9 del regolamento (CE) n. 561/2006

Approccio da seguire: Un conducente che si rechi in un luogo specifico, diverso dalla sede di attività del datore di lavoro e indicatogli da quest'ultimo, per prendere in consegna e guidare un veicolo munito di tachigrafo, adempie a un obbligo nei confronti del proprio datore di lavoro e non può, pertanto, disporre liberamente del proprio tempo.

Pertanto, in linea con l'articolo 9, paragrafi 2 e 3:

- il tempo impiegato dal conducente per raggiungere o ritornare da un luogo che non sia la residenza del conducente né la sede di attività del suo datore di lavoro, e dove egli debba prendere in consegna o restituire un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia dato istruzioni sui tempi e le modalità per raggiungere tale luogo o abbia lasciato tale scelta al conducente, dovrebbe essere registrato come "disponibilità" o "altre mansioni", a seconda della legislazione nazionale degli Stati membri;

e

- il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo che non rientra nel campo di applicazione del regolamento per raggiungere o ritornare da un luogo diverso dalla residenza del conducente o dalla sede di attività del suo datore di lavoro e dove egli debba prendere in consegna o restituire un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento, dovrebbe essere registrato come "altre mansioni".
Nei seguenti tre casi il tempo impiegato alla guida può essere considerato come "riposo" o "interruzione".
Il primo caso è quando il conducente accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario. In questo caso il conducente effettua il periodo di riposo e/o interruzione, purché egli disponga di una branda o di una cuccetta (articolo 9, paragrafo 1).
Il secondo caso si dà quando un conducente non accompagna il veicolo ma, in treno o in nave traghetto, si reca in o proviene da un luogo in cui prenderà in consegna o ha ceduto il controllo di un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento (articolo 9, paragrafo 2), purché egli disponga di una branda o di una cuccetta sul treno o sul traghetto di cui trattasi.
Il terzo caso infine si registra quando il veicolo è guidato da più di un conducente. Se un secondo conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo di 45 minuti del "tempo di disponibilità" di tale secondo conducente può essere considerato come "interruzione".
Non esiste una differenziazione quanto alla natura del contratto di lavoro del conducente.
Dette norme si applicano dunque sia ai conducenti assunti con un contratto di lavoro permanente sia a quelli impiegati su base temporanea da un'agenzia di lavoro interinale.
Nel caso di questa seconda categoria (i conducenti senza un contratto di lavoro permanente), con "sede di attività del datore di lavoro" si intende la sede di un'impresa che si avvale dei servizi di tale conducente ('l'impresa utente') per i suoi trasporti su strada e non la sede dell'agenzia di lavoro interinale.

Commento: Corte europea di giustizia, causa C-76/77 e causa C-297/99.

 

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