REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

§ 4. Carichi sporgenti e trasporto merci pericolose
(Artt. 163 - 168 Codice della Strada)

Articolo 362 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Restituzione dei documenti

(Vedi art. 164 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 164 del Codice della Strada)

   1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.
   2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.

 

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