CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali

 

Articolo 224 CdS
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   3. (1) La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
   4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

 

(1) Con la sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 30/06/2022 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3 del presente codice della strada alla luce del fatto che nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, a condizione che non sia derivato un incidente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova.

 

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OSSERVAZIONI

* La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza del reato di omicidio stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, anche se in concorso con la vittima, in assenza di espresse ragioni indicate in sentenza, può anche essere ricavata dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, qualora sia evidenziata inconfutabilmente la gravità della violazione (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024).
* Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter del c.p., non può anche applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e/o della confisca del veicolo, di esclusiva competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224, comma 3 del C.d.S.; ciò in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del C.d.S. (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5646 del 09/02/2024).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Patente di guida - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione - Durata - Motivazioni - Anche quando la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, queste possono essere ricavate anche dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, seppure in concorso della vittima, così da giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5646 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Procedimento con messa alla prova con esito positivo dell'istituto - Revoca patente e confisca del veicolo - Competenze - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, di competenza del Prefetto, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S..

.Corte Costituzionale, sentenza numero 194 del 27/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Sanzione accessoria della revoca della patente - Proporzionalità - La sanzione accessoria della revoca della patente di guida per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente stradale in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis del C.d.S., nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 41351 del 11/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni amministrative accessorie - Svolgimento dei lavori di pubblica utilità - Durata della sospensione della patente di guida - Revoca della confisca del veicolo - Competenze decisionali - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in deroga alla norma generale di cui all'art. 224 del C.d.S., il giudice, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e contestuale applicazione della revoca della patente di guida, in caso di esito positivo dell'attività dichiara l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25828 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Sospensione patente - Competenze - L'art. 168 ter del cod. pen. prevede espressamente che l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, conseguente all'esito positivo dell'istituto di messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, ove previste dalla legge, che sono di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25825 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Revoca patente - Competenze - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo dell'istituto della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17005 del 21/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Revoca della patente di guida - Apprezzamenti discrezionali - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale prescrive la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, in quanto obbligatoria, non è nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16096 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6582 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Reato di lesioni stradali - Esito favorevole della messa alla prova - Estinzione del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5895 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Mancata revoca della patente di guida - Impugnazione della sentenza e sopravvenuta prescrizione del reato - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, quale la revoca della patente di guida, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2633 del 21/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida della confisca del veicolo - Competenza - Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, non può applicare ne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ne' la confisca del veicolo, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3717 del 30/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187 e 224 del Codice della Strada - Reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e/o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Estinzione - Messa alla prova con esito positivo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - Competenza - Il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla prova, dichiari l'estinzione dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'art. 224, comma 3 del C.d.S., di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2320 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 219, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Omissione di soccorso - revoca della patente di guida - Motivazioni - Applicazione della sanzione - Nel reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, con applicazione della pena su richiesta delle parti, appare congrua la scelta del giudice di applicare la sanzione accessoria più afflittiva della revoca della patente di guida nei confronti dell'imputato, disponendo che non possa nuovamente conseguire il titolo abilitativo per la durata di cinque anni, in considerazione della condotta gravemente imprudente dell'imputato, avuto riferimento alle condizioni della strada, priva di illuminazione e nelle vicinanze di una discoteca, dello stato del guidatore, fisiologicamente stanco e che, per sua ammissione, aveva assunto sostanze alcooliche, e della condotta successiva al fatto, essendo lo stesso fuggito.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1443 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 222, 223 e 224 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del c.p. - Omicidio stradale o Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione o della revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Al conducente del veicolo che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del c.p., il giudice deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 43474 del 16/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis C.P. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Durata - Nella quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, avvalendosi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 163 del 30/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Art. 224, comma 3 - Questione di legittimità costituzionale - Incostituzionalità - Deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 224, comma 3, del vigente codice della strada alla luce del fatto che nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, a condizione che non sia derivato un incidente, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell'identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell'imputato, nonché l'affidamento dello stesso al servizio sociale.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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