Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento(CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85

 

NOTA ORIENTATIVA 1

 

Questione: Deroga in casi eccezionali ai periodi di riposo minimi e ai tempi massimi di guida allo scopo di raggiungere un punto di sosta appropriato.

Articolo: 12 del regolamento (CE) n. 561/2006

Approccio da seguire: L'articolo 12 contiene disposizioni che consentono al conducente di derogare ai requisiti minimi in materia di riposo e ai periodi massimi di guida, di cui agli articoli da 6 a 9, allo scopo di raggiungere un punto di sosta appropriato. L'articolo 12 non autorizza il conducente a derogare alle disposizioni del regolamento per motivi che siano conosciuti prima di intraprendere il viaggio. Esso ha lo scopo di consentire ai conducenti di gestire situazioni in cui, inaspettatamente, risulta impossibile rispettare le disposizioni del regolamento nel corso del viaggio, ovvero in situazioni di difficoltà inconsuete, indipendenti dalla volontà del conducente e inattese al punto da non poter essere previste neppure applicando la dovuta diligenza. La deroga ha inoltre la funzione di assicurare la protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico, tenendo conto in ogni caso dei norme di sicurezza stradale.

In relazione alle situazioni sopra delineate sono tre i soggetti cui incombono determinati obblighi:

1) L'impresa di trasporto deve pianificare con cura il viaggio del conducente, prendendo in considerazione, ad esempio, gli ingorghi che si verificano regolarmente, le condizioni meteorologiche e l'accesso a appropriati punti di sosta; in altri termini essa deve organizzare il lavoro in modo tale che il conducente sia messo nelle condizioni di attenersi regolamento e che siano rispettati i requisiti delle società di spedizione e assicurative in materia di strutture di sicurezza per il parcheggio.

2) Il conducente deve attenersi scrupolosamente alle norme e non superare i tempi massimi di guida, a meno che non si verifichino inaspettatamente circostanze eccezionali e risulti impossibile rispettare il regolamento senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale, delle persone, del veicolo o del suo carico. Se il conducente ritiene necessario derogare dal regolamento, e tale decisione non mette a repentaglio la sicurezza stradale, egli indica a mano la natura e il motivo di tale deroga (in una qualsiasi lingua della Comunità sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo o nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio) non appena  raggiunge il punto di sosta.

3) Gli incaricati dei controlli sono tenuti alla discrezione professionale quando verificano se il mancato rispetto dei tempi di guida sia da considerarsi giustificato.
Nel valutare la legittimità della deroga sulla base dell'articolo 12, gli incaricati dei controlli devono tenere attentamente conto di tutte le circostanze, e in particolare delle seguenti:

   a) l'elenco cronologico delle registrazioni dei tempi di guida del conducente, per definirne i comportamenti di guida e verificare se egli normalmente rispetti le norme sui tempi di guida e di riposo e se la deroga riveste carattere eccezionale;

   b) la deroga ai tempi massimi di guida non deve avere carattere regolare e deve essere motivata da circostanze eccezionali, quali: incidenti stradali di notevoli entità, condizioni meteorologiche estreme, deviazioni, mancanza di posto nelle piazzole di parcheggio, ecc. (Il presente elenco di circostanze eccezionali riveste carattere puramente indicativo. Il principio su cui si basa la valutazione è che il motivo di un eventuale mancato rispetto dei tempi massimi di guida non deve essere conosciuto anticipatamente ovvero deve essere finanche impossibile da prevedere);

   c) i periodi di guida giornalieri e settimanali dovrebbero essere rispettati; il conducente, pertanto, non dovrebbe realizzare alcun "guadagno di tempo" superando i periodi di guida alla ricerca di un posto di sosta;

   d) la deroga alle norme sui periodi di guida non dovrebbe determinare una riduzione delle interruzioni e dei periodi di riposo giornalieri e settimanali.

Commento: Corte europea di giustizia, causa C-235/94.

 

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