Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 29 aprile 2026

 

2026_04_29 Circolazione stradale, assicurazione e veicoli: le novità contenute nel Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 57 tra obblighi, deroghe e nuove regole operative.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Claudio Molteni, sovrintendente della Polizia Locale di Milano.

 

Premessa: un decreto “correttivo” che incide sulla pratica quotidiana

Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 57 rappresenta un intervento di natura integrativa e correttiva rispetto al precedente recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, già attuato con il D.Lgs. n. 184/2023. Sebbene le modifiche introdotte siano numericamente contenute, esse assumono un rilievo concreto significativo, incidendo su profili centrali della circolazione stradale e dell’obbligo assicurativo dei veicoli.

L’intervento normativo si muove lungo tre direttrici principali: una più precisa delimitazione delle deroghe all’obbligo di assicurazione, un rafforzamento delle garanzie nelle competizioni motoristiche, e un potenziamento del sistema informativo relativo alla attestazione del rischio assicurativo.

In tale contesto, il decreto si coordina espressamente con il Codice della strada, richiamando disposizioni quali l’art. 193 del C.d.S. (obbligo di assicurazione), l’art. 60 del C.d.S. (veicoli di interesse storico e collezionistico), nonché gli artt. 225 e 226 dello stesso C.d.S. (banche dati e archivi della motorizzazione), rafforzando il legame tra disciplina assicurativa e controllo della circolazione.

 

Articolo 122-bis: una nuova configurazione delle deroghe all’obbligo assicurativo

Le modifiche apportate all’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni private incidono direttamente sull’ambito applicativo dell’obbligo assicurativo previsto dall’art. 122 dello stesso codice e dall’art. 193 del Codice della strada.
La novità più rilevante consiste nella specificazione secondo cui la deroga opera anche quando il veicolo sia privo di parti essenziali, tali da renderlo in modo stabile non idoneo all’uso come mezzo di trasporto. La previsione, che demanda a un successivo decreto ministeriale l’individuazione di tali parti, introduce un criterio oggettivo e verificabile. Si supera così l’indeterminatezza della nozione di “veicolo non idoneo”, con evidenti benefici in termini di certezza del diritto e uniformità dei controlli.

Sul piano operativo, ciò comporta che gli organi accertatori dovranno valutare non solo la presenza della copertura assicurativa, ma anche la reale condizione del veicolo, distinguendo tra inidoneità temporanea e strutturale.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la sospensione volontaria dell’utilizzo del veicolo. La norma ribadisce che essa deve essere formalizzata mediante comunicazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consolidando un modello già esistente ma rafforzandone i presupposti formali. La sospensione diventa così uno strumento giuridicamente più rigoroso, che impone al proprietario una gestione attenta e documentata.

Particolarmente innovativa è la disciplina relativa ai veicoli di interesse storico e collezionistico, richiamati dall’art. 60, comma 4, del C.d.S.. Per tali veicoli, è ora possibile adempiere all’obbligo assicurativo anche mediante schemi assicurativi alternativi, purché sia distinta la componente di rischio dinamico da quella statica. Si tratta di una soluzione che tiene conto dell’uso limitato e non continuativo di tali mezzi, introducendo una maggiore flessibilità senza sacrificare la tutela dei terzi.

Infine, con l’introduzione del comma 2-bis, si apre alla possibilità di contratti assicurativi di durata inferiore all’annualità, in casi quali uso stagionale, trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione. Questa innovazione incide direttamente sulla vita dell’automobilista, consentendo una gestione più efficiente e meno onerosa della copertura assicurativa, in linea con l’effettivo utilizzo del veicolo.

 

Articolo 124: competizioni motoristiche e rafforzamento delle garanzie

Le modifiche all’articolo 124 introducono un rafforzamento significativo delle condizioni per l’autorizzazione di gare e competizioni motoristiche.
In primo luogo, viene chiarito che l’obbligo assicurativo sussiste anche quando le gare si svolgano su strade interdette alla circolazione, eliminando ogni possibile dubbio interpretativo. La norma amplia così la tutela, riconoscendo che il rischio non viene meno neppure in contesti apparentemente “chiusi”.

In secondo luogo, si introduce la possibilità di sostituire la tradizionale assicurazione per responsabilità civile con una assicurazione generale alternativa, purché dotata di massimali adeguati. Tale apertura consente una maggiore flessibilità organizzativa, ma impone una valutazione rigorosa della congruità delle coperture.

Di particolare rilievo è la precisazione secondo cui l’assicurazione deve essere stipulata dall’organizzatore. Questa specificazione elimina incertezze interpretative e facilita l’individuazione del soggetto responsabile in sede di controllo e, eventualmente, di contenzioso.

 

Articolo 134: attestazione del rischio e integrazione delle banche dati

Le modifiche all’articolo 134 si inseriscono in un più ampio processo di digitalizzazione e integrazione dei sistemi informativi.

In primo luogo, viene esplicitato il ruolo dell’IVASS nella vigilanza sulla banca dati elettronica degli attestati di rischio, rafforzando il controllo sulla qualità e completezza delle informazioni. La banca dati diventa uno strumento centrale non solo per le imprese assicurative, ma anche per il sistema dei controlli pubblici.

La norma attribuisce inoltre all’IVASS il potere di determinare, mediante regolamento, le informazioni aggiuntive da includere nell’attestato, in conformità al modello europeo. Tra queste assumono rilievo i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo, ampliando la base informativa su cui si fonda la valutazione del rischio.

Particolarmente significativa è la previsione che consente all’IVASS di accedere alle banche dati di cui agli artt. 225 e 226 del Codice della strada, relative rispettivamente all’archivio nazionale dei veicoli e all’anagrafe degli abilitati alla guida. Si realizza così un’integrazione tra sistema assicurativo e sistema della circolazione stradale, con evidenti vantaggi in termini di efficacia dei controlli e contrasto alle frodi.

 

Impatti pratici: controlli, responsabilità e nuove opportunità

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 57/2026 producono effetti concreti sia per gli operatori della circolazione sia per gli utenti della strada.
Per le forze di polizia, aumenta il livello di complessità degli accertamenti, che dovranno tener conto non solo della presenza della polizza, ma anche delle condizioni che giustificano eventuali deroghe. La verifica si estende quindi allo stato del veicolo, alla validità delle comunicazioni di sospensione e alla coerenza dei dati nelle banche dati.

Per gli automobilisti, il quadro normativo diventa più flessibile ma anche più esigente. La possibilità di sospendere l’assicurazione o di stipulare contratti di durata ridotta rappresenta un vantaggio economico, ma richiede una gestione consapevole e puntuale degli adempimenti.

Nel settore delle competizioni, infine, si rafforza la tutela dei terzi e si chiariscono gli obblighi degli organizzatori, riducendo il rischio di contenziosi e responsabilità incerte.

 

Conclusioni: verso un sistema più moderno e integrato

Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 57, pur intervenendo in modo mirato, contribuisce a rendere il sistema più coerente e aderente alla realtà operativa.
La circolazione stradale, l’assicurazione e l’utilizzo dei veicoli risultano sempre più interconnessi, in un modello che privilegia la flessibilità senza rinunciare alla sicurezza. Le nuove disposizioni segnano un passo avanti verso un sistema in cui l’obbligo assicurativo non è più un vincolo rigido, ma uno strumento modulabile in funzione dell’effettivo uso del veicolo e delle esigenze della collettività.

Si tratta, quindi, di un intervento che, pur nella sua dimensione correttiva, incide in modo significativo sulla pratica quotidiana, imponendo a tutti gli operatori - pubblici e privati - un aggiornamento delle proprie modalità operative e interpretative.

 

 

Documento inserito il 29/04/2026

 

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