Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Documento inserito il 25 marzo 2026
2026_03_25 Revoca della patente nautica e requisiti morali: l’interpretazione estensiva dei “provvedimenti di riabilitazione” tra diritto penale e amministrativo, alla luce dell’art. 120 del Codice della strada – Come l’affidamento in prova ai servizi sociali ridefinisce i confini dei “provvedimenti riabilitativi” e incide sulla permanenza dei titoli abilitativi, tra esigenze di sicurezza e principio costituzionale di rieducazione.
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Saverio Sarracino, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano
La recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2335 del 19 marzo corrente anno si inserisce nel solco di un articolato dibattito giurisprudenziale concernente la portata applicativa dei requisiti morali richiesti per il conseguimento e il mantenimento dei titoli abilitativi alla conduzione di mezzi, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla patente nautica.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revoca della patente nautica in capo all’appellato (di seguito Soggetto 1), ritenendo che lo stesso non fosse più in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del D.M. n. 146 del 2018. In particolare, l’Amministrazione ha valorizzato la circostanza che il soggetto fosse stato condannato a una pena detentiva superiore ai tre anni, in assenza – secondo la prospettazione ministeriale – di intervenuti provvedimenti di riabilitazione idonei a neutralizzare gli effetti ostativi della condanna.
Tuttavia, il Soggetto 1 ha dedotto e documentato di aver beneficiato di un affidamento in prova ai servizi sociali, disposto dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, il cui esito positivo aveva determinato, ai sensi dell’art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, l’estinzione della pena e di ogni effetto penale della condanna.
Il nodo centrale della controversia – che il Consiglio di Stato affronta con argomentazione ampia e sistematica – riguarda dunque l’interpretazione della locuzione “provvedimenti di riabilitazione” contenuta nell’art. 37 del D.M. n. 146 del 2018, e la sua possibile estensione a istituti diversi dalla riabilitazione codicistica ex art. 178 c.p.
In tale prospettiva, assume rilievo decisivo l’analogia strutturale e funzionale con la disciplina della patente di guida, regolata dall’art. 120 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada). Quest’ultima disposizione, nel delineare i requisiti morali per il conseguimento del titolo abilitativo, prevede una clausola di salvezza in favore degli “effetti di provvedimenti riabilitativi”. Si tratta di una formulazione volutamente ampia, che – come evidenziato dalla sentenza – non si limita alla riabilitazione penale in senso stretto, ma si presta a ricomprendere una pluralità di istituti idonei a produrre effetti estintivi analoghi.
L’analogia con la patente di guida non è meramente formale, ma si radica nella comune ratio delle due discipline: entrambe mirano a garantire che il titolare del titolo abilitativo sia dotato di requisiti morali adeguati, ma al contempo riconoscono la possibilità di recupero del soggetto attraverso istituti che attestino il suo reinserimento sociale. In tal senso, la revoca della patente – sia essa nautica o di guida – non può essere considerata un automatismo rigidamente ancorato alla pregressa condanna, ma deve tener conto dell’evoluzione della posizione giuridica del soggetto.
Il Consiglio di Stato valorizza, a tal riguardo, anche l’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 99 del 2020), che ha inciso sull’art. 120 del Codice della strada, trasformando il potere prefettizio di revoca da vincolato a discrezionale (“provvede” → “può provvedere”). Tale pronuncia ha sottolineato l’esigenza di una valutazione concreta della situazione del soggetto, anche in funzione del suo reinserimento sociale e lavorativo. Il Collegio estende tale principio, in via analogica, alla materia delle patenti nautiche.
Venendo al cuore della decisione, particolare attenzione merita l’analisi svolta ai punti 7.6., 7.7. e 7.8. della sentenza. In primo luogo (punto 7.6.), il Consiglio di Stato evidenzia come le espressioni “provvedimenti riabilitativi” (Codice della strada) e “provvedimenti di riabilitazione” (D.M. n. 146/2008) siano volutamente generiche e, proprio per questo, idonee a evocare una pluralità di istituti giuridici. Tali locuzioni non possono essere ridotte alla sola riabilitazione ex art. 178 c.p., ma devono essere interpretate in senso estensivo, includendo tutti quei provvedimenti che producono effetti estintivi della pena e degli effetti penali della condanna.
In secondo luogo (punto 7.7.), il Collegio sottolinea la comunanza teleologica tra riabilitazione e affidamento in prova: entrambi gli istituti sono finalizzati al reinserimento sociale del condannato, attraverso la verifica della sua condotta nel tempo. Tale finalità si pone in diretta attuazione dell’art. 27, comma 3, della Costituzione, che assegna alla pena una funzione rieducativa. Ne deriva che una lettura restrittiva delle clausole di salvezza si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali.
Infine (punto 7.8.), la sentenza pone in luce l’identità di effetti tra i diversi istituti: l’art. 47, comma 12, dell’ordinamento penitenziario stabilisce che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale; analogamente, l’art. 178 c.p. prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni effetto penale della condanna. Tale equivalenza funzionale rafforza l’argomento a favore dell’inclusione dell’affidamento in prova tra i “provvedimenti riabilitativi”.
Sul piano giurisprudenziale, la decisione si pone in linea con l’orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 23815/2022), che ha espressamente affermato l’ampiezza della nozione di “provvedimenti riabilitativi” di cui all’art. 120 del Codice della strada, ricomprendendovi non solo la riabilitazione ex art. 178 c.p., ma anche altri istituti, tra cui la riabilitazione prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011 e, appunto, l’affidamento in prova con esito positivo.
Non meno rilevante è il richiamo alla giurisprudenza amministrativa in tema di giurisdizione, ove il Consiglio di Stato ribadisce – anche in parziale dissenso rispetto ad alcuni arresti delle Sezioni Unite (sent. n. 26391/2020) – la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti espressione di potere autoritativo incidenti su interessi legittimi, in coerenza con l’art. 7 del codice del processo amministrativo e con la giurisprudenza costituzionale.
In conclusione, la sentenza in esame assume particolare rilievo sistematico in quanto chiarisce che, tanto in materia di patente nautica quanto in quella di patente di guida, la nozione di “riabilitazione” deve essere intesa in senso sostanziale e non meramente formale. Ciò implica che l’Amministrazione, nel valutare la permanenza dei requisiti morali, deve considerare tutti i provvedimenti che attestino il recupero del soggetto e l’estinzione degli effetti penali della condanna, evitando automatismi e garantendo un’applicazione conforme ai principi di uguaglianza e rieducazione.
Documento inserito il 25/03/2026
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