Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

 

LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento(CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85

 

NOTA DI ORIENTAMENTO 4

 

Questione: Registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico.

Articolo: 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 con riferimento al regolamento (CE) n. 1360/2002 (allegato 1B)

Approccio da seguire: Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.

Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato – durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.

Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).

Pertanto:

  • gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5);
  • nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fornite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale.
  • gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e mezza (4,5) di guida.
  • la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste frequenti o multiple.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato dalle competenti autorità. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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