CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 146 CdS
Violazione della segnaletica stradale

(Vedi art. 146 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 (1) e delle relative norme del regolamento.
   2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4.
   3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.
   3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Si veda, al riguardo, il contenuto dell'art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42 e art. 43 del vigente C.d.S. e delle relative norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S..

 

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OSSERVAZIONI

* Le norme tecniche relative alla durata minima del periodo d'accensione della luce gialla veicolare non è indicata nel C.d.S., ma vengono dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca. In particolare lo studio prenormativo pubblicato dal CNR il 10.09.2001, "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali", al paragrafo 6.7.4 "Determinazione dei tempi di giallo”, indica durate di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
 In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 m., ivi compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata di 4 s anche per velocità di 50 km/h.
 Nella pratica, ai fini della massima uniformità applicativa, si adottano generalmente tempi fissi di 4 e 5 s, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane. Ciò non esclude che in fase di progettazione dell'impianto semaforico, in dipendenza delle dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, ferma restando la durata minima di 3 s, possano essere adottate durate diverse (Ministero dei Trasporti, nota del 16 luglio 2007, n. 67906 - Tempi della durata del giallo ai semafori).
* La sanzione contestata per l'inosservanza della luce semaforica rossa proiettata da un impianto destinato a controllarne la velocità dei veicoli in transito proiettando automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, costringendolo a fermarsi, è illegittima, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007).
* La manovra di sorpasso da parte di un veicolo che oltrepassa la striscia longitudinale continua, a prescindere se singola o doppia, viola il precetto contenuto nell'art. 40, comma 8 del C.d.S. sanzionato dall'art. 146, comma 2 del C.d.S.. Detta violazione concorre, in caso di contromano (anche nel solo caso che veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, semplicemente invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia), con quella prevista dall'art. 143, comma 11 o comma 12 del C.d.S. (se in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 198 dello stesso C.d.S..
 Quando, invece, la manovra vietata di sorpasso si realizza all'interno dello spazio delineato dal segnale orizzontale di circolazione indicato, trova applicazione la sola violazione di una delle ipotesi contenute nell'art. 148 del C.d.S..
* In caso di più violazioni per l'inosservanza della segnaletica luminosa (semaforo rosso) o dell'agente del traffico, commessa a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, al trasgressore si contesta ogni singola violazione senza procedere al ritiro della patente di guida per la relativa sospensione, alla luce di quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/43106/109/55 del 24.05.1999 (Codice della Strada. Applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nelle ipotesi di recidiva), che testualmente recita "Il procedimento per la sospensione della patente di guida è disciplinato dall'art. 218 del C.d.S. dalla cui lettura si evince che la contestazione di un illecito da parte degli organi di polizia stradale deve essere vagliata da un'autorità (il Prefetto) che effettua una valutazione ed irroga la sospensione entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, trascorsi i quali, in assenza del provvedimento, il titolare può ritirare la propria patente presso la Prefettura.
 Senza una formalizzazione di un'ordinanza di sospensione non sembra esserci una dovuta "verifica" del fatto e quindi non appare possibile considerare il trasgressore come recidivo
".
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 943 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 41, 140 e 146 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Non può ritenersi esente da colpa la condotta del conducente del veicolo che, a causa della presenza del montante del proprio mezzo che gli impedisce la visuale, svolta con luce verde del semaforo ed investe sulle strisce pedonali un pedone che, contemporaneamente, aveva anch'esso via libera in quanto il problema è facilmente superabile non solo attendendo quei pochi secondi che avrebbero consentito all'ipotetico soggetto in fase di attraversamento di uscire dal "cono d'ombra", ma anche da un leggero spostamento laterale o in avanti del capo da parte del conducente. A nulla vale la successiva modifica alla programmazione dell'impianto semaforico di quell'incrocio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 37804 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45, 146, 201 e 208 del Codice della Strada - Passaggio col semaforo rosso - strumenti di rilevazione - noleggio ed installazione - Contratto di appalto - Efficace il contratto di appalto per il noleggio ed installazione di strumenti di rilevazione delle violazioni per il passaggio col semaforo rosso che prevede un corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune, non soggetta a parametri di calcolo variabili, ne' in percentuale, ne' proporzionalmente in quanto l'unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 33045 del 09/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 40, 146 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Sosta - Principio di tipicità delle sanzioni - La sosta vietata di un veicolo ove è presente segnaletica orizzontale con linea continua è sanzionabile ai sensi dell'art. 40 del C.d.S. e non con l'art. 157 stesso codice, che sanziona la sosta fuori dall'area destinata al parcheggio, poichè tale norma si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta e non ad ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 31994 del 28/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 40, 41 e 146 del Codice della Strada - Segnali orizzontali e luminosi - Intersezione Stradale semaforizzata - Svolta regolata da luci delle lanterne semaforiche di corsia - Il senso di marcia del conducente va accertato in ragione della corsia di svolta selezionata prima dell'arrivo all'intersezione semaforica e non alla luce della direzione effettivamente intrapresa dopo il superamento della linea di arresto poiché una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo, quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19675 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate mediante apparecchiatura a postazione fissa - Identico orario presente nei due fotogrammi dell'impianto di rilevamento della violazione - L'identico orario presente nei due fotogrammi del rilevamento della violazione contestata è comprovata dalle fotografie scattate dall'apparecchio e non è sufficiente a smentire il regolare funzionamento dell'impianto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2305 del 26/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche - Red delay - Durata accensione luce gialla - Si applica propriamente la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il c.d. "red delay" non può essere inferiore a 3 secondi. Le indicazioni riportate nel manuale di installazione possono derogare "in melius" per i veicoli ma, ai fini della legittimità degli accertamenti, è sufficiente che sia osservato il suddetto limite minimo prescritto da una fonte ministeriale prevalente su altre disposizioni secondarie non riconducibili a provvedimenti di carattere normativo o regolamentare.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 31818 del 05/12/2019
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate automaticamente e documentata con foto mediante un'apparecchiatura a postazione fissa  - Controllo periodico di funzionalità e taratura - Infondatezza - Il controllo periodico di funzionalità e taratura delle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni riguarda solo quelle impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e non anche quelle per le infrazioni semaforiche non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 8412 del 27/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 40, 41 e 146 del Codice della Strada - Segnali orizzontali e luminosi - Intersezione Stradale semaforizzata - Svolta regolata da luci delle lanterne semaforiche di corsia - La luce delle lanterne semaforiche di corsia, apposte in presenza di strade che presentano più corsie munite di segnaletica orizzontale in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, ma regola il transito delle vetture che hanno seguito la canalizzazione della segnaletica orizzontale cui si dirige il segnale luminoso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico - Violazione della segnaletica stradale - Infrazioni semaforiche - E' illegittima la violazione contestata al conducente che prosegue la marcia del veicolo nonostante la luce semaforica rossa dell'impianto diretto non a regolare il flusso dei veicoli, ma a controllare la velocità dei veicoli attraverso un sensore che aziona la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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