Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 12 febbraio 2023

 

2023_02_12 Patente scaduta da oltre 5 anni. Esperimento di guida. Aggiornamento
a cura del Dott. Gianni Sansonne, Commissario Capo con Posizione Organizzativa della Polizia Locale di Milano

 

   Considerata l’esigenza della "verifica di persistenza dell'idoneità tecnica alla guida" è stato previsto che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come "esperimento di guida" tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida.
   Sul tema, sia il Ministero dell’Interno che il Ministero delle Infrastrutture, dal 29 luglio 2021 ad oggi, hanno fornito numerose indicazioni operative.
   La Legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.", ha apportato modifiche al codice della strada, tra cui anche in tema di “esperimento di guida”.

Il nuovo comma 8 ter dell’art. 126 cds recita:

"Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. (...) In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile".

   Dal testo letterale emerge che in caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente di guida si considera revocata sin dal giorno della prova, in realtà il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/STRAD/1/0000028964.U/2022 del 7 settembre 2022 ha evidenziato espressamente che:

"Per quanto riguarda la revoca, invece, è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Come già indicato nella circolare del 6 luglio 2022, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 116, comma 15 (circolazione con patente revocata), è necessario eseguire una preventiva verifica attraverso la banca dati della motorizzazione sulla presenza di un provvedimento di revoca, accertando, altresì, che sia stato notificato. Infatti, nelle more della notificazione del provvedimento di revoca, il soggetto risponderà della violazione di cui all'art. 126 (circolazione con patente scaduta di validità). In tali casi, sarà opportuno, qualora possibile, procedere, altresì, alla notificazione del provvedimento dandone immediata comunicazione all'ufficio emittente, inserendo la circostanza anche nella Banca Dati".

Premessa: la parte interessata con la patente scaduta da oltre 5 anni DEVE fare richiesta dell'Esperimento di Guida, e può procedere con la prenotazione solo una volta, considerando che la stessa consente di poter circolare fino al giorno prestabilito.

PATENTE SCADUTA DA OLTRE 5 ANNI

Casistica:
Patente scaduta da oltre 5 anni
- Privo della prenotazione esperimento di guida
- Anche qualora dovesse esibire certificato medico di rinnovo
Sanzione:
- Art. 126 comma 11 C.d.S.
(ritiro del documento)

Casistica:
Patente scaduta da oltre 5 anni
- Esibisce prenotazione esperimento di guida in corso di validità
Sanzione:
- nessuna

Casistica:
Patente scaduta da oltre 5 anni
- Risulta ai terminali che non si è presentato all'esperimento di guida
Sanzione:
- Art. 128 comma 2 C.d.S.
(sospensione della patente, o del CIGC, automatica a tempo indeterminato)

Casistica:
Patente scaduta da oltre 5 anni
- Ai terminali risulta REVOCA NOTIFICATA
Sanzione:
- Art. 116 commi 15 e 17 C.d.S.
(fermo del veicolo condotto per 3 mesi)

Casistica:
Patente scaduta da oltre 5 anni
- Ai terminali risulta REVOCA NON NOTIFICATA
Sanzione:
- Art. 126 comma 11 C.d.S.
(ritiro del documento).

 

ATTENZIONE

  • Considerato che la RICEVUTA DI PRENOTAZIONE dell’esperimento di guida, che consente di circolare fino al giorno della prova, viene rilasciato solo una volta;
  • Considerato che sulla ricevuta gli Uffici della Motorizzazione indicano espressamente che la stessa consente di guidare fino al giorno della prova;
  • Considerato che al soggetto che esibisce patente scaduta da oltre 5 anni, si configura la violazione ex art. 126 comma 11 se non esibisce ricevuta di prenotazione, ovvero ex art. 128 comma 2 se non si è presentato il giorno della prova.

   Premesso quanto sopra, quando un conducente vi esibisce patente scaduta da oltre 5 anni E' NECESSARIO FARE L'ACCERTAMENTO ai terminali della Motorizzazione per verificare se emerga che non si è presentato alla prova. Solo dopo questa verifica applicherete alternativamente l’art. 126 comma 11 ovvero l’art. 128 comma 2.

 

 

Documento inserito il 13/02/2023

 

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