Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 23 ottobre 2026
DECRETO SICUREZZA N. 190/2026: PIÙ STRUMENTI, MA QUALI RISULTATI? VIOLENZA ORGANIZZATA, MINORI E GARANZIE ALLA PROVA
Dalle domande di «Dalla piazza alla rete» al testo pubblicato: analisi articolo per articolo di necessità, proporzionalità, benefici plausibili e criticità applicative.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del V anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.
1. Nota degli Autori
2. Introduzione
3. PARTE I
Il decreto articolo per articolo.
Dalla fattispecie penale alla decisione operativa.
Presupposti, vantaggi attesi e criticità dei singoli interventi.
3.1 Imputabilità dei minori: una semplificazione troppo generale?.
3.2 Devastazione e impianti: che cosa giustifica gli aggravamenti?.
3.3 Il nuovo reato: quale spazio aggiunge alla tutela esistente?.
3.4 Cinque persone e organizzazione occasionale: una soglia non basta.
3.5 Condotte, eventi e pene: quanto è selettiva la fattispecie?.
3.6 Travisamento, infrastrutture e lesioni: gravità da distinguere.
3.7 Organizzatori e istigatori: perché una pena fino a dodici anni?.
3.8 Dalla piazza alla rete: che cosa conferma il testo pubblicato?.
3.9 Lesioni e danneggiamento: i raccordi che meritano chiarezza.
3.10 Flagranza differita: un vantaggio operativo con un costo probatorio.
3.11 Processo minorile: che cosa cambia negli accertamenti?.
3.12 Sedici anni e custodia cautelare: evitare una lettura troppo ampia.
3.13 Magistrati entro ventiquattro ore: una risposta organizzativa concreta.
3.14 Multe ai genitori: responsabilizzazione o ulteriore fragilità?.
3.15 Sostegno educativo: perché il collegamento arriva alla reiterazione?.
3.16 Danni pubblici: la rapidità del ristoro dipende dagli atti.
3.17 Danni privati: un credito più rapido non è un credito incontestabile.
3.18 Divieto di radunarsi: prevenzione mirata o esclusione dallo spazio pubblico?.
3.19 Trattenimento preventivo: quanto si amplia la restrizione?.
3.20 Milano, cinquecento militari: presidio immediato e risultati strutturali.
3.21 Risorse invariate: chi svolgerà le nuove attività?.
3.22 Entrata in vigore e conversione: che cosa si applica da quando?.
3.23 Libertà e sicurezza: quali domande costituzionali restano aperte?.
3.24 Il criterio operativo: a ogni potere la sua prova.
10. CONCLUSIONI
Sicurezza e garanzie nella prova dei risultati.
Una valutazione complessiva e i punti da verificare in conversione.
1. Nota degli Autori
Il contributo esamina il testo originario del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2026, con entrata in vigore dal 23 ottobre 2026. Le osservazioni critiche esprimono valutazioni degli Autori e non anticipano esiti giudiziari. La ricostruzione distingue il contenuto delle disposizioni dai problemi interpretativi e dalle esigenze organizzative. Il documento fotografa la versione iniziale del decreto: eventuali modifiche in conversione richiederanno una nuova verifica.
2. Introduzione
Una risposta normativa da leggere nelle sue condizioni concrete.
Il provvedimento deliberato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2026 ed emanato il 22 ottobre interviene su reati, processo minorile, prevenzione e recupero dei danni. La pubblicazione consente ora di passare dagli annunci alla valutazione delle scelte effettivamente compiute. Il 22 ottobre è il giorno della pubblicazione; il 23 ottobre è quello di entrata in vigore. Il presente esame riguarda il testo originario, ancora soggetto a conversione.
Il punto di partenza è il FOCUS «DALLA PIAZZA ALLA RETE: QUANDO I SOCIAL DIVENTANO STRUMENTI DI ORGANIZZAZIONE DELLE VIOLENZE», pubblicato il 22 ottobre 2026, con il sottotitolo «Il nuovo decreto sicurezza, le responsabilità di chi coordina gruppi violenti attraverso strumenti telematici e il confine tra prevenzione dei reati e libertà costituzionali». Nato anche dall’osservazione del Dott. Brambilla, quel contributo dichiarava espressamente di esaminare contenuti annunciati, in assenza della verifica del testo definitivo. Non va quindi letto retroattivamente come commento a una disciplina già accertata come vigente.
Le domande allora formulate rimangono il filo della presente analisi: quale spazio aggiunge il nuovo reato, quanto anticipa la punibilità e come distingue l’organizzazione violenta dall’esercizio delle libertà? A queste si aggiungono interrogativi sui minori, sulla capacità educativa delle famiglie, sulle restrizioni preventive e sulle risorse. Una misura può perseguire una finalità condivisibile ed essere migliorabile nella costruzione; può offrire un vantaggio immediato e produrre costi organizzativi non trascurabili. La valutazione distingue questi piani, senza attribuire a effetti soltanto plausibili il valore di risultati già dimostrati.
3. PARTE I
Il decreto articolo per articolo.
Dalla fattispecie penale alla decisione operativa.
Presupposti, vantaggi attesi e criticità dei singoli interventi.
3.1 Imputabilità dei minori: una semplificazione troppo generale?
L’art. 1, comma 1, introduce nell’art. 98 del codice penale una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. La prova contraria rimane ammessa; non viene abbassata l’età minima dell’imputabilità e resta la diminuzione di pena del minore imputabile. Capacità presunta e colpevolezza presunta restano concetti distinti: fatto, autore ed elemento soggettivo devono essere accertati.
Era necessaria una regola generale per rispondere alla violenza di alcuni gruppi? La modifica riguarda ogni reato del minore nella fascia indicata. La sua ampiezza richiede quindi una giustificazione autonoma: l’urgenza dei disordini, da sola, non dimostra che il precedente accertamento dell’imputabilità fosse inadeguato in tutti i procedimenti minorili.
Il vantaggio plausibile è ridurre l’attività destinata a confermare una capacità non controversa. Il costo possibile è la minore emersione di fragilità cognitive o maturative, soprattutto quando la difesa dispone di meno strumenti. La domanda decisiva sarà se i dubbi specifici condurranno ad accertamenti effettivi anche quando il ragazzo non sappia formularli tecnicamente. Una presunzione superabile non dovrebbe diventare, nella pratica, una capacità non più verificata.
3.2 Devastazione e impianti: che cosa giustifica gli aggravamenti?
L’art. 1, commi 2 e 3, aumenta da un terzo alla metà le pene dell’art. 419 e dell’art. 420 del codice penale quando ricorrono le condizioni introdotte. Per devastazione e saccheggio occorre che il fatto avvenga durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o deposito. Per l’attentato a impianti di pubblica utilità non è richiesto quest’ultimo elemento.
La vulnerabilità degli esercizi e il danno collettivo derivante dalla compromissione dei servizi offrono ragioni comprensibili al rafforzamento. Occorre però mantenere gli elementi dei reati di base: non ogni furto è saccheggio e non ogni danneggiamento di un bene pubblico è un attentato a impianti.
L’aumento della pena non dimostra da solo un aumento della deterrenza. La valutazione deve considerare la gravità già riconosciuta alle fattispecie, l’effettiva identificazione degli autori e la proporzionalità nel caso concreto. Il contesto della manifestazione non può sostituire la prova del fatto aggravato.
3.3 Il nuovo reato: quale spazio aggiunge alla tutela esistente?
Il nuovo art. 420-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1, comma 4, riguarda la violenza organizzata durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza limitazione testuale alle sole manifestazioni politiche. La fattispecie base richiede partecipazione a un gruppo di almeno cinque persone, organizzato anche occasionalmente, le condotte indicate, un concreto pericolo per le persone e danni alle cose.
Il FOCUS «Dalla piazza alla rete» aveva posto il problema del vuoto normativo soltanto apparente. La pubblicazione non autorizza a sostenere che prima mancassero strumenti contro la violenza collettiva: concorso di persone, istigazione e singoli delitti erano già disponibili. La novità va cercata nella combinazione dei requisiti e nella distinta repressione dell’attività organizzativa.
La specializzazione è utile se rende riconoscibile una condotta ulteriore o ne precisa meglio il disvalore. Diventa meno convincente se moltiplica qualificazioni concorrenti senza chiarirne i rapporti. Questo bilancio richiederà il confronto applicativo; non può essere risolto soltanto dal nome del nuovo reato.
3.4 Cinque persone e organizzazione occasionale: una soglia non basta
Il requisito numerico riguarda il gruppo organizzato, non cinque persone vicine nell’inquadratura di una telecamera. La responsabilità resta personale: devono essere ricostruiti appartenenza al gruppo, contributo e consapevolezza di ciascuno, distinguendo i partecipanti alla manifestazione dagli autori delle condotte illecite.
L’organizzazione anche occasionale permette di intercettare aggregazioni rapide, comprese quelle coordinate online. Il vantaggio ha però un costo di precisione: quanto meno si richiede una struttura stabile, tanto più devono essere riconoscibili gli indici del coordinamento. Distribuzione degli oggetti, istruzioni, compiti e movimenti concordati sono esempi di elementi da valutare, non presunzioni previste dalla legge.
La simultaneità non prova da sola l’organizzazione. Anche l’ingresso o l’uscita di un soggetto dal gruppo richiedono una ricostruzione temporale. La soglia numerica è un criterio selettivo apprezzabile, ma non può compensare una prova debole del legame organizzativo.
3.5 Condotte, eventi e pene: quanto è selettiva la fattispecie?
Il primo comma contempla l’uso illegittimo di bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, oppure il lancio degli oggetti o materiali indicati, fra cui razzi, fuochi artificiali, petardi e strumenti per nebulizzare gas urticanti. Il solo possesso non integra automaticamente questa fattispecie, pur potendo rilevare per altre disposizioni.
Occorrono cumulativamente concreto pericolo per l’incolumità delle persone e danni alle cose. Un episodio pericoloso senza danni non coincide con il reato consumato qui descritto; restano valutabili altre qualificazioni o il tentativo, ricorrendone i presupposti. È una delimitazione legislativa, che non può essere rimossa per facilitare la contestazione.
La pena base è la reclusione da due a cinque anni, insieme alla multa da 10.000 a 20.000 euro, salvo il fatto costituente più grave reato. La selezione di condotte ed eventi limita l’incriminazione; la severità economica e detentiva impone però una graduazione attenta ai contributi individuali. La clausola iniziale non autorizza né il cumulo automatico delle imputazioni né un assorbimento indiscriminato.
3.6 Travisamento, infrastrutture e lesioni: gravità da distinguere
L’aumento da un terzo alla metà riguarda il travisamento o modalità idonee a rendere difficoltosa l’identificazione e, distintamente, l’uso o lancio diretto contro le infrastrutture e i beni elencati. Sono compresi servizi energetici, trasporti e telecomunicazioni, ma anche beni destinati a funzioni pubbliche, pubblico servizio o utilità, o esposti alla pubblica fede.
La continuità dei servizi giustifica una tutela rafforzata, ma l’elenco non comprende soltanto infrastrutture strategiche. Occorre individuare il bene e l’azione diretta contro di esso: la sola vicinanza a una stazione non basta. Analogamente, l’abbigliamento non esonera dalla verifica sulla concreta idoneità a ostacolare l’identificazione.
Se le condotte del primo comma cagionano lesioni, sono aumentate da un terzo alla metà le pene degli articoli 582, 583, 583-quater e 583-quinquies del codice penale. Non nasce una pena unica per qualsiasi lesione. Qualificazione dell’offesa, causalità, responsabilità personale e rapporti fra reati e circostanze richiedono verifiche distinte.
3.7 Organizzatori e istigatori: perché una pena fino a dodici anni?
Il terzo comma punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chi organizza o promuove la formazione del gruppo, oppure incita o istiga alle condotte del primo comma, anche con strumenti informatici o telematici. La promozione di una manifestazione lecita non coincide con la formazione del gruppo così qualificato.
È ragionevole punire chi organizza più severamente di chi esegue? Un coordinatore può rendere possibile una pluralità di offese e restare lontano dagli scontri: la differenziazione ha una logica. Il divario rispetto ai due-cinque anni della fattispecie base rende però decisiva la precisione delle condotte di promozione, incitamento e istigazione.
Il comma non ripete gli eventi di pericolo e danno del primo, ma richiama gruppo e condotte. Il rapporto con la successiva realizzazione delle violenze e il momento consumativo restano nodi interpretativi. Non è corretto dare per certo né che occorra sempre il reato consumato in piazza, né che basti un qualunque messaggio preparatorio. Quanto più si anticipa la tutela, tanto più deve essere riconoscibile la condotta punibile.
3.8 Dalla piazza alla rete: che cosa conferma il testo pubblicato?
Il FOCUS «Dalla piazza alla rete» distingueva invito pacifico, protesta anche aspra e organizzazione consapevole di violenze. Il decreto conferma espressamente il rilievo del mezzo digitale, ma non cancella questi confini. Non introduce, per il solo uso di quel mezzo, un reato informatico contro sistemi o dati: considera una modalità di realizzazione dell’attività organizzativa o istigatoria.
Amministrare una chat, condividere un invito o esprimere dissenso non equivale automaticamente a organizzare violenza. Il titolare dell’account coincide con l’autore? Il messaggio contiene istruzioni, una citazione, una critica o un invito criminoso? Sono domande probatorie che richiedono attribuzione, contesto, sequenza delle conversazioni e riscontri individualizzati.
Una frase isolata o un contenuto inoltrato non possono essere valutati ignorando il resto dell’accertamento. La norma non introduce con questa previsione un potere generale di accesso alle chat: acquisizione e conservazione dei dati seguono le regole applicabili. Il mezzo telematico rende esplicita una modalità dell’azione, non semplifica automaticamente la prova della responsabilità.
3.9 Lesioni e danneggiamento: i raccordi che meritano chiarezza
L’art. 1, comma 5, inserisce «primo comma» nel rinvio all’art. 583-quater contenuto nell’art. 582, secondo comma, del codice penale. È un intervento sulla procedibilità da leggere nel testo coordinato, non una modifica che renda ogni lesione sempre procedibile d’ufficio. Una minima inserzione può produrre conseguenze processuali rilevanti: il risultato del raccordo dovrebbe essere immediatamente leggibile.
Il comma 6 introduce l’art. 635.1 del codice penale: per le condotte dell’art. 635, primi tre commi, commesse da un gruppo organizzato anche occasionalmente di almeno cinque persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. La formulazione è costruita come aumento della pena delle condotte richiamate. Non richiede che il fatto avvenga durante una manifestazione.
Il carattere organizzato può aumentare l’offensività anche altrove: la scelta ha una ragione, ma il suo ambito più ampio va dichiarato. Non basta contare i presenti o constatare il danno; occorrono condotta tipica, organizzazione e contributo individuale. Anche i rapporti con violenza organizzata, devastazione, attentato e lesioni richiederanno un’applicazione delle regole sul concorso, senza una soluzione universale anticipata dal commento.
3.10 Flagranza differita: un vantaggio operativo con un costo probatorio
L’art. 2 inserisce gli articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 nel comma 1.1 dell’art. 382-bis c.p.p. Restano necessari documentazione videofotografica o altri documenti legittimamente ottenuti da dispositivi informatici o telematici, dai quali emergano inequivocabilmente fatto e autore. L’arresto deve intervenire nel tempo necessario all’identificazione, comunque entro quarantotto ore dal fatto.
La ragione favorevole è concreta: un arresto immediato nella folla può aggravare il pericolo per operatori e presenti. Il differimento consente di separare identificazione e intervento. La distanza temporale aumenta però l’importanza della prova: riconoscere una persona e dimostrare ciò che ha fatto sono verifiche diverse.
Il massimo di quarantotto ore non è un periodo liberamente utilizzabile per attendere. Vanno documentati sequenza identificativa, acquisizione e conservazione dei file, presupposti dell’arresto e tempi. Flagranza differita non significa arresto obbligatorio per ogni caso. L’effettiva utilità dipenderà anche da competenze tecniche e uffici disponibili, non soltanto dall’estensione del catalogo.
3.11 Processo minorile: che cosa cambia negli accertamenti?
L’art. 3, lettera a), coordina l’art. 9 del d.P.R. n. 448/1988 con la presunzione di capacità: elimina dal comma 1 il riferimento all’imputabilità e introduce un comma 1-bis secondo cui pubblico ministero e giudice possono acquisire elementi per quel giudizio. L’accertamento della personalità rimane, ma cambia la collocazione dell’approfondimento sull’imputabilità.
Il verbo «possono» rende visibile il nuovo punto di partenza. La criticità non è la scomparsa di ogni attenzione alla personalità, che il testo non dispone, ma il rischio di approfondimenti meno frequenti nei casi meno evidenti. La prova contraria deve poter emergere realmente, senza dipendere soltanto dall’iniziativa economicamente sostenibile dalla famiglia.
La lettera b) richiama la flagranza differita nell’art. 16 del medesimo decreto. Il regime resta da coordinare con condizioni dell’arresto e garanzie speciali del minore: l’identificazione differita può essere utile, ma non costituisce da sola una ragione sufficiente per privare della libertà.
3.12 Sedici anni e custodia cautelare: evitare una lettura troppo ampia
La lettera c) aggiunge l’eccezione per chi abbia compiuto sedici anni alla fine dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 448/1988. Il periodo immediatamente precedente esclude l’applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo: è questo il raccordo specifico da esaminare, non una generale cancellazione della considerazione dei percorsi educativi.
La regola richiamata prevede, in presenza di gravi indizi per i delitti degli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, la custodia in carcere salvo che risultino insussistenti le esigenze cautelari. È dunque su questo ambito specifico che opera l’eccezione anagrafica. Non nasce un obbligo generalizzato di carcere per qualsiasi sedicenne imputato. La tecnica dell’aggiunta in coda rende però delicata la lettura: riscrivere il periodo completo in conversione renderebbe più chiaro il risultato.
La lettera d) aggiunge gli articoli 420-bis e 635.1 al catalogo dell’art. 23, comma 1. Ammissibilità della custodia e obbligatorietà restano diverse: gravità indiziaria, esigenze e disciplina minorile vanno verificate. Nei reati di gruppo possono coesistere contributi molto differenti; il disordine complessivo non sostituisce la motivazione sulla singola persona.
3.13 Magistrati entro ventiquattro ore: una risposta organizzativa concreta
L’art. 4 modifica l’art. 110 del regio decreto n. 12/1941: per eventi di ordine pubblico suscettibili di produrre molti arresti, l’applicazione dei magistrati è disposta entro ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio, senza attendere il parere del consiglio giudiziario. Richiesta e provvedimento vengono trasmessi al consiglio per le sue valutazioni.
È uno degli interventi con il rapporto più diretto fra problema e rimedio: un picco di arresti richiede giudici disponibili entro termini che rimangono invariati. Le ventiquattro ore riguardano l’assegnazione dei magistrati, non un’estensione del trattenimento o dei tempi di convalida.
Il limite è materiale: la presenza del magistrato non rende automaticamente disponibili cancellerie, aule, interpreti e difensori. Il beneficio richiede che l’intera sequenza organizzativa sia in grado di reggere il carico. L’accelerazione è apprezzabile proprio se permette un controllo effettivo, non soltanto una trattazione più rapida sulla carta.
3.14 Multe ai genitori: responsabilizzazione o ulteriore fragilità?
L’art. 5, commi 1 e 2, prevede una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro all’esercente la responsabilità genitoriale quando il minore, anche non imputabile, partecipa ai fatti-reato specificamente elencati; nella reiterazione l’importo sale da 1.000 a 2.000 euro. In entrambi i casi è ammessa la prova di non aver potuto impedire il fatto. Il catalogo rinvia all’art. 10, comma 6-quater, del d.l. n. 14/2017 e agli articoli 419, 420, 420-bis e 635.1 del codice penale.
La multa migliora la vigilanza o colpisce anche chi non riesce già a esercitarla? Può incentivare un intervento possibile e trascurato. Non crea però le risorse educative mancanti e può pesare di più su famiglie economicamente fragili senza aumentare la loro capacità di controllo. È un rischio plausibile, non un effetto già dimostrato.
La prova liberatoria deve distinguere omissione evitabile e impossibilità concreta: educare non equivale a garantire una sorveglianza fisica continua. Se fosse richiesta una dimostrazione impossibile, l’esonero resterebbe nominale. La reiterazione va documentata secondo il coordinamento normativo applicabile: non basta che il minore sia noto all’ufficio e il decreto non introduce qui un proprio termine biennale.
3.15 Sostegno educativo: perché il collegamento arriva alla reiterazione?
Il comma 3 permette al prefetto, quando irroga la sanzione per reiterazione, di segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del genitore l’opportunità di progetti personalizzati di sostegno educativo. È una facoltà, distinta dall’addebito economico.
L’apertura a un intervento non soltanto sanzionatorio è positiva. Il limite sta nella costruzione: è opportuno attendere un nuovo episodio prima di considerare il bisogno educativo? La domanda suggerisce un possibile miglioramento; non significa che al primo episodio siano oggi esclusi altri interventi sociali già previsti.
L’efficacia dipenderà da disponibilità dei servizi, personalizzazione e raccordo territoriale. Un rinvio privo di percorsi concretamente accessibili non modifica le condizioni familiari. Anche l’aumento della multa nella reiterazione dovrebbe accompagnarsi, sul piano valutativo, alla verifica di quali opportunità educative siano state effettivamente offerte.
3.16 Danni pubblici: la rapidità del ristoro dipende dagli atti
Il comma 4 richiama in via residuale la legge 24 novembre 1981, n. 689. Fatto del minore, presupposti della sanzione al genitore e responsabilità patrimoniale non vanno confusi. Anche per il minore non imputabile devono essere documentati fatto e partecipazione.
Il comma 5 permette al prefetto, emettendo l’ordinanza dei commi 1 o 2, di ingiungere il risarcimento dei danni a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, liquidandoli sulla base degli atti. Sanzione e risarcimento restano voci diverse. Proprietà, causalità, danno e imputazione al destinatario richiedono un’istruttoria riconoscibile.
La via più rapida può essere utile per un ripristino ben documentato. È più problematica quando la quantificazione è controversa o più persone hanno prodotto danni differenti. La velocità è un beneficio soltanto se l’istruttoria è completa: non quando il costo dell’accertamento viene trasferito integralmente a chi deve fare opposizione.
Il comma 6 prevede contro questa ingiunzione risarcitoria opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, al tribunale della residenza del genitore, nei confronti dell’ente beneficiario, con rinvio all’art. 32, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 150/2011. Il termine speciale non si estende automaticamente all’opposizione contro la sanzione. Importi, titoli e rimedi devono risultare chiaramente distinti.
3.17 Danni privati: un credito più rapido non è un credito incontestabile
Il comma 7 consente al privato danneggiato di chiedere un decreto ingiuntivo utilizzando l’ordinanza sanzionatoria e i relativi atti, insieme a una consulenza tecnica di parte sulla stima. Il testo riconosce a tali documenti valore di prova scritta per il procedimento monitorio e prevede la provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
Il beneficio è ridurre le difficoltà iniziali del danneggiato. Il punto sensibile è l’asimmetria: atti amministrativi e stima di parte sostengono una decisione esecutiva prima del pieno contraddittorio. La consulenza di parte non diventa una quantificazione incontrovertibile e il prefetto non liquida con questo comma il danno privato. Restano controllo giudiziale e rimedi di opposizione.
Per valutare il risultato occorrerà distinguere somme richieste, riconosciute e recuperate. Un titolo rapido non rende solvibile chi non lo è. Costi difensivi e opposizioni andranno considerati insieme al vantaggio per il creditore, evitando sia duplicazioni di ristori sia previsioni certe su effetti oggi non misurati.
3.18 Divieto di radunarsi: prevenzione mirata o esclusione dallo spazio pubblico?
L’art. 6 introduce nell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 un avviso orale con divieto di radunarsi con una o più delle medesime persone. Il fatto di partenza coinvolge almeno cinque persone con comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. Occorre inoltre uno dei precedenti provvedimenti o delle condanne, anche non definitive, specificamente indicati nel quinquennio.
Il divieto può durare non oltre un anno, riguarda luoghi individuati e può essere limitato a fasce orarie; deve essere compatibile con salute, famiglia, lavoro e studio. È applicabile anche ai minori dai quattordici anni secondo la procedura richiamata. Il decreto raccorda la misura ai controlli e alla sanzione per la sua violazione.
Il vantaggio è interrompere aggregazioni pericolose senza attendere un nuovo reato. La graduabilità è un elemento favorevole, purché sia realmente utilizzata. Ordini generici su persone o territori rischierebbero di trasformarla in esclusione indistinta dalla vita pubblica. Precedenti e condanne non definitive non dispensano dalla valutazione del comportamento attuale richiesto.
Il destinatario deve comprendere con chi, dove e quando non possa radunarsi; l’operatore deve distinguere la condotta vietata dalla compresenza casuale. Per i minori, limitare frequentazioni senza alternative educative può produrre isolamento: accompagnare la misura con opportunità praticabili è una proposta degli Autori, non un effetto assicurato dalla norma.
3.19 Trattenimento preventivo: quanto si amplia la restrizione?
L’art. 7 aggiunge il comma 3-ter all’art. 11-bis del d.l. n. 59/1978, estendendo accompagnamento e trattenimento a specifiche operazioni preventive nei luoghi di consistente afflusso. Occorrono circostanze concrete di tempo e luogo ed elementi di fatto che fondino la previsione di condotte di concreto pericolo. Oggetti, precedenti o segnalazioni per i delitti elencati, riferiti al quinquennio, vanno valutati nel contesto.
Il passaggio dalle manifestazioni ai luoghi affollati può interessare numerose situazioni ordinarie. La portata è significativa: affollamento, presenza o precedente non possono diventare motivazioni autosufficienti. Una segnalazione non equivale a una condanna e la sua pertinenza deve essere confrontata con gli elementi attuali.
La durata resta quella del comma 1: tempo strettamente necessario e massimo dodici ore, non ventiquattro. Sono richiamate le comunicazioni immediate al pubblico ministero, con ragioni e ora, il controllo sui presupposti e la notizia del rilascio. Il massimo non è una durata standard. Per i minori restano informazione alla procura minorile e, senza ritardo, ai genitori, invitati alla presa in consegna al rilascio.
La misura non coincide con arresto, fermo o pena. Il controllo del pubblico ministero è un contrappeso importante, ma richiede informazioni tempestive e specifiche: una motivazione generica indebolisce anche la garanzia. Il rischio da evitare è il passaggio dalla prevenzione di un pericolo concreto alla restrizione basata sul profilo personale.
3.20 Milano, cinquecento militari: presidio immediato e risultati strutturali
L’art. 8 aumenta di 500 unità il contingente militare per Milano fino al 31 dicembre 2026. Dalla data di impiego si applica l’art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 92/2008. È un rafforzamento temporaneo, non un incremento permanente della Polizia Locale né un’attribuzione indistinta di tutti i poteri delle forze di polizia.
Il presidio può proteggere obiettivi e consentire una diversa distribuzione dei servizi. La disponibilità di altre pattuglie è però un possibile risultato del piano operativo, non una conseguenza aritmetica di ogni militare aggiunto. Organico autorizzato, impiego effettivo e riduzione della violenza sono dati diversi. La durata breve non permette ancora giudizi sugli effetti strutturali.
Per logistica e supporto sono ammesse le procedure di somma urgenza degli articoli 140 e 140-bis del d.lgs. n. 36/2023. L’accelerazione è comprensibile, ma richiede collegamento alle esigenze previste e tracciabilità. Sono autorizzati 4.933.831 euro per il 2026, mediante riduzione del fondo speciale, accantonamento Difesa: la somma riguarda l’art. 8, non tutto il decreto. Dividerla per 500 non darebbe un attendibile costo individuale del personale.
3.21 Risorse invariate: chi svolgerà le nuove attività?
L’art. 9, salvo la spesa dell’art. 8, impone l’attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Il contenimento della spesa è esplicito. Non segue che nuove istruttorie sui genitori, liquidazioni, analisi digitali e misure preventive siano prive di costo organizzativo.
Chi svolgerà queste attività, sottraendo tempo a quali altre? È la domanda trasversale più concreta. La norma non dimostra da sola impraticabilità, ma richiede una verifica dei carichi di prefetture, uffici giudiziari, polizia e servizi. La celerità ottenuta in una fase può produrre arretrati altrove.
Il sostegno educativo è particolarmente esposto a questo limite: una facoltà normativa non crea un servizio disponibile. Il giudizio sulla sostenibilità dovrebbe quindi considerare competenze tecniche, personale amministrativo, raccordi e percorsi educativi insieme alle autorizzazioni di spesa. Invarianza contabile e assenza di costi reali non sono equivalenti.
3.22 Entrata in vigore e conversione: che cosa si applica da quando?
Il decreto è pubblicato il 22 ottobre 2026 ed entra in vigore il 23 ottobre, secondo l’art. 10. La presentazione alle Camere per la conversione non sospende l’efficacia del testo originario. Proposte di modifica ed eventuali futuri chiarimenti devono essere distinti dalle disposizioni già applicabili.
Nuove incriminazioni e aggravamenti non possono retroagire a fatti anteriori. Il regime degli atti processuali e dei procedimenti pendenti richiede invece un esame specifico: non si risolve tutto con una formula unica. Anche una sequenza di comunicazioni online iniziata prima dell’entrata in vigore impone di ricostruire tempi e condotte, senza attribuire retroattivamente rilevanza nuova al solo materiale pregresso.
La conversione offre l’occasione per rendere leggibili raccordi e confini, valutare la proporzionalità e verificare le risorse. Sono possibili miglioramenti, non modifiche già intervenute. Gli operatori devono applicare il testo efficace nel suo perimetro, senza anticipare soluzioni soltanto ipotizzate.
3.23 Libertà e sicurezza: quali domande costituzionali restano aperte?
Imputabilità, prova liberatoria, divieti di riunione, comunicazioni digitali e trattenimento richiedono confronto con responsabilità personale, difesa, tutela del minore e libertà personale, di riunione e di espressione. Sono temi di scrutinio e valutazioni degli Autori, non declaratorie di illegittimità né principi già affermati da pronunce sul nuovo decreto.
La finalità di sicurezza non risolve da sola il giudizio sul mezzo scelto. Occorre chiedere se il requisito sia determinato, la restrizione necessaria e graduabile, il controllo effettivo e l’ambito coerente con il problema affrontato. La generalità della presunzione minorile e l’espansione della prevenzione nei luoghi affollati meritano, per queste ragioni, particolare attenzione.
Le garanzie possono migliorare anche l’efficacia: un fatto delimitato orienta le indagini, un ordine comprensibile è controllabile, una restrizione motivata è verificabile. La risposta alla violenza perde precisione se tratta come equivalenti dissenso, presenza e partecipazione criminosa. Il problema individuato nel FOCUS digitale rimane dunque centrale anche dopo la pubblicazione.
3.24 Il criterio operativo: a ogni potere la sua prova
Nei servizi che interessano strade, stazioni, trasporti e beni urbani occorre distinguere reato, arresto, misura preventiva, sanzione al genitore e credito risarcitorio. Il decreto non modifica direttamente il Codice della strada: la ricaduta sulla mobilità non consente di scambiare le rispettive basi normative.
Pericolo concreto per la prevenzione, presupposti processuali per l’arresto, contributo individuale per l’accusa, responsabilità e quantificazione per il danno: sono verifiche differenti. La descrizione analitica dei fatti consente a ciascuna autorità di esercitare il proprio controllo e permette al destinatario di comprendere l’addebito.
Un numero maggiore di contestazioni non è, da solo, un risultato migliore. La valutazione dovrebbe considerare tenuta degli accertamenti, tempi, controllo sulle restrizioni, ristori effettivi e percorsi educativi attivati. Il decreto non istituisce qui questo sistema di indicatori: è una raccomandazione degli Autori per misurarne l’attuazione senza confondere attività svolta ed efficacia raggiunta.
10. CONCLUSIONI
Sicurezza e garanzie nella prova dei risultati.
Una valutazione complessiva e i punti da verificare in conversione.
Il giudizio sul decreto deve essere differenziato. Sono persuasive, nella relazione fra problema e strumento, la possibilità di evitare arresti immediati pericolosi tramite identificazioni documentate e la rapidità nell’assegnazione dei magistrati per le convalide. È comprensibile colpire il coordinamento della violenza e proteggere servizi essenziali. Questi vantaggi dipendono però da prove affidabili, uffici disponibili e confini applicativi riconoscibili.
Più problematiche sono la generalità della presunzione di capacità del minore rispetto al contesto emergenziale, la forte anticipazione sanzionatoria delle condotte organizzative da delimitare con precisione, l’ampliamento della restrizione preventiva ai luoghi affollati e l’affidamento di nuove attività a risorse invariate. La sanzione al genitore e il recupero accelerato dei danni hanno una logica di responsabilizzazione e ristoro, ma non sostituiscono capacità educativa, solvibilità e piena verifica del credito.
Per la conversione, le priorità suggerite dagli Autori sono quattro:
- rendere leggibili i rapporti fra le fattispecie e i rinvii sul processo minorile;
- garantire un’effettiva emersione dei dubbi sull’imputabilità e delle prove liberatorie;
- chiarire i percorsi difensivi contro sanzione e risarcimento;
- verificare personale, competenze tecniche e servizi educativi necessari.
Sono proposte di miglioramento, non condizioni ulteriori di applicabilità introdotte da questo commento.
La verifica successiva dovrebbe considerare qualità e tenuta delle contestazioni, controllo delle restrizioni, tempi degli uffici, somme effettivamente recuperate e percorsi educativi attivati. Il decreto non dispone qui uno specifico sistema di indicatori: è una raccomandazione valutativa. Più pene, più provvedimenti o più personale autorizzato non dimostrano, isolatamente, più sicurezza.
Il FOCUS «Dalla piazza alla rete» aveva individuato il problema di chi organizza senza essere materialmente in piazza. Il testo pubblicato offre una risposta espressa; ora la questione è se quella risposta sappia individuare contributi effettivi, distinguere ruoli e preservare le libertà delle persone estranee alla violenza. È su questa precisione, insieme alla capacità concreta di attuazione, che il provvedimento merita di essere valutato.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano; Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano ed Aurora Palumbo, studentessa del V anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, collaboratrice alla ricerca normativa e giurisprudenziale.
Documento inserito il 23/10/2026
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