CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 148 CdS
Sorpasso

(Vedi art. 148 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 347 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
   2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
      a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
      b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
      c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
      d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
   3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.
   4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
   5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
   6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.
   7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.
   8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
   9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
   9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.
   10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
   11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
   12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
      a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
      b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
      c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
      d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
   13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.
   14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
   15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
   16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.308,00. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

 

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OSSERVAZIONI

* Al di fuori dei casi in cui il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di svoltare a sinistra, o che in una carreggiata a senso unico intenda arrestarsi a sinistra, è sempre vietato il sorpasso a destra. Nel caso di sorpasso a destra di veicoli fermi incolonnati o in lento movimento da parte di un veicolo che valica la striscia longitudinale continua di margine della carreggiata, è possibile contestare sia la violazione di cui all'art. 40, comma 9 e art. 146 comma 2 del C.d.S. (superamento della striscia di margine continua) che quella di cui all'art. 148, commi 7 e 15 del C.d.S. (sorpasso a destra al di fuori dei casi consentiti).
* In tema di sorpasso, "... la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso" (art. 148, comma 2 lett. d) del C.d.S.) deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra finché non sia possibile effettuarla senza pericolo (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23079 del 11/05/2017).
* La manovra di sorpasso da parte di un veicolo che oltrepassa la striscia longitudinale continua, a prescindere se singola o doppia, viola il precetto contenuto nell'art. 40, comma 8 del C.d.S. sanzionato dall'art. 146, comma 2 del C.d.S.. Detta violazione concorre, in caso di contromano (anche nel solo caso che veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, semplicemente invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia), con quella prevista dall'art. 143, comma 11 o comma 12 del C.d.S. (se in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate), con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 198 dello stesso C.d.S..
 Quando, invece, la manovra vietata di sorpasso si realizza all'interno dello spazio delineato dal segnale orizzontale di circolazione indicato, trova applicazione la sola violazione di una delle ipotesi contenute nell'art. 148 del C.d.S..
* Quando il comma 10 dell'art. 148 espressamente vieta il "sorpasso in prossimità o in corrispondenza (...) o dei dossi", non si riferisce ai c.d. "rallentatori di velocità" menzionati nell'art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (manufatti costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione, ed in prossimità o corrispondenza dei quali - a meno di segnaletica che espressamente ne vieti il sorpasso - il C.d.S. non vieta espressamente il superamento di veicoli), ma si riferisce al "raccordo convesso" che l'art. 3, comma 1, n. 41 del C.d.S. descrive come "raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso", ovvero anomalie altimetriche convesse della strada che ne limitano la visibilità.
Al di fuori dei casi espressamente citati dall'art. 148 del C.d.S., il diviero di sorpasso deve sempre essere reso noto agli utenti della strada con apposizione di prescritta segnaletica verticale.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6149 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 148 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Incidente stradale - Omicidio stradale - Concorso colposo della vittima - Urto tra veicoli in fase di sorpasso - Causalità materiale e causalità della colpa - Per il conducente dell'autovettura che inizia il sorpasso non avvedendosi del sopraggiungere da tergo di un centauro già in fase di sorpasso, con conseguente urto e decesso di quest'ultimo che urta prima una rete metallica e poi dei camper in sosta, si configura sia la causalità materiale (in termini di concorso causale tra la sconsiderata condotta alla guida del centauro e l'imprudente e negligente manovra di sorpasso dell'automobilista), sia la causalità della colpa (posto che, con la violazione della manovra di sorpasso attuata dall'automobilista, è stata violata una regola cautelare finalizzata a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi).

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3739 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 21, 38, 40, 141 e 148 del Codice della Strada - Incidente stradale - Sorpasso non consentito da doppia linea continua - Invasione della corsia opposta di marcia - Cantiere stradale - Anomalia in carreggiata - In caso di sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo che effettua un sorpasso ad alta velocità e non consentito da doppia linea continua, con invasione della corsia opposta di marcia e di un cantiere stradale all'interno del quale si trovava un tombino aperto, non vi è alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere, anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei veicoli, in quanto non vi è alcuna esigenza di segnalazione prevalendo l'affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21289 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 148 e 154 del Codice della Strada - Sorpasso e cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre - Conflitto tra manovre e priorità - In caso di conflitto tra la manovra di sorpasso, anche non corretta, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dall'iniziare e comunque dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23079 del 11/05/2017
Circolazione Stradale - Art. 148 del Codice della Strada - Sorpasso - Accertamento per le condizioni della manovra - Nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato, eventualmente anche desistendo da tale manovra finché non sia possibile effettuarla senza pericolo.

 

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