REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
CAPO I
§ 2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade
(Artt. 20 - 22 Codice della Strada)
Articolo 31 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Segnalamento e delimitazione dei cantieri
(Vedi art. 21 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 21 del Codice della Strada)
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (Figura II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
a) divieto di sorpasso (Figure II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (Figura II.50);
b) segnali di obbligo:
1) direzione obbligatoria (Figure II.80/a, II.80/b, II.80/c);
2) preavviso di direzione obbligatoria (Figure II.80/d, II.80/e);
3) direzioni consentite (Figure II.81/ a, II.81/b, II.81/c);
4) passaggio obbligatorio (Figure II.82/a, II.82/b);
5) passaggi consentiti (Figura II.83);
c) strettoia (Figure II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (Figura II.387);
d) chiusura di una o più corsie (Figure II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (Figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (Figure II.412/b, II.413/c);
e) segnali di fine prescrizione (Figure II.70, II.71, II.72, II.73).
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
b) mezzi di lavoro in azione (Figura II.388);
c) strada deformata (Figura II.389);
d) materiale instabile sulla strada (Figura II.390);
e) segnali orizzontali in rifacimento (Figura II.391);
altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:
a) le barriere;
b) i delineatori speciali;
c) i coni e i delineatori flessibili;
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.
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