Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 14 aprile 2026

 

2026_04_14 Ordinanza numero 6025 del 17/03/2026 della Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro: fermate, riposi e percorrenza nelle linee di trasporto passeggeri. La Cassazione ridefinisce i confini della tutela degli autisti tra diritto UE e disciplina interna sul concetto di riposo e perché le soste operative non interrompono la guida né riducono la distanza rilevante ai fini della normativa sui tempi di lavoro.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano.

 

Premessa

   La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore, con qualifica di autista di linea, nei confronti delle società datrici di lavoro, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato e ridotto godimento dei riposi settimanali nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, allegando un pregiudizio da usura psico-fisica conseguente all’inadempimento datoriale nell’organizzazione dei turni. Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda, decisione confermata in appello, ove la Corte territoriale escludeva sia la sussistenza del danno lamentato sia, con riferimento ai riposi ridotti, la debenza delle relative somme per intervenuta prescrizione quinquennale. A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza rescindente, cassava la sentenza per vizio di motivazione apparente, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione. In sede di rinvio, il giudice territoriale, pur ritenendo operante la prescrizione decennale e accertati gli orari di lavoro, escludeva l’applicabilità della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006, sul presupposto che la presenza di frequenti fermate lungo il percorso facesse venir meno la natura di servizio di lunga percorrenza, procedendo conseguentemente a una rideterminazione in diminuzione delle somme riconosciute. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva nuovo ricorso per cassazione.

   Il ricorso risultava articolato, per quanto qui rileva, anche in censure ulteriori rispetto al profilo interpretativo della normativa unionale, deducendosi, da un lato, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione alla dedotta motivazione apparente o comunque inidonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito su questioni decisive della controversia; dall’altro, la violazione e falsa applicazione della normativa interna e sovranazionale in materia di tempi di lavoro e di riposo degli autisti, con specifico riferimento al R.D.L. n. 2328/1923, alla legge n. 138/1958 e alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, lamentandosi l’erronea individuazione del regime giuridico applicabile e la non corretta qualificazione dei tempi di attività e di riposo, con conseguente incidenza sulla determinazione delle spettanze economiche.

 

La tutela degli autisti tra diritto UE e disciplina interna sul concetto di riposo

   L’Ordinanza n. 6025 del 17 marzo 2026 della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si inserisce nel solco interpretativo tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 9 novembre 2023, causa C-477/2022), offrendo un chiarimento sistematico di grande rilievo in materia di tempi di guida e riposo degli autisti di linea, con particolare riferimento ai servizi regolari di trasporto passeggeri.

   Il cuore della decisione risiede nella corretta qualificazione giuridica delle fermate operative e nella loro incidenza – o, più precisamente, nella loro irrilevanza – sia rispetto al periodo complessivo di guida, sia ai fini della qualificazione del servizio come “di lunga percorrenza”, sia infine rispetto alla nozione di riposo.

   Per comprendere la portata dell’arresto, è opportuno richiamare alcune definizioni fondamentali contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006. In particolare, per “interruzione” si intende ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo; per “altre mansioni” si intendono tutte le attività lavorative diverse dalla guida, anche svolte per altri datori di lavoro; per “riposo” si intende ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del proprio tempo; infine, per “periodo di guida” si intende l’arco temporale che intercorre tra due riposi o interruzioni, anche se frammentato.

   Muovendo da tali coordinate normative, la Corte chiarisce anzitutto che le fermate effettuate nel corso del servizio per la salita e la discesa dei passeggeri o per l’emissione e il controllo dei titoli di viaggio non interrompono il periodo complessivo di guida. Esse, infatti, non costituiscono una cesura autonoma nell’attività lavorativa, ma rappresentano momenti fisiologici e funzionali allo svolgimento del servizio regolare. Il periodo di guida, pertanto, continua a decorrere anche durante tali soste, le quali non assumono alcuna rilevanza interruttiva.

   Da ciò discende un secondo e decisivo corollario: le fermate operative non incidono sulla natura del servizio. Anche laddove il mezzo effettui numerose soste lungo il percorso, il servizio conserva la propria unitarietà e, se del caso, la qualificazione di “lunga percorrenza”. La frammentazione materiale del tragitto in più tratte non comporta una frammentazione giuridica del servizio, che resta unico e deve essere valutato nella sua globalità.

   Il punto più rilevante della pronuncia riguarda, tuttavia, la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di riposo. La Corte ribadisce che, affinché possa configurarsi una “interruzione” o un “riposo” ai sensi del Regolamento, è necessario che il conducente sia completamente libero da obblighi lavorativi: egli non deve guidare, né svolgere altre mansioni, né essere soggetto a vincoli operativi. Solo in presenza di tale condizione di totale disponibilità del proprio tempo può parlarsi di riposo effettivo.

   Le fermate di servizio, al contrario, non soddisfano tali requisiti. Durante esse, il conducente resta pienamente inserito nell’organizzazione del lavoro: egli deve gestire l’apertura e la chiusura delle porte, vigilare sulla sicurezza dei passeggeri, talvolta emettere o controllare i titoli di viaggio e, in ogni caso, mantenere un atteggiamento di costante attenzione alla prosecuzione del servizio. Si tratta, dunque, di attività che rientrano a pieno titolo nella nozione di “altre mansioni”, con la conseguenza che tali periodi non possono essere qualificati come riposo.

   La distinzione non è meramente teorica, ma produce effetti concreti rilevantissimi, soprattutto in relazione alla tutela rafforzata prevista dagli artt. 6-9 del Regolamento (CE) n. 561/2006. La Cassazione sottolinea, infatti, che l’applicazione di tale disciplina non può essere elusa attraverso una lettura artificiosa delle fermate come momenti di inattività, né attraverso una scomposizione del percorso in tratte inferiori ai cinquanta chilometri.

   Proprio su questo aspetto interviene il terzo snodo argomentativo della decisione: la nozione di “percorso superiore ai cinquanta chilometri” deve essere riferita all’itinerario complessivo della linea, cioè al tragitto che collega il punto di partenza con quello di arrivo nell’ambito del servizio regolare. Non assumono rilievo, invece, né la distanza percorsa dal singolo autista nel corso della giornata, né la suddivisione del percorso in tratte intermedie, né la presenza di fermate frequenti.

   In altri termini, ciò che rileva è la struttura oggettiva del servizio organizzato dall’impresa di trasporto, non le modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa del singolo conducente. Ne deriva che, anche in presenza di fermate ravvicinate o di segmenti brevi, il servizio deve essere considerato nella sua interezza, senza che possa essere artificiosamente ricondotto a una pluralità di servizi di breve percorrenza.

   La pronuncia si segnala, inoltre, per aver ribadito il principio secondo cui la disciplina del Regolamento (CE) n. 561/2006, come interpretata dalla Corte di Giustizia, costituisce il parametro di riferimento principale in materia, ferma restando l’applicazione della Direttiva 2002/15/CE e delle normative nazionali di attuazione, ma con esclusione di un indebito cumulo di tutele.

   In conclusione, l’Ordinanza n. 6025/2026 offre un chiarimento di sistema: le fermate operative non interrompono la guida, non costituiscono riposo e non incidono sulla qualificazione della percorrenza; il servizio deve essere considerato unitariamente e la tutela del lavoratore va garantita sulla base di criteri sostanziali, coerenti con il diritto dell’Unione e impermeabili a ricostruzioni meramente formali o frammentarie.

 

 

Documento inserito il 14/04/2026

 

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